I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono
provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d'impiego
beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione,
oltre a quelli enunciati nella terza parte.
Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della
loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti
e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente
informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo
il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente
di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate
alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali
si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità
alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste
condizioni siano modificate.
1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare
i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi
temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di
soggiorno o di lavoro, secondo il caso. Così facendo, gli
Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente
nel loro Stato di origine.
3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle
quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato
di impiego e di scegliervi liberamente la loro residenza.
4. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non
possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla
legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti
e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione.
1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno
il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati
nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i
loro interessi economici, sociali, culturali ed altri.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto
di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono
delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse
della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o per proteggere
i diritti e le libertà altrui.
1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno
il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati
di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni
organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.
2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera
conforme alla propria legislazione, facilitare l'esercizio di
questi diritti.
1. Gli Stati parte prevedono l'allestimento di procedure o di
istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nel
lo Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni
ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della
loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori
migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti
liberamente scelti in queste istituzioni.
2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro
legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei
lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni
concernenti la vita e l'amministrazione delle comunità
locali.
3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello
Stato di impiego, se questo Stato nell'esercizio della propria
sovranità accorda loro tali diritti.
1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento
con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:
a) l'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve
di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle
istituzioni e servizi competenti;
b) l'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
c) l'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale
e di riqualificazione;
d) l'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi,
e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;
e) l'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le
condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi
siano rispettate;
f) l'accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza
che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e
con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;
g) l'accesso e la partecipazione alla vita culturale.
2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano
di assicurare l'uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti
lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati
al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni
poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego
rispondono alle prescrizioni in merito.
3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori
migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali
loro rivolti. Con riserva dell'articolo 70 della presente Convenzione,
uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera
di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto
Stato.
1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento
naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono
le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità
della famiglia del lavoratore migrante.
2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate
e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione
dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone
aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge
applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio,
oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati.
4. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente
di accordare l'uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste
al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della
famiglia del lavoratore migrante.
1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano,
nello Stato di impiego, della parità di trattamento con
i nazionali di tale Stato per quel che concerne:
a) l'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva
delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle
istituzioni e servizi di competenza;
b) l'accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione
professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi
siano soddisfatte;
c) l'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le
condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano
soddisfatte;
d) l'accesso e la partecipazione alla vita culturale
2. Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione
con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l'integrazione
dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione
locale, in particolare per quel che concerne l'insegnamento della
lingua locale.
3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l'insegnamento
ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della
loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano
ogni volta secondo i bisogni.
4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali
di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori
migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d'origine.
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva
della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre
che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti
allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle
unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle
tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali
nonché di portare con sé il materiale necessario
all'esercizio dell'attività remunerata motivandone l'ammissione
nello Stato di impiego:
a) al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato
di residenza abituale;
b) al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di impiego;
c) al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;
d) al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o
nello Stato di residenza abituale.
1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro
guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento
della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine
o ad ogni altro Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente
alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo
Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti.
2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare
questi spostamenti.
1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia
imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori
migranti e i membri della loro famiglia:
a) non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale
che siano più elevate o più onerose di quelle che
sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;
b) beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso,
di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai
nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni
per i parenti a carico.
2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate
miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono
richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia,
al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una
durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro.
2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati
a scegliere liberamente la loro attività remunerata non
vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non
perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la
loro attività remunerata cessa prima della scadenza del
loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga.
3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel
paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare
un'altra attività remunerata, il permesso di soggiorno
non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono
avere diritto a indennità di disoccupazione.
1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione
del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente
di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante
che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l'autorizzazione
di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della
loro residenza in quello Stato.
2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene
accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di
tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari
nello Stato di impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non
saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al
lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della
famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati
bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.<
I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, non siano autorizzati
a scegliere liberamente la loro attività remunerata non
vengono considerati come trovantisi in condizioni irregolari né
perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto che
la loro attività remunerata abbia fine prima della scadenza
del loro permesso di lavoro, salvo nel caso che il permesso di
soggiorno sia espressamente subordinato all'attività remunerata
specifica per la quale il lavoratore sia stato ammesso nello Stato
di impiego. Questi lavoratori migranti hanno il diritto di cercare
un altro impiego, di partecipare a dei programmi di interesse
pubblico e di seguire dei tirocini di riqualificazione durante
il periodo residuo di validità del loro permesso di lavoro,
con riserva delle condizioni e restrizioni specifiche nel permesso
di lavoro.
