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CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI
E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE

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PARTE QUARTA


ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA CHE SONO PROVVISTI DI DOCUMENTI O IN SITUAZIONE REGOLARE


Articolo 36


I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d'impiego beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli enunciati nella terza parte.


Articolo 37


Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste condizioni siano modificate.


Articolo 38


1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro, secondo il caso. Così facendo, gli Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine.
3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.


Articolo 39


1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego e di scegliervi liberamente la loro residenza.
4. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.


Articolo 40


1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali ed altri.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e le libertà altrui.


Articolo 41


1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.
2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme alla propria legislazione, facilitare l'esercizio di questi diritti.


Articolo 42


1. Gli Stati parte prevedono l'allestimento di procedure o di istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nel lo Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni.
2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l'amministrazione delle comunità locali.
3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato di impiego, se questo Stato nell'esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti.


Articolo 43


1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:
a) l'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi competenti;
b) l'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
c) l'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione;
d) l'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;
e) l'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi siano rispettate;
f) l'accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;
g) l'accesso e la partecipazione alla vita culturale.
2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano di assicurare l'uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono alle prescrizioni in merito.
3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti. Con riserva dell'articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.


Articolo 44


1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante.
2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati.
4. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di accordare l'uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia del lavoratore migrante.


Articolo 45


1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano, nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali di tale Stato per quel che concerne:
a) l'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi di competenza;
b) l'accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi siano soddisfatte;
c) l'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano soddisfatte;
d) l'accesso e la partecipazione alla vita culturale
2. Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l'integrazione dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l'insegnamento della lingua locale.
3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l'insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni.
4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d'origine.


Articolo 46


I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale necessario all'esercizio dell'attività remunerata motivandone l'ammissione nello Stato di impiego:
a) al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato di residenza abituale;
b) al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di impiego;
c) al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;
d) al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.


Articolo 47


1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti.
2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti.


Articolo 48


1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia:
a) non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale che siano più elevate o più onerose di quelle che sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;
b) beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti a carico.
2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.


Articolo 49


1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro.
2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga.
3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare un'altra attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità di disoccupazione.


Articolo 50


1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l'autorizzazione di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro residenza in quello Stato.
2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.<


Articolo 51


I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, non siano autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come trovantisi in condizioni irregolari né perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto che la loro attività remunerata abbia fine prima della scadenza del loro permesso di lavoro, salvo nel caso che il permesso di soggiorno sia espressamente subordinato all'attività remunerata specifica per la quale il lavoratore sia stato ammesso nello Stato di impiego. Questi lavoratori migranti hanno il diritto di cercare un altro impiego, di partecipare a dei programmi di interesse pubblico e di seguire dei tirocini di riqualificazione durante il periodo residuo di validità del loro permesso di lavoro, con riserva delle condizioni e restrizioni specifiche nel permesso di lavoro.


Articolo 52


1. I lavoratori migranti godono nello Stato di impiego del diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, con riserva delle restrizioni o condizioni seguenti.
2. Per tutti i lavoratori migranti, lo Stato di impiego può:
a) restringere l'accesso ad alcune categorie limitate di impieghi, funzioni, servizi o attività, allorquando gli interessi dello Stato lo esigano e che la legislazione nazionale lo preveda;
b) restringere la libera scelta dell'attività remunerata conformemente alla propria legislazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite aldifuori del suo territorio. Gli Stati parte interessati si sforzano tuttavia di assicurare il riconoscimento di tali qualifiche.
3. Nel caso dei lavoratori migranti titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata, lo Stato di impiego può anche:
a) subordinare l'esercizio del diritto alla libera scelta dell'attività remunerata alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere due anni;
b) limitare l'accesso di un lavoratore migrante a una attività remunerata a titolo di una politica volta a dare la priorità ai nazionali o a persone che sono loro assimilabili a tali affetti in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Una tale limitazione cessa di essere applicabile ad un lavoratore migrante che ha risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere i cinque anni.
4. Gli Stati di impiego prescrivono le condizioni nelle quali i lavoratori migranti che sono stati ammessi nel paese per prendervi un impiego possono essere autorizzati a lavorare per conto proprio. Si tiene conto del periodo durante il quale i lavoratori hanno già soggiornato legalmente nello Stato di impiego.


