Gli Stati parte della presente Convenzione,
Tenendo conto dei principi consacrati dagli strumenti di base
delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo, in particolare
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Il Patto internazionale
relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei riguardi delle donne e la Convenzione relativa ai diritti
del fanciullo,
Tenendo conto allo stesso modo dei principi e delle norme
riconosciuti tra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli
auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare
la Convenzione concernente i lavoratori migranti (n.97), la Convenzione
concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione
dell'eguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori
migranti (n.143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori
migranti (n.86 e n.151), nonché la Convenzione concernente
il lavoro forzato o obbligatorio (n.29) e la Convenzione concernente
l'abolizione del lavoro forzato (n.105),
Nel riaffermare l'importanza dei principi enunciati nella
Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nell'ambito
dell'insegnamento, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura,
Richiamando la Convenzione contro la tortura e altre punizioni
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione
del IV Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine
e il trattamento di coloro che delinquono, il Codice di condotta
per i responsabili dell'applicazione delle leggi e le Convenzioni
relative alla schiavitù,
Richiamando che uno degli obiettivi dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, come previsto nella sua costituzione,
è la protezione degli interessi dei lavoratori quando sono
impiegati in un paese altro dal proprio, e avendo presenti le
conoscenze specializzate e l'esperienza di detta organizzazione
per le questioni concernenti i lavoratori migranti e le loro famiglie,
Riconoscendo l'importanza del lavoro realizzato nei riguardi
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi
organi delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione
dei diritti dell'uomo e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura e dall'Organizzazione mondiale della salute
e da altre organizzazioni internazionali,
Riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da
alcuni Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione
dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia,
nonché l'importanza e l'utilità degli accordi bilaterali
e multilaterali in questo ambito,
Coscienti dell'importanza e della vastità del fenomeno
migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran
numero di paesi della comunità internazionale,
Coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori
sugli Stati e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare
norme che permettano agli Stati di armonizzare le loro intenzioni
con l'accettazione di alcuni principi fondamentali per ciò
che riguarda il trattamento dei lavoratori migranti e i membri
delle loro famiglie,
Considerando la situazione di vulnerabilità nella
quale si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri
delle loro famiglie per il fatto, tra gli altri, del loro allontanamento
dallo Stato d'origine e di eventuali difficoltà, legate
alla loro presenza nello Stato di impiego,
Convinti che, ovunque, i diritti del lavoratori migranti
e dei membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente
riconosciuti e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione
internazionale appropriata,
Tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni
sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori
migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare
a causa della dispersione della famiglia,
Considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni
sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari
e convinti di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate
al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clandestini nonché
il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tempo
la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi,
Considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o
in situazione irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni
meno favorevoli di altri lavoratori e che certi datori di lavoro
sono portati a ricercare una tale manodopera in vista di trarre
beneficio da una concorrenza sleale,
Considerando allo stesso modo che l'impiego di lavoratori
migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato
se i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono
più largamente riconosciuti e, inoltre, che l'accordo su
alcuni diritti supplementari ai lavoratori migranti e ai membri
delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerebbe tutti
i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare le leggi e
procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,
Convinti per questa ragione della necessità di istituire
la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello
stabilire norme di base nel quadro di una convenzione generale
che sia universalmente applicata,
Hanno convenuto quanto segue:
1. A meno che non sia disposto altrimenti, la presente Convenzione
si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro
famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di
razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di
opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale,
etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione
economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita
o di altra situazione.
2. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione
dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che
comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito
e tutta la durata del soggiorno, l'attività remunerata
nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di
origine o nello Stato di residenza abituale.