1. I lavoratori migranti godono nello Stato di impiego del diritto
di scegliere liberamente la loro attività remunerata, con
riserva delle restrizioni o condizioni seguenti.
2. Per tutti i lavoratori migranti, lo Stato di impiego può:
a) restringere l'accesso ad alcune categorie limitate di impieghi,
funzioni, servizi o attività, allorquando gli interessi
dello Stato lo esigano e che la legislazione nazionale lo preveda;
b) restringere la libera scelta dell'attività remunerata
conformemente alla propria legislazione relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali acquisite aldifuori del suo territorio.
Gli Stati parte interessati si sforzano tuttavia di assicurare
il riconoscimento di tali qualifiche.
3. Nel caso dei lavoratori migranti titolari di un permesso di
soggiorno di durata limitata, lo Stato di impiego può anche:
a) subordinare l'esercizio del diritto alla libera scelta dell'attività
remunerata alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto
legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività
remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione
nazionale, tale periodo non deve eccedere due anni;
b) limitare l'accesso di un lavoratore migrante a una attività
remunerata a titolo di una politica volta a dare la priorità
ai nazionali o a persone che sono loro assimilabili a tali affetti
in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali.
Una tale limitazione cessa di essere applicabile ad un lavoratore
migrante che ha risieduto legalmente sul suo territorio in vista
di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo
prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve
eccedere i cinque anni.
4. Gli Stati di impiego prescrivono le condizioni nelle quali
i lavoratori migranti che sono stati ammessi nel paese per prendervi
un impiego possono essere autorizzati a lavorare per conto proprio.
Si tiene conto del periodo durante il quale i lavoratori hanno
già soggiornato legalmente nello Stato di impiego.
1. I membri delle famiglie di un lavoratore migrante che hanno
essi stessi una autorizzazione di soggiorno o di ammissione che
sia senza limitazione di durata o sia automaticamente rinnovabile
sono autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata
nelle condizioni che sono applicabili a suddetto lavoratore in
virtù delle disposizioni dell'articolo 52 della presente
Convenzione.
2. Nel caso di membri della famiglia di un lavoratore migrante
che non siano autorizzati a scegliere liberamente una attività
remunerata, gli Stati parte studiano favorevolmente la possibilità
di accordare loro l'autorizzazione di esercitare una attività
remunerata con priorità sugli altri lavoratori che domandano
di essere ammessi sul territorio dello Stato di impiego, con riserva
di accordi bilaterali e multilaterali vigenti.
1. Senza pregiudicare le condizioni della loro autorizzazione
di soggiorno o del loro permesso di lavoro e dei diritti previsti
agli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori
migranti beneficiano della uguaglianza di trattamento con i cittadini
dello Stato di impiego per quel che concerne:
a) la protezione contro il licenziamento ;
b) le indennità di disoccupazione
c) l'accesso a programmi di interesse pubblico destinati a combattere
la disoccupazione;
d) l'accesso a un altro impiego in caso di perdita di lavoro o
di cessazione di un'altra attività remunerata, con riserva
dell'articolo 52 della presente Convenzione.
2. Se un lavoratore migrante stima che i termini del suo contratto
di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, egli ha
il diritto di portare il suo caso dinanzi alle autorità
competenti dello Stato di impiego, alle condizioni previste al
paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.
I lavoratori migranti che hanno ricevuto l'autorizzazione di esercitare
una attività remunerata, con riserva delle condizioni specificate
al momento del rilascio della detta autorizzazione, beneficiano
dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali dello Stato di
impiego nell'esercizio di detta attività remunerata.
1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia descritti
nella presente parte della Convenzione non possono essere espulsi
dallo Stato di impiego se non per ragioni definite nella legislazione
nazionale di detto Stato, e sotto riserva delle garanzie previste
nella terza parte
2. L'espulsione non deve essere utilizzata con il fine di privare
i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie dei diritti
derivanti dal permesso di soggiorno e permesso di lavoro.
3. Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un
membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle
considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l'interessato
ha già soggiornato nello Stato di impiego.
Le categorie particolari di lavoratori migranti specificate nella
presente parte della Convenzione e i membri della loro famiglia,
che sono provvisti di documenti o in situazione regolare, godono
dei diritti enunciati nella terza parte e, con riserva delle modifiche
indicate qui di seguito, di quelle enunciate nella quarta parte.