Articolo 53/B>


1. I membri delle famiglie di un lavoratore migrante che hanno essi stessi una autorizzazione di soggiorno o di ammissione che sia senza limitazione di durata o sia automaticamente rinnovabile sono autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata nelle condizioni che sono applicabili a suddetto lavoratore in virtù delle disposizioni dell'articolo 52 della presente Convenzione.
2. Nel caso di membri della famiglia di un lavoratore migrante che non siano autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata, gli Stati parte studiano favorevolmente la possibilità di accordare loro l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata con priorità sugli altri lavoratori che domandano di essere ammessi sul territorio dello Stato di impiego, con riserva di accordi bilaterali e multilaterali vigenti.


Articolo 54


1. Senza pregiudicare le condizioni della loro autorizzazione di soggiorno o del loro permesso di lavoro e dei diritti previsti agli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti beneficiano della uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego per quel che concerne:
a) la protezione contro il licenziamento ;
b) le indennità di disoccupazione
c) l'accesso a programmi di interesse pubblico destinati a combattere la disoccupazione;
d) l'accesso a un altro impiego in caso di perdita di lavoro o di cessazione di un'altra attività remunerata, con riserva dell'articolo 52 della presente Convenzione.
2. Se un lavoratore migrante stima che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, egli ha il diritto di portare il suo caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato di impiego, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.


Articolo 55


I lavoratori migranti che hanno ricevuto l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata, con riserva delle condizioni specificate al momento del rilascio della detta autorizzazione, beneficiano dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali dello Stato di impiego nell'esercizio di detta attività remunerata.


Articolo 56


1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia descritti nella presente parte della Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di impiego se non per ragioni definite nella legislazione nazionale di detto Stato, e sotto riserva delle garanzie previste nella terza parte
2. L'espulsione non deve essere utilizzata con il fine di privare i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie dei diritti derivanti dal permesso di soggiorno e permesso di lavoro.
3. Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l'interessato ha già soggiornato nello Stato di impiego.

 

 

PARTE QUINTA


DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALCUNE CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI MIGRANTI E AI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA


Articolo 57


Le categorie particolari di lavoratori migranti specificate nella presente parte della Convenzione e i membri della loro famiglia, che sono provvisti di documenti o in situazione regolare, godono dei diritti enunciati nella terza parte e, con riserva delle modifiche indicate qui di seguito, di quelle enunciate nella quarta parte.


Articolo 58


1. I lavoratori frontalieri, per come questi vengono definiti alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che sono loro applicabili in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego, tenuto conto di coloro che non hanno la residenza abituale in tale Stato.
2. Gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di dare ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un lasso di tempo dato. La concessione di questo diritto non modifica il loro statuto di lavoratori frontalieri.


Articolo 59


1. I lavoratori stagionali, per come questi sono definiti alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che si applica a loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori stagionali, tenuto conto di coloro che non sono presenti nel suddetto Stato che per una parte dell'anno.
2. Lo Stato di impiego si adopera, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, di concedere ai lavoratori stagionali che sono stati impiegati sul suo territorio per un periodo consistente la possibilità di dedicarsi ad altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che domandano di essere ammessi in tale Stato, con riserva degli accordi bilaterali e multilaterali applicabili.


Articolo 60


I lavoratori itineranti, per come questi sono definiti alla lettera e) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che possono essere loro accordati, in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori itineranti in tale Stato.


Articolo 61


1. I lavoratori impiegati a titolo di progetto, per come questi sono definiti alla lettera f) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, e i membri della loro famiglia beneficiano dei diritti previsti dalla quarta parte, eccezion fatta delle disposizioni della lettera b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 43 in tema di programmi di alloggi sociali, della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 e degli articoli da 52 a 55.
2. Se un lavoratore impiegato a titolo di un progetto reputa che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, ha diritto di portare il proprio caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato dal quale questo datore di lavoro dipende, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.
3. Con riserva degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore che sono loro applicabili, gli Stati parte interessati si sforzano di provvedere che i lavoratori impegnati a titolo di progetti siano debitamente protetti dai sistemi di assistenza sociale del loro Stato di origine o di residenza abituale durante il loro impiego a titolo del progetto. Gli Stati parte interessati prendono delle misure appropriate a questo riguardo per evitare che questi lavoratori non siano privati dei loro diritti o non siano soggetti ad una doppia detrazione.
4. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 47 della presente Convenzione e degli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, gli Stati parte interessati autorizzano lo spostamento dei guadagni dei lavoratori impiegati a titolo di progetti nello Stato di origine o di residenza abituale.