Ai fini della presente Convenzione:
1. L'espressione "lavoratori migranti" designa le persone
che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività
remunerata in uno Stato cui loro non appartengono;
a) l'espressione "lavoratori frontalieri" designa i
lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale
in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno
o almeno una volta a settimana;
b) l'espressione "lavoratori stagionali" designa i lavoratori
migranti la cui attività per sua natura, dipende dalle
condizioni stagionali e non può essere eserc0itata che
per una parte dell'anno;
c) l'espressione "gente di mare", che comprende i pescatori,
designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno scafo immatricolato
in uno Stato cui loro non appartengono;
d) l'espressione "lavoratori di una installazione in mare"
designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione in
mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non
appartengono;
e) l'espressione "lavoratori itineranti" designa i lavoratori
migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato, devono,
per la natura della loro attività, recarsi in altri Stati
per brevi periodi;
f) l'espressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto"
designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato
di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad
un progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore
di lavoro;
g) l'espressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico"
designa i lavoratori migranti:
i) che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo
limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a termine
una missione o un compito specifico, o
ii) che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro
che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche
o altre altamente specializzate; o
iii) che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di
impiego, intraprendono per un tempo limitato e determinato un
lavoro di carattere provvisorio o di breve durata;
iiii) che sono tenuti a lasciare lo Stato d'impiego sia al termine
del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano
più a termine la missione o il risultato specifico, o se
essi non eseguono più il lavoro iniziale;
h) l'espressione "lavoratore indipendente" designa i
lavoratori migranti che esercitano un'attività remunerata
altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che guadagnano
normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi
da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri
lavoratori migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti
in base alla legislazione applicabile dello Stato di impiego o
ad accordi bilaterali o multilaterali.
La presente Convenzione non si applica:
a) a persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi
internazionali né a persone inviate o impiegate da uno
Stato fuori del proprio territorio per esercitare funzioni ufficiali,
per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati dal diritto
internazionale generale o da accordi internazionali o da convenzioni
internazionali specifiche;
b) a persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno
Stato, fuori del proprio territorio che partecipano a programmi
di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, per i quali
l'ammissione e lo statuto sono regolati da un accordo specifico
concluso con lo Stato di impiego e che, conformemente a quell'accordo,
non sono considerati come lavoratori migranti;
c) a persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro
Stato di origine in qualità di investitori;
d) a rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione
nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti
internazionali in vigore in quello Stato;
e) a studenti e a stagisti;
f) a gente di mare e lavoratori di installazioni in mare che non
sono stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività
remunerata nello Stato di impiego.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "membri della famiglia" designa le persone sposate a lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.
Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i
membri delle loro famiglie:
a) sono considerati come provvisti di documenti o in situazione
regolare coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed
esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego
conformemente alla legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali
ai quali quello Stato partecipa;
b) sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione
irregolare coloro che non rispecchiano le condizioni previste
al punto a del presente articolo.
Ai fini della presente Convenzione:
a) con l'espressione "Stato di origine" si intende lo
Stato al quale la persona interessata appartiene;
b) con l'espressione "Stato di impiego" si intende lo
Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita,
o ha esercitato una attività remunerata, secondo il caso;
c) con l'espressione "Stato di transito" si intendono
tutti gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi
nello Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di
origine o allo Stato di residenza abituale.
Gli Stati parte s'impegnano, in maniera conforme alle disposizioni
degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo,
a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai
membri della loro famiglia che si trovano sul loro territorio
e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella
presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare
di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione,
di opinione politica o di qualunque altra opinione, d'origine
nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età,
di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale,
di nascita o di qualunque altra situazione.
1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi
di lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine.
Questo diritto non può essere oggetto di restrizioni se
non quelle previste dalla legge, necessarie alla protezione della
sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della
moralità pubblica, o del diritto e libertà degli
altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla
presente parte della Convenzione.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
il diritto in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro
Stato di origine.
Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle
loro famiglie é protetto dalla legge.
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti.
1. Nessun Lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere tenuto in schiavitù o servitù.
2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere
interpretato in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi
crimini possono essere puniti con la detenzione accompagnata a
lavoro forzato, lo svolgersi di una pena di lavoro forzato inflitta
da un tribunale competente.
4. Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio"
ai sensi del presente articolo:
a) tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3
del presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che
é detenuto in virtù di una decisione di giustizia
regolare o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia
scontando pene alternative;
b) tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di
sinistri che minacciano la vita o il benessere della comunità;
c) tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli
obblighi civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente
imposto ai cittadini dello Stato considerato.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Questo diritto implica la libertà di avere o adottare una
religione o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà
di manifestare la propria religione o la propria convinzione,
individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato,
per il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l'insegnamento.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono
subire alcuna costrizione che attenti alla loro libertà
di avere o di adottare una religione o una convinzione di loro
scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le
proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni
se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla
protezione della sicurezza, dell'ordine, della salute o della
moralità pubblica o delle libertà e diritti fondamentali
altrui.
4. Gli Stati parte della presente Convenzione s'impegnano a rispettare
la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un
lavoratore migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare
l'educazione religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera
conforme alle loro proprie convinzioni.