1. I lavoratori frontalieri, per come questi vengono definiti
alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente
Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte
che sono loro applicabili in ragione della loro presenza e del
loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego, tenuto conto
di coloro che non hanno la residenza abituale in tale Stato.
2. Gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di dare ai lavoratori
frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività
remunerata dopo un lasso di tempo dato. La concessione di questo
diritto non modifica il loro statuto di lavoratori frontalieri.
1. I lavoratori stagionali, per come questi sono definiti alla
lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione
beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che si applica
a loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio
dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status
di lavoratori stagionali, tenuto conto di coloro che non sono
presenti nel suddetto Stato che per una parte dell'anno.
2. Lo Stato di impiego si adopera, con riserva delle disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo, di concedere ai lavoratori
stagionali che sono stati impiegati sul suo territorio per un
periodo consistente la possibilità di dedicarsi ad altre
attività remunerate e di dare loro priorità rispetto
ad altri lavoratori che domandano di essere ammessi in tale Stato,
con riserva degli accordi bilaterali e multilaterali applicabili.
I lavoratori itineranti, per come questi sono definiti alla lettera
e) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione,
beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che possono
essere loro accordati, in ragione della loro presenza e del loro
lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili
con il loro status di lavoratori itineranti in tale Stato.
1. I lavoratori impiegati a titolo di progetto, per come questi
sono definiti alla lettera f) del paragrafo 2 dell'articolo 2
della presente Convenzione, e i membri della loro famiglia beneficiano
dei diritti previsti dalla quarta parte, eccezion fatta delle
disposizioni della lettera b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo
43, della lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 43 in tema
di programmi di alloggi sociali, della lettera b) del paragrafo
1 dell'articolo 45 e degli articoli da 52 a 55.
2. Se un lavoratore impiegato a titolo di un progetto reputa che
i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo
datore di lavoro, ha diritto di portare il proprio caso dinanzi
alle autorità competenti dello Stato dal quale questo datore
di lavoro dipende, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo
18 della presente Convenzione.
3. Con riserva degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore
che sono loro applicabili, gli Stati parte interessati si sforzano
di provvedere che i lavoratori impegnati a titolo di progetti
siano debitamente protetti dai sistemi di assistenza sociale del
loro Stato di origine o di residenza abituale durante il loro
impiego a titolo del progetto. Gli Stati parte interessati prendono
delle misure appropriate a questo riguardo per evitare che questi
lavoratori non siano privati dei loro diritti o non siano soggetti
ad una doppia detrazione.
4. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 47 della presente
Convenzione e degli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti,
gli Stati parte interessati autorizzano lo spostamento dei guadagni
dei lavoratori impiegati a titolo di progetti nello Stato di origine
o di residenza abituale.
1. I lavoratori ammessi per un impiego specifico, per come
questi sono definiti alla lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo
2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti figuranti
nella quarta parte, eccezion fatta per le disposizioni della lettera
b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera d) del
paragrafo 1 dell'articolo 43 in materia di programmi di alloggi
sociali dell'articolo 52 e della lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo
54.
2. I membri della famiglia dei lavoratori ammessi per un impiego
specifico beneficiano dei diritti relativi ai membri della famiglia
dei lavoratori migranti, enunciati nella quarta parte della presente
Convenzione, eccezion fatta per le disposizioni dell'articolo
53.
1. I lavoratori indipendenti, per come questi sono definiti alla
lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione,
beneficiano di tutti i diritti previsti nella quarta parte, ad
eccezione dei diritti esclusivamente applicabili ai lavoratori
aventi un contratto di lavoro.
2. Senza pregiudicare gli articolo 52 e 79 della presente Convenzione,
la cessazione dell'attività economica dei lavoratori indipendenti
non implica in sé il ritiro dell'autorizzazione che viene
loro accordata oltre che ai membri della loro famiglia di restare
nello Stato di impiego o di esercitarvi una attività remunerata,
a meno che l'autorizzazione di residenza dipenda espressamente
dall'attività remunerata particolare per la quale egli
sia stato ammesso.
1. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 79 della presente
Convenzione, gli Stati parte interessati procedono, in caso di
bisogno, ad alcune consultazioni e cooperano in vista di promuovere
condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni
internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie.
2. A questo riguardo, si devono tenere in debito conto non solamente
i bisogni e le risorse di mano d'opera attiva, ma egualmente i
bisogni sociali, economici, culturali e altri, dei lavoratori
migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze
di tali migrazioni per le comunità concernenti.