Articolo 62

1. I lavoratori ammessi per un impiego specifico, per come questi sono definiti alla lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti figuranti nella quarta parte, eccezion fatta per le disposizioni della lettera b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 43 in materia di programmi di alloggi sociali dell'articolo 52 e della lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 54.
2. I membri della famiglia dei lavoratori ammessi per un impiego specifico beneficiano dei diritti relativi ai membri della famiglia dei lavoratori migranti, enunciati nella quarta parte della presente Convenzione, eccezion fatta per le disposizioni dell'articolo 53.


Articolo 63


1. I lavoratori indipendenti, per come questi sono definiti alla lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti previsti nella quarta parte, ad eccezione dei diritti esclusivamente applicabili ai lavoratori aventi un contratto di lavoro.
2. Senza pregiudicare gli articolo 52 e 79 della presente Convenzione, la cessazione dell'attività economica dei lavoratori indipendenti non implica in sé il ritiro dell'autorizzazione che viene loro accordata oltre che ai membri della loro famiglia di restare nello Stato di impiego o di esercitarvi una attività remunerata, a meno che l'autorizzazione di residenza dipenda espressamente dall'attività remunerata particolare per la quale egli sia stato ammesso.

 

 

PARTE SESTA


PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI SANE, EQUE, DIGNITOSE E LEGALI PER QUEL CHE CONCERNE LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA


Articolo 64


1. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati parte interessati procedono, in caso di bisogno, ad alcune consultazioni e cooperano in vista di promuovere condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie.
2. A questo riguardo, si devono tenere in debito conto non solamente i bisogni e le risorse di mano d'opera attiva, ma egualmente i bisogni sociali, economici, culturali e altri, dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze di tali migrazioni per le comunità concernenti.


Articolo 65


1. Gli Stati parte mantengono i servizi appropriati per occuparsi delle questioni relative alla migrazione internazionale de lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. Questi hanno in particolare il compito :
a) di formulare e mettere in opera politiche concernenti tali migrazioni:
b) di scambiare informazioni, procedere a consultazioni e cooperare con l autorità competenti di altri Stati concernenti a tali migrazioni;
c) di fornire informazioni appropriate, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi alle migrazioni e all'impiego, sugli accordi relativi alle migrazioni conclusi con altri Stati e su altre questioni pertinenti;
d) di fornire informazioni e aiuto appropriato ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia intorno alle autorizzazioni, le formalità richieste e gli adempimenti necessari alla loro partenza, il loro viaggio, il loro soggiorno, le loro attività remunerate, la loro uscita e il loro ritorno, e in quel che concerne le condizioni di lavoro e di vita nello Stato di impiego nonché le leggi ed i regolamenti in materia doganale, monetaria, fiscale ed altre.
2. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il sussistere dei servizi consolari adeguati ed altri servizi necessari per rispondere ai bisogni sociali, culturali ed altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.


Articolo 66


1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i soli autorizzati ad effettuare operazioni in vista di reperimento di lavoratori per un impiego in un altro paese sono:
a) i servizi o organismi ufficiali dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo;
b) i servizi o organismi ufficiali dello Stato di impiego sulla base di un accordo tra gli Stati interessati;
c) ogni organismo istituito a titolo di un accordo bilaterale o multilaterale.
2. Con riserva dell'autorizzazione, dell'approvazione e del controllo degli organi ufficiali degli Stati parte interessati stabilito conformemente alla legislazione ed alla pratica di tali Stati, degli uffici, dei datori di lavoro potenziali o delle persone che operano in loro nome possono essere ammessi ad effettuare tali operazioni.


Articolo 67


1. Gli Stati parte interessati cooperano in caso di bisogno in vista di adottare misure relative alla buona organizzazione del ritorno dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia nello Stato di origine, allorché essi decidano di farvi ritorno o che il loro permesso di soggiorno o di impiego scada o quando questi si trovino in posizione irregolare nello Stato di impiego.
2. Per quel che concerne i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in situazione regolare, gli Stati parte interessati cooperano, in caso di bisogno, secondo le modalità convenute da tali Stati, in vista di promuovere condizioni economiche adeguate per la loro reinstallazione e di facilitare la loro reintegrazione sociale e culturale durevole nello Stato d'origine.