1. I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere
molestati per le loro opinioni.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
diritto alla libertà di espressione; Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad
informazioni e idee di qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere,
sotto forma orale, scritta, stampata, o artistica, o per qualunque
altro mezzo di propria scelta.
2. L'esercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente
articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità
speciali. Si può di conseguenza essere sottomessi a certe
restrizioni che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla
legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione di altri;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti,
dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità;
c) al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra
d) al fine di impedire qualunque appello all'odio nazionale, razziale
o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione,
all'ostilità o alla violenza.
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza
o in altre sue modalità di comunicazione, né ad
attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore
migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione
della legge contro tali ingerenze o tali attentati.
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario
a titolo individuale o in associazione con altre persone. Quando,
in virtù della legislazione in vigore nello Stato di impiego,
i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia
siano oggetto di un'espropriazione totale o parziale, l'interessato
ha diritto ad una indennità equa e adeguata.
1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno
diritto alla libertà e alla sicurezza delle loro persone.
2. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno
diritto alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza,
i danni corporali, le minacce e le intimidazioni, che siano fatte
da funzionari o da singoli individui, da gruppi o da istituzioni.
3. Ogni verifica dell'identità dei lavoratori migranti
e dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia
viene effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla
legge.
4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono
essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto
o una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della
loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme
alla procedura prevista dalla legge.
5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano
stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se
possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di
tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che
loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro.
6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono
arrestati o detenuti a motivo di una infrazione penale devono
essere tradotti al più presto davanti a un giudice o una
altra autorità abilitata per legge ad esercitare le funzioni
giudiziarie e devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole
o liberati. La loro detenzione in attesa di passare in giudicato,
non deve costituire la regola, ma la loro messa in libertà
può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino
la loro comparizione all'audizione, a tutti gli altri atti della
procedura, e, nei casi dovuti, all'esecuzione della sentenza.
7. Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia
sono arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in
attesa di passare in giudicato o sono detenuti in qualunque altra
maniera:
a) le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati
d'origine o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale
Stato vengono informati al più presto, a loro richiesta,
sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi addotti;
b) gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette
autorità. Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette
autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più
presto, come hanno anche il diritto di ricevere al più
presto comunicazioni dalle suddette autorità;
c) gli interessati vengono informati al più presto di questo
diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono,
nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di
adoperarsi con i rappresentanti delle suddette autorità
e di prendere tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza
legale.
8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si
trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione
hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale
affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità
della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione
è illegale. Quando assistono all'udienza, gli interessati
beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell'assistenza
di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua
utilizzata.
9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime
di arresto o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono
privati della loro libertà sono trattati con umanità
e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana
e della loro identità culturale.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati
sono, salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati
e sottomessi ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione
di persone non condannate. I giovani imputati vengono separati
dagli adulti e si decide sul loro caso il più rapidamente
possibile
3. I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono
detenuti in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa
di una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni devono
essere separati, nella misura del possibile, dai condannati o
imputati.
4. Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti
o dei membri della loro famiglia siano imprigionati in virtù
di una sentenza pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario
comporta un trattamento il cui obiettivo essenziale è la
loro espiazione e il loro recupero sociale. I giovani che delinquono
vengono separati dagli adulti e sottomessi ad un regime appropriato
alla loro età ed al loro status legale.
5. Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori
migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali
degli stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie.
6. Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della
loro libertà le autorità competenti dello Stato
interessato accordano una attenzione particolare ai problemi che
potrebbero porsi nei confronti delle loro famiglie, particolarmente
al coniuge e ai figli minorenni.
7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono
sottoposti a una qualunque forma di detenzione o d'imprigionamento
in virtù delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato
di transito, godono dei medesimi diritti degli appartenenti a
quello Stato che si trovano nella stessa situazione.
8. Se lavoratori migranti o membri delle loro famiglie sono detenuti
al fine di verificare se sussista un'infrazione alle disposizioni
relative all'emigrazione, nessun addebito che ne risulti, potrà
esser posto a loro carico.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi
ai tribunali. Hanno diritto che la loro causa sia considerata
equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente
ed imparziale, costituito per legge, che deciderà sia la
fondatezza di tutte le accuse di carattere penale diritte contro
di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti ed obblighi di
carattere civile.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati
di una infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando
la loro colpevolezza viene legalmente stabilita.