1. Gli Stati parte mantengono i servizi appropriati per occuparsi
delle questioni relative alla migrazione internazionale de lavoratori
migranti e dei membri della loro famiglia. Questi hanno in particolare
il compito :
a) di formulare e mettere in opera politiche concernenti tali
migrazioni:
b) di scambiare informazioni, procedere a consultazioni e cooperare
con l autorità competenti di altri Stati concernenti a
tali migrazioni;
c) di fornire informazioni appropriate, in particolare ai datori
di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche,
leggi e regolamenti relativi alle migrazioni e all'impiego, sugli
accordi relativi alle migrazioni conclusi con altri Stati e su
altre questioni pertinenti;
d) di fornire informazioni e aiuto appropriato ai lavoratori migranti
e ai membri della loro famiglia intorno alle autorizzazioni, le
formalità richieste e gli adempimenti necessari alla loro
partenza, il loro viaggio, il loro soggiorno, le loro attività
remunerate, la loro uscita e il loro ritorno, e in quel che concerne
le condizioni di lavoro e di vita nello Stato di impiego nonché
le leggi ed i regolamenti in materia doganale, monetaria, fiscale
ed altre.
2. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il sussistere
dei servizi consolari adeguati ed altri servizi necessari per
rispondere ai bisogni sociali, culturali ed altri dei lavoratori
migranti e dei membri della loro famiglia.
1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, i soli autorizzati ad effettuare operazioni in vista
di reperimento di lavoratori per un impiego in un altro paese
sono:
a) i servizi o organismi ufficiali dello Stato in cui tali operazioni
hanno luogo;
b) i servizi o organismi ufficiali dello Stato di impiego sulla
base di un accordo tra gli Stati interessati;
c) ogni organismo istituito a titolo di un accordo bilaterale
o multilaterale.
2. Con riserva dell'autorizzazione, dell'approvazione e del controllo
degli organi ufficiali degli Stati parte interessati stabilito
conformemente alla legislazione ed alla pratica di tali Stati,
degli uffici, dei datori di lavoro potenziali o delle persone
che operano in loro nome possono essere ammessi ad effettuare
tali operazioni.
1. Gli Stati parte interessati cooperano in caso di bisogno in
vista di adottare misure relative alla buona organizzazione del
ritorno dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia
nello Stato di origine, allorché essi decidano di farvi
ritorno o che il loro permesso di soggiorno o di impiego scada
o quando questi si trovino in posizione irregolare nello Stato
di impiego.
2. Per quel che concerne i lavoratori migranti e i membri delle
loro famiglie in situazione regolare, gli Stati parte interessati
cooperano, in caso di bisogno, secondo le modalità convenute
da tali Stati, in vista di promuovere condizioni economiche adeguate
per la loro reinstallazione e di facilitare la loro reintegrazione
sociale e culturale durevole nello Stato d'origine.
Gli Stati parte, ivi compresi gli Stati di transito, cooperano
al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l'impiego illegale
o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare.
Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato
nei limiti della sua competenza sono in particolare le seguenti
:
a) misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie
concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
b) misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali
o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi
o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad
organizzarli e ad assicurarli;
c) misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi
o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia
o all'intimidazione contro lavoratori migranti o membri della
loro famiglia in situazione irregolare.
2. Gli Stati di impiego prendono tutte le misure adeguate ed efficaci
per eliminare l'impiego sul loro territorio dei lavoratori migranti
in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi
dovuti, sanzioni ai datori di lavoro. Tali misure non ledono i
diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro a causa del loro impiego.
1. Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro
famiglia in situazione irregolare si trovano sul loro territorio,
gli Stati parte prendono le misure appropriate perché tale
situazione non si prolunghi oltre.
2. Ogni qual volta che gli Stati parte interessati intravedono
la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone
conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale ed
agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si tiene
debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della
durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di
altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle che riguardano
la situazione familiare.
Gli Stati parte prendono misure non meno favorevoli di quelle
che si applicano ai loro cittadini per far sì che le condizioni
di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri della
loro famiglia in situazione regolare siano conformi alle norme
di salute, di sicurezza e di igiene e ai principi inerenti la
dignità umana.
1. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il rimpatrio
nello Stato di origine dei corpi dei lavoratori migranti o dei
membri della loro famiglia deceduti.