Articolo 68


Gli Stati parte, ivi compresi gli Stati di transito, cooperano al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l'impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare. Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato nei limiti della sua competenza sono in particolare le seguenti :
a) misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
b) misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli;
c) misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare.
2. Gli Stati di impiego prendono tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l'impiego sul loro territorio dei lavoratori migranti in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi dovuti, sanzioni ai datori di lavoro. Tali misure non ledono i diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro a causa del loro impiego.


Articolo 69

1. Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione irregolare si trovano sul loro territorio, gli Stati parte prendono le misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre.
2. Ogni qual volta che gli Stati parte interessati intravedono la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale ed agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si tiene debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle che riguardano la situazione familiare.


Articolo 70


Gli Stati parte prendono misure non meno favorevoli di quelle che si applicano ai loro cittadini per far sì che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione regolare siano conformi alle norme di salute, di sicurezza e di igiene e ai principi inerenti la dignità umana.


Articolo 71


1. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il rimpatrio nello Stato di origine dei corpi dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia deceduti.
2. Per quel che concerne le questioni di risarcimento relative al decesso di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati parte portano assistenza, per quanto è necessario a persone concernenti in vista di assicurare il regolamento immediato di tali questioni. Il regolamento di tali questioni si effettua sulla base della legislazione nazionale applicabile in maniera conforme alle disposizioni della presente Convenzione e di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

 

PARTE SETTIMA


APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE


Articolo 72


1. a) Al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione viene costituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia (di seguito nominato "il Comitato" );
b) il comitato é composto, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci esperti e, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte, di quattordici esperti di alta integrità, imparziali e le quali competenze sono riconosciute nell'ambito dei temi della Convenzione.
2. a) I membri del Comitato vengono eletti a scrutinio segreto dagli Stati parte su una lista di candidati designati dagli Stati parte, tenuto conto del principio di una equa ripartizione geografica, per quel che concerne tanto lo Stato di origine che lo Stato di impiego, oltre che la rappresentazione dei principali sistemi giuridici. Ogni Stato parte può designare un candidato tra i propri cittadini;
b) i membri vengono eletti e siedono a titolo individuale.
3. La prima elezione ha luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e le elezioni seguenti hanno luogo ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a sottomettere il nome del loro candidato in un periodo di due mesi. Il Segretario generale stila una lista alfabetica di tutti i candidati, indicando da quale Stato parte essi sono stati designati, e comunica questa lista agli Stati parte al più tardi un mese prima della data di ogni elezione, con il curriculum vitae degli interessati.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parte convocati dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati aventi ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato hanno un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione termina allo scadere dei due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi 5 membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;
b) l'elezione dei quattro membri supplementari del Comitato ha luogo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte. Il mandato di due dei membri supplementari eletti in questa occasione termina allo scadere di due anni; il nome di questi membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;
c) i membri del Comitato sono rieleggibili se la loro candidatura viene nuovamente presentata.
6. Se un membro del Comitato muore o rinuncia ad esercitare le sue funzioni o si dichiara per una qualunque causa nell'impossibilità di svolgerle prima della scadenza del suo mandato, lo Stato parte che ha presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i propri cittadini (ressortissants) per la restante parte del mandato. La nuova nomina viene sottoposta all'approvazione del Comitato.
7. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi necessari per assolvere efficacemente le sue funzioni..
8. I membri del Comitato ricevono emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le modalità che possono essere definite dall'Assemblea Generale
9. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per come queste vengono previste nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite.


Articolo 73


1. Gli Stati parte si impegnano a sottomettere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un esame del Comitato un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative ed altre che vengono prese per dare corso alle disposizioni della presente Convenzione:
a) entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione da parte dello Stato interessato;
b) in seguito, ogni cinque anni ed ogni volta che il Comitato ne fa domanda.
2. I rapporti presentati in virtù del presente articolo dovranno anche indicare i fattori e le difficoltà che affliggono, nel caso dovuto, la messa in opera delle disposizioni della Convenzione e fornire informazioni sulle caratteristiche dei movimenti migratori concernenti lo Stato parte interessato.
3. Il Comitato decide su ogni nuova direttiva concernente il contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati parte mettono i loro rapporti a vasta disposizione del pubblico nel loro proprio paese.