3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati
di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie
:
a) essere informati, al più presto, in una lingua che loro
comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi
dell'accusa portata contro di loro;
b) disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione
della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta;
c) essere giudicati senza ritardo eccessivo;
d) essere presenti al processo e difendersi da sé o avere
l'assistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone
di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno
e, ogni volta che l'interesse della giustizia lo esige, avere
a disposizione d'ufficio un difensore, gratuito, se egli non dispone
dei mezzi per remunerarlo;
e) interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere
la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a sfavore nelle
stesse condizioni dei testimoni a favore;
f ) farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non
comprende o non parla la lingua impiegata durante l'udienza;
g ) non essere forzati a testimoniare contro sé stessi
o di dichiararsi colpevoli.
4. La procedura applicabile ai minori terrà conto della
loro età e dell'interesse che presenta la loro rieducazione.
5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati
colpevoli di un'infrazione hanno il diritto di fare esaminare
da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza
e la condanna, in maniera conforme alla legge.
6. Quando una condanna penale definitiva viene successivamente
annullata o quando la grazia viene accordata perché un
fatto recente o recentemente rivelato prova che è stato
prodotto un errore giudiziario, i lavoratori migranti o i membri
delle loro famiglie che hanno subito una pena in ragione di tale
condanna vengono indennizzati, in maniera conforme alla legge,
a meno che venga provato che la non rivelazione in tempo utile
del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte o totalmente.
7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere perseguito o punito in ragione di un'infrazione per la
quale egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio
definitivo, in maniera conforme alla legge e alla procedura penale
dello Stato concernente.
1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve
essere riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione
o omissione che non costituisca un atto delittuoso di fronte al
diritto nazionale o internazionale al momento in cui questo è
stato commesso; allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna
pena più dura di quella che sia applicabile al momento
in cui l'infrazione sia stata commessa. Se, posteriormente a tale
infrazione la legge prevede l'applicazione di una pena più
leggera, l'interessato ne deve beneficiare.
2. Quando si determina la pena per un'infrazione commessa da un
lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere
tenuto conto delle considerazioni umanitarie legate alla condizione
del lavoratore migrante in particolare per quel che concerne il
suo permesso di soggiorno o il suo permesso di lavoro.
1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito
un obbligo contrattuale.
2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo
permesso di lavoro né essere espulso per la sola ragione
di non avere eseguito un obbligo risultante da un contratto di
lavoro, a meno che l'esecuzione di tale obbligo non costituisca
una condizione di rilascio di questa autorizzazione o di questo
permesso.
1. Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato
dalla legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere
o di tentare di distruggere dei documenti di identità,
dei documenti autorizzanti l'entrata il soggiorno, la residenza
o la stabilizzazione sul territorio nazionale, o del permesso
di lavoro. Quando questa sia autorizzata, la confisca dei documenti
deve dare luogo al rilascio di una ricevuta dettagliata. Non è
permesso in alcun caso di distruggere i passaporti o documenti
equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono
essere oggetto di una espulsione collettiva. Qualunque caso di
espulsione deve essere esaminato e interpretato su base individuale.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono
essere espulsi dal territorio di una Stato parte che in applicazione
di una decisione presa dall'autorità competente in maniera
conforme alla legge.
3. La decisione deve essere notificata agli interessati in una
lingua che essi comprendono. Su loro domanda, Quando questo non
sia già obbligatorio, la decisione deve essere notificata
per iscritto e, salvo circostanze eccezionali giustificate dalla
sicurezza nazionale, questa viene ugualmente debitamente motivata.
Gli interessati sono informati di questo diritto prima che la
decisione sia presa, o al più tardi al momento in cui questa
viene presa.
4. Al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata
da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto
di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare
il loro caso dall'autorità competente, a meno che delle
ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia
altrimenti. Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto
di domandare la sospensione della decisione dell'espulsione.
5. Se una decisione di espulsione già eseguita viene di
seguito annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare
delle riparazioni in maniera conforme alla legge e la decisione
anteriore non viene invocata per impedirgli di fare ritorno nello
Stato concernente.
6. In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità
ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti
i salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute
e di regolare tutte le obbligazioni in sospeso dovute.
7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione,
i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano
oggetto di una tale decisione possono domandare di essere ammessi
in uno Stato altro di quello di origine.