2. Per quel che concerne le questioni di risarcimento relative
al decesso di un lavoratore migrante o di un membro della sua
famiglia, gli Stati parte portano assistenza, per quanto è
necessario a persone concernenti in vista di assicurare il regolamento
immediato di tali questioni. Il regolamento di tali questioni
si effettua sulla base della legislazione nazionale applicabile
in maniera conforme alle disposizioni della presente Convenzione
e di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.
1. a) Al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione
viene costituito un Comitato per la protezione dei diritti di
tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia (di
seguito nominato "il Comitato" );
b) il comitato é composto, al momento dell'entrata in vigore
della presente Convenzione, di dieci esperti e, dopo l'entrata
in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato
parte, di quattordici esperti di alta integrità, imparziali
e le quali competenze sono riconosciute nell'ambito dei temi della
Convenzione.
2. a) I membri del Comitato vengono eletti a scrutinio segreto
dagli Stati parte su una lista di candidati designati dagli Stati
parte, tenuto conto del principio di una equa ripartizione geografica,
per quel che concerne tanto lo Stato di origine che lo Stato di
impiego, oltre che la rappresentazione dei principali sistemi
giuridici. Ogni Stato parte può designare un candidato
tra i propri cittadini;
b) i membri vengono eletti e siedono a titolo individuale.
3. La prima elezione ha luogo al più tardi sei mesi dopo
la data di entrata in vigore della presente Convenzione e le elezioni
seguenti hanno luogo ogni due anni. Almeno quattro mesi prima
della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per
invitarli a sottomettere il nome del loro candidato in un periodo
di due mesi. Il Segretario generale stila una lista alfabetica
di tutti i candidati, indicando da quale Stato parte essi sono
stati designati, e comunica questa lista agli Stati parte al più
tardi un mese prima della data di ogni elezione, con il curriculum
vitae degli interessati.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una
riunione degli Stati parte convocati dal Segretario generale presso
la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione,
dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte,
vengono eletti membri del Comitato i candidati aventi ottenuto
il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato hanno un mandato di quattro anni.
Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima
elezione termina allo scadere dei due anni; immediatamente dopo
la prima elezione, il nome di questi 5 membri viene estratto a
sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;
b) l'elezione dei quattro membri supplementari del Comitato ha
luogo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del
presente articolo, dopo l'entrata in vigore della Convenzione
da parte del quarantunesimo Stato parte. Il mandato di due dei
membri supplementari eletti in questa occasione termina allo scadere
di due anni; il nome di questi membri viene estratto a sorte dal
presidente della riunione degli Stati parte;
c) i membri del Comitato sono rieleggibili se la loro candidatura
viene nuovamente presentata.
6. Se un membro del Comitato muore o rinuncia ad esercitare le
sue funzioni o si dichiara per una qualunque causa nell'impossibilità
di svolgerle prima della scadenza del suo mandato, lo Stato parte
che ha presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra
i propri cittadini (ressortissants) per la restante parte del
mandato. La nuova nomina viene sottoposta all'approvazione del
Comitato.
7. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi necessari
per assolvere efficacemente le sue funzioni..
8. I membri del Comitato ricevono emolumenti prelevati dalle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le modalità
che possono essere definite dall'Assemblea Generale
9. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, privilegi
ed immunità accordate agli esperti in missione per l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, per come queste vengono previste nelle sezioni
pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità
delle Nazioni Unite.
1. Gli Stati parte si impegnano a sottomettere al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un esame del Comitato
un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative
ed altre che vengono prese per dare corso alle disposizioni della
presente Convenzione:
a) entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione
da parte dello Stato interessato;
b) in seguito, ogni cinque anni ed ogni volta che il Comitato
ne fa domanda.
2. I rapporti presentati in virtù del presente articolo
dovranno anche indicare i fattori e le difficoltà che affliggono,
nel caso dovuto, la messa in opera delle disposizioni della Convenzione
e fornire informazioni sulle caratteristiche dei movimenti migratori
concernenti lo Stato parte interessato.
3. Il Comitato decide su ogni nuova direttiva concernente il contenuto
dei rapporti.
4. Gli Stati parte mettono i loro rapporti a vasta disposizione
del pubblico nel loro proprio paese.
1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ogni Stato parte
e trasmette allo Stato parte interessato i commentari che può
ritenere appropriati. Questo Stato parte può sottomettere
al Comitato delle osservazioni su ogni commento fatto dal Comitato
conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Comitato,
quando esamina tali rapporti, può domandare informazioni
supplementari agli Stati parte.
2. In tempi opportuni prima dell'apertura di ogni sessione ordinaria
del Comitato, il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite trasmette al Direttore generale dell'Ufficio internazionale
del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati parte interessati
e informazioni utili per l'analisi di tali rapporti, al fine di
permettere all'Ufficio di aiutare il Comitato attraverso le conoscenze
specializzate che può fornire per quel che concerne le
questioni trattate nella presente Convenzione che entrano nell'ambito
delle competenze dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Il Comitato terrà conto, nelle sue deliberazioni, di tutti
i commentari e documenti che potranno essere forniti dall'Ufficio.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
può ugualmente, previa consultazione con il Comitato, trasmettere
ad altre istituzioni specializzate oltre che ad organizzazioni
intergovernative copie delle parti di tali rapporti che rientrano
nei loro ambiti di competenza.
4. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate
e gli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oltre che
organizzazioni intergovernative ed altre organizzazioni interessate,
a sottomettere per iscritto, all'esame del Comitato, informazioni
sulle questioni trattate nella presente Convenzione che rientrano
nella loro area di attività.
5. L'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato dal Comitato
a designare rappresentanti perché questi partecipino, a
titolo consultivo, alle riunioni del Comitato.
6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre istituzioni
specializzate e di organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
oltre che organizzazioni intergovernative, ad assistere a essere
sentiti alle sue riunioni allorché si esaminano questioni
che rientrano nel loro ambito di competenza.
7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite sull'applicazione della presente Convenzione,
contenente le sue proprie osservazioni e raccomandazioni fondate,
in particolare, sull'esame dei rapporti e su tutte le osservazioni
presentate dagli Stati parte.
8. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati parte della
presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla Commissione
dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e
ad altre organizzazioni pertinenti.
1. Il Comitato adotta il suo proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
3. Il Comitato si riunisce regolarmente una volta l'anno.
4. Le riunioni del Comitato hanno normalmente luogo presso la
Sede delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in
virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento
che riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare
comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro
Stato parte, non assolva i propri obblighi previsti dalla presente
Convenzione. Le comunicazioni presentate in virtù del presente
articolo non possono essere ricevute ed esaminate se non quelle
emanate da uno Stato parte che ha fatto una dichiarazione riconoscente,
per quel che lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato
non accetta alcuna comunicazione interessante uno Stato parte
che non abbia fatto una tale dichiarazione. La procedura seguente
si applica a riguardo delle comunicazioni ricevute conformemente
al presente articolo:
a) se uno Stato parte della presente Convenzione stima che un
altro Stato parte non assolve i propri impegni, riguardo alla
presente Convenzione, può richiamare, per comunicazione
scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato
parte può anche informare il Comitato della questione.
Entro i tre mesi a partire dalla ricezione della comunicazione,
lo Stato destinatario farà dare dallo Stato al quale ha
indirizzato la comunicazione delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione
scritta delucidante la questione, che dovranno comprendere, in
tutte le misure possibili ed utili, delle indicazioni sulle regole
delle procedure e sugli strumenti di ricorso, siano essi già
utilizzati, in corso o ancora accessibili;
b) se, in un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della
comunicazione originale dallo Stato destinatario, la questione
non è stata regolata con soddisfazione dei due Stati parte
interessati, l'uno e l'altro avranno diritto di sottometterla
al Comitato, indirizzando una notifica al Comitato oltre che all'altro
Stato interessato;
c) il Comitato non può venire a conoscenza di un affare
che gli viene sottomesso, se non dopo essersi assicurato che tutti
i ricorsi interni siano stati utilizzati ed esauriti, in maniera
conforme ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto.
Questa regola non si applica ai casi in cui, per avviso del Comitato,
le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli ;
d) con riserva delle disposizioni della lettera "c"
del presente paragrafo, il Comitato affida i suoi buoni uffici
alla disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire
ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto
degli obblighi enunciati nella presente Convenzione;
e) il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse allorché
esamina le comunicazioni previste al presente articolo;
f) in ogni affare che gli viene sottomesso conformemente alla
lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può domandare
agli Stati parte interessati indicati alla lettera b) di fornirgli
tutte le informazioni pertinenti;
g) gli Stati parte interessati indicati alla lettera b) del presente
paragrafo hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame
dell'affare dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente
o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
h) il Comitato deve presentare un rapporto in un periodo di dodici
mesi a partire dal giorno in cui ha ricevutola notifica indicata
alla lettera "b" del presente paragrafo:
i) se una soluzione ha potuto essere trovata conformemente alle
disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo,
il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione
dei fatti e della soluzione intervenuta;
ii) se una soluzione non ha potuto essere trovata conformemente
alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo,
il Comitato espone, nel suo rapporto, i fatti pertinenti concernenti
l'oggetto del contendere tra gli Stati parte interessati. Il testo
delle osservazioni scritte e il processo-verbale delle osservazioni
orali presentate dagli Stati parte interessati vengono aggiunti
al rapporto. Il Comitato può ugualmente comunicare agli
Stati parte interessati solamente ogni volta che lo possa considerare
pertinente in materia.