8 In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle
loro famiglie, le spese dell'espulsione non sono a loro carico.
Gli interessati possono essere costretti a pagare le spese del
loro viaggio
9 In sé stessa, l'espulsione dello Stato di impiego non
lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione
di questo stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro
famiglie, e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre
prestazioni che gli sono dovute.
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il
diritto di far ricorso alla protezione e all'assistenza delle
autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine
o dello Stato rappresentante gli interessi di questo Stato in
caso di attentato ai diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
In particolare, in caso di espulsione, l'interessato viene informato
prontamente di questo diritto e le autorità dello Stato
che lo espelle ne facilitano l'esercizio.
Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia
hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro
personalità giuridica.
1. I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento
non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello
Stato di impiego in materia di remunerazione e:
a) di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari
di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute,
cessazione di impiego, e tutte le altre condizioni di lavoro che,
secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con
questo termine;
b) di altre condizioni di impiego, ovvero l'età minima
di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre
questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono
considerati come termini di impiego.
2. Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro
privati, al principio dell'uguaglianza di trattamento al quale
si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere
che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano
da questo principio in ragione dell'irregolarità della
loro situazione in materia di soggiorno o di impiego. Una tale
irregolarità non deve in particolare avere per effetto
di dispensare il datore di lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali
o di restringere in alcuna maniera la portata dei suoi obblighi.
1. Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e
a tutti i membri delle loro famiglie il diritto:
a) di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati
e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge,
in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali
e altri con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni
interessate.
b) di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni
summenzionati, con l'unica riserva delle regole fissate dalle
organizzazioni interessate.
c) di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni
summenzionate.
2. L'esercizio di questo diritto non può essere soggetto
a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono
delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per proteggere
i diritti e libertà altrui.
1. In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i
membri delle loro famiglie beneficiano, nello Stato d'impiego,
dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali nella misura in
cui rispondono alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile
in questo Stato e i Trattati bilaterali e multilaterali applicabili.
Le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato
di impiego, possono in qualunque momento prendere le disposizioni
necessarie a determinare le modalità di applicazione di
questa norma.
2. Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti
e i membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti
esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati
l'ammontare dei costi che gli sono versati a titolo di questa
prestazione, sulla base del trattamento che viene accordato al
nazionale che si trovi in una situazione similare.
I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il
diritto di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari
di urgenza per preservare le loro vite o evitare un danno irreparabile
alla loro salute, sulla base dell'uguaglianza di trattamento con
i cittadini dello Stato in causa. Da tali servizi medici di urgenza
non vengono rifiutati in ragione di una qualunque irregolarità
in materia di soggiorno o di impiego.
Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla
registrazione della sua nascita e a una nazionalità.
Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale
di accesso all'educazione sulla base dell'uguaglianza di trattamento
con i cittadini dello Stato in causa. L'accesso all'istruzione
pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata
o limitata in ragione della situazione irregolare né al
soggiorno o all'impiego di uno o l'altro dei genitori e né
all'irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato
di impiego.
1. Gli Stati parte assicurano il rispetto dell'identità
culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con
il loro Stato di origine.
2. Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per
sostenere ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.
Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori
migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire
i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione
applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali
e gli oggetti in loro possesso.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
il diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato
di impiego o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò
che riguarda:
a) i diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione;
b) le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in
virtù della legislazione e degli usi dello Stato concernente
e tutte le altre questioni che permettono loro di conformarsi
alle formalità amministrative o altre in questo Stato.
2. Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano
appropriate per diffondere le suddette informazioni o per vegliare
affinché queste siano fornite dai loro datori di lavoro,
i sindacati o altri organismi o istituzioni appropriate. Secondo
i bisogni, questi cooperano a questo fine con gli altri Stati
di competenza.
3. Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori
migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella
misura del possibile, in una lingua che essi comprendono
<
Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha
effetto di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle
loro famiglie dell'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti
sia dello Stato di Transito che dello Stato di impiego, né
dell'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti
di quegli Stati.
Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può
essere interpretata come implicante la regolarizzazione della
situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie
sprovvisti di documenti o in situazione irregolare, né
un qualsiasi diritto a tale regolarizzazione della loro situazione,
né come inficiante le misure terse ad assicurare le condizioni
sane ed eque per le migrazioni internazionali, previste nella
sesta parte della presente Convenzione.