Per ogni affare, il rapporto viene comunicato agli Stati parte
interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore
quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto
la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
che ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione
può essere ritirata ad ogni momento per mezzo di una notifica
indirizzata al Segretario generale. Questo ritiro avviene senza
pregiudizio per la disamina di ogni questione che costituisce
oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù
del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato
parte verrà ricevuta in virtù del presente articolo
dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica di ritiro
della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non
abbia fatto una nuova dichiarazione.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in
virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento
di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare
le comunicazioni presentate da o per conto di particolari rilevanti
della sua giurisdizione che pretendono che i loro diritti individuali
stabiliti dalla presente Convenzione sono stati violati da tale
Stato parte. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che interessi
uno Stato parte che non ha fatto una tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara non ricevibile ogni comunicazione sottomessa
in virtù del presente articolo che é anonima o che
si considera essere un abuso di diritto di sottomettere tali comunicazioni,
o essere incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un particolare
in maniera conforme al presente articolo senza essersi assicurata
che:
a) la stessa questione non é stata e non è in corso
di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di inchiesta
o di regolamento;
b) il particolare che ha esaurito tutti i ricorsi interni disponibili;
questa regola non si applica se, ad avviso del Comitato, le procedure
di ricorso eccedono i tempi ragionevoli, o se sia poco probabile
che le vie di ricorso porteranno una soddisfazione effettiva a
questi particolari.
4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato porta ogni comunicazione che gli viene sottomessa
in virtù del presente articolo all'attenzione dello Stato
parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione
in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato
una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi
che seguono, detto Stato sottomette per iscritto al Comitato delle
spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicando,
nel caso dovuto, le misure che possono essere prese per rimediare
alla situazione.
5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù
del presente articolo e tenendo conto di tutte le informazioni
che gli vengono sottomesse per o per conto di particolari e dallo
Stato parte interessato.
6. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse quando esamina
le comunicazioni previste nel presente articolo.
7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato parte
interessato e al particolare.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore
quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto
la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
il quale ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione
può essere ad ogni momento ritirata per mezzo di una notifica
indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro avviene senza
pregiudizio per l'esame di tutte le questioni che costituiscono
l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù
del presente articolo; alcuna altra comunicazione sottomessa per
o per conto di un particolare sarà ricevuta in virtù
del presente articolo sino a che il Segretario generale avrà
ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo
Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione si
applicano senza pregiudizio per ogni procedura di regolamento
delle controversie o dei reclami nell'ambito della presente Convenzione
previste dagli strumenti costitutivi e le convenzioni dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate, e non impediscono
gli Stati parte di ricorrere ad una qualunque delle altre procedure
per il regolamento di una controversia in maniera conforme agli
accordi internazionali che li legano.
Nessuna disposizione della presente Convenzione lede il diritto
dello Stato parte di fissare i criteri regolanti l'ammissione
dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. In quel
che concerne le altre questioni relative allo status giuridico
ed al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri della loro
famiglia, gli Stati parte sono legati dalle limitazioni imposte
dalla presente Convenzione.
Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata
come lesiva delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite
e degli atti costitutivi delle istituzioni specializzate che definiscono
le responsabilità rispettive dei diversi organi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate in quel
che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione.
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione lede i diritti
e libertà più favorevoli accordate ai lavoratori
migranti e ai membri della loro famiglia in virtù:
a) del diritto o della pratica dello Stato parte; o
b) di ogni trattato bilaterale o multilaterale vincolante lo Stato
parte considerato.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere
interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o una persona,
un diritto qualunque di dedicarsi a qualsiasi attività
o di compiere ogni atto che attenti uno di questi diritti od una
di queste libertà enunciate nella presente Convenzione.
Non si può rinunciare ai diritti dei lavoratori migranti
e dei membri della loro famiglia previsti nella presente Convenzione.
Non é permesso di esercitare una qualunque forma di pressione
sui lavoratori migranti e i membri della loro famiglia affinché
essi rinuncino ad uno qualunque di tali diritti o si astengano
dall'esercitarli. Non é possibile derogare per contratto
ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati
parte prendono le misure appropriate per assicurare che tali principi
siano rispettati.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna:
a) a garantire che ogni persona, della quale i diritti e le libertà
riconosciute nella presente Convenzione sono stati violati, disponga
di un ricorso utile anche se la violazione è stata commessa
da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) a garantire che ogni persona che esercita un tale ricorso ottenga
che la sua questione sia esaminata e che si decida su di essa
attraverso l'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa
competente o per tutt'altra autorità competente prevista
nel sistema giuridico dello Stato, e per sviluppare le possibilità
di ricorsi giurisdizionali;
c) a garantire che le autorità competenti diano seguito
ad ogni ricorso che sarà riconosciuto giustificato.
Ogni Stato parte si impegna a prendere tutte le misure legislative
ed altre necessarie all'applicazione delle disposizioni della
presente Convenzione.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
é designato come depositario della presente Convenzione.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati. La Convenzione è soggetta a ratifica.
2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di
tutti gli Stati.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione dopo la
sua entrata in vigore o vi aderisca, questa entrerà in
vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi
dopo la data di licenziamento di questo Stato del suo strumento
di ratificazione o di adesione.
Uno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce non
può precludere l'applicazione di una parte qualunque di
questa, senza pregiudicare l'articolo 3, escludendo una categoria
qualunque di lavoratori migranti dalla sua applicazione.
1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione,
dopo un lasso di tempo di almeno cinque anni decorso dalla sua
entrata in vigore nei riguardi di detto Stato, con notifica scritta
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. la denuncia acquisterà efficacia il primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo
la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Una tale denuncia non libererà lo Stato parte degli
obblighi che lo riguardano in virtù della presente Convenzione
per quel che concerne ogni atto o ogni omissione commessa prima
della data alla quale la denuncia prenderà effetto; questa
non apporterà ostacoli al proseguimento dell'esame di ogni
questione di cui il Comitato è già stato investito
alla data in cui la denuncia ha preso effetto.
3. Dopo la data nella quale la denuncia di uno Stato parte prende
effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna questione
nuova concernente questo Stato.
1. Allo scadere dei cinque anni a contare dalla data di entrata
i vigore della presente Convenzione, ognuno degli Stati parte
potrà formulare in ogni momento una domanda di revisione
della presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata
al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale comunicherà allora tutti gli emendamenti
proposti dagli Stati parte alla presente Convenzione, domandando
loro di fargli sapere se essi sono in favore della convocazione
di una conferenza degli Stati parte a fine di studiare le proposte
e di votare in merito. Nel caso in cui, nei quattro mesi seguenti
la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte
si pronuncerà in favore della convocazione di tale conferenza,
il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli
auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti
sarà presentato all'Assemblea generale per l'approvazione.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati da una
maggioranza dei due terzi degli Stati parte, in maniera conforme
alle loro rispettive regoli costituzionali.
3. Quando questi emendamenti entreranno in vigore, saranno obbligatori
per gli Stati parte che li avranno accettati, gli altri Stati
parte restano legati alle disposizioni della presente Convenzione
e ad ogni emendamento anteriore che questi avranno accettato.
1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno state fatte dagli Stati parte al momento
della firma, della ratificazione o dell'adesione.
2. Nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e il fine della
presente Convenzione sarà autorizzata.
4. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento per via
di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, la quale informa tutti gli Stati. La notifica
prenderà effetto dalla data di ricezione.
1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente
l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione
che non è regolata per via negoziale sarà sottomessa
ad arbitrato, a domanda di una delle due parti. Se, nei sei mesi
che seguono la data della domanda di arbitrato, le parti non perverranno
ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque
delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte internazionale
di Giustizia, depositando una richiesta in maniera conforme allo
Statuto della Corte.
2. Ogni Stato parte potrà, al momento nel quale firmerà
la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà,
dichiarare che non si sente legato dalle disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno legati
a dette disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato
una tale dichiarazione.
3. Ogni Stato parte che avrà formulato una dichiarazione
in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo potrà ad ogni momento ritirare tale dichiarazione
per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione, i cui testi in inglese, arabo, cinese,
spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà
depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmetterà una copia conforme certificata della presente
Convenzione a tutti gli Stati.
Nel testimoniarlo i sottoscritti plenipotenziari, debitamente
abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente
Convenzione.