Articolo 74


1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ogni Stato parte e trasmette allo Stato parte interessato i commentari che può ritenere appropriati. Questo Stato parte può sottomettere al Comitato delle osservazioni su ogni commento fatto dal Comitato conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Comitato, quando esamina tali rapporti, può domandare informazioni supplementari agli Stati parte.
2. In tempi opportuni prima dell'apertura di ogni sessione ordinaria del Comitato, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati parte interessati e informazioni utili per l'analisi di tali rapporti, al fine di permettere all'Ufficio di aiutare il Comitato attraverso le conoscenze specializzate che può fornire per quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione che entrano nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Il Comitato terrà conto, nelle sue deliberazioni, di tutti i commentari e documenti che potranno essere forniti dall'Ufficio.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può ugualmente, previa consultazione con il Comitato, trasmettere ad altre istituzioni specializzate oltre che ad organizzazioni intergovernative copie delle parti di tali rapporti che rientrano nei loro ambiti di competenza.
4. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oltre che organizzazioni intergovernative ed altre organizzazioni interessate, a sottomettere per iscritto, all'esame del Comitato, informazioni sulle questioni trattate nella presente Convenzione che rientrano nella loro area di attività.
5. L'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato dal Comitato a designare rappresentanti perché questi partecipino, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato.
6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre istituzioni specializzate e di organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oltre che organizzazioni intergovernative, ad assistere a essere sentiti alle sue riunioni allorché si esaminano questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.
7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'applicazione della presente Convenzione, contenente le sue proprie osservazioni e raccomandazioni fondate, in particolare, sull'esame dei rapporti e su tutte le osservazioni presentate dagli Stati parte.
8. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati parte della presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni pertinenti.


Articolo 75


1. Il Comitato adotta il suo proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
3. Il Comitato si riunisce regolarmente una volta l'anno.
4. Le riunioni del Comitato hanno normalmente luogo presso la Sede delle Nazioni Unite.


Articolo 76


1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro Stato parte, non assolva i propri obblighi previsti dalla presente Convenzione. Le comunicazioni presentate in virtù del presente articolo non possono essere ricevute ed esaminate se non quelle emanate da uno Stato parte che ha fatto una dichiarazione riconoscente, per quel che lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non accetta alcuna comunicazione interessante uno Stato parte che non abbia fatto una tale dichiarazione. La procedura seguente si applica a riguardo delle comunicazioni ricevute conformemente al presente articolo:
a) se uno Stato parte della presente Convenzione stima che un altro Stato parte non assolve i propri impegni, riguardo alla presente Convenzione, può richiamare, per comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato parte può anche informare il Comitato della questione. Entro i tre mesi a partire dalla ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà dare dallo Stato al quale ha indirizzato la comunicazione delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta delucidante la questione, che dovranno comprendere, in tutte le misure possibili ed utili, delle indicazioni sulle regole delle procedure e sugli strumenti di ricorso, siano essi già utilizzati, in corso o ancora accessibili;
b) se, in un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione originale dallo Stato destinatario, la questione non è stata regolata con soddisfazione dei due Stati parte interessati, l'uno e l'altro avranno diritto di sottometterla al Comitato, indirizzando una notifica al Comitato oltre che all'altro Stato interessato;
c) il Comitato non può venire a conoscenza di un affare che gli viene sottomesso, se non dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni siano stati utilizzati ed esauriti, in maniera conforme ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Questa regola non si applica ai casi in cui, per avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli ;
d) con riserva delle disposizioni della lettera "c" del presente paragrafo, il Comitato affida i suoi buoni uffici alla disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente Convenzione;
e) il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse allorché esamina le comunicazioni previste al presente articolo;
f) in ogni affare che gli viene sottomesso conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può domandare agli Stati parte interessati indicati alla lettera b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
g) gli Stati parte interessati indicati alla lettera b) del presente paragrafo hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'affare dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
h) il Comitato deve presentare un rapporto in un periodo di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevutola notifica indicata alla lettera "b" del presente paragrafo:
i) se una soluzione ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione intervenuta;
ii) se una soluzione non ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato espone, nel suo rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto del contendere tra gli Stati parte interessati. Il testo delle osservazioni scritte e il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono aggiunti al rapporto. Il Comitato può ugualmente comunicare agli Stati parte interessati solamente ogni volta che lo possa considerare pertinente in materia.
Per ogni affare, il rapporto viene comunicato agli Stati parte interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ritirata ad ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Questo ritiro avviene senza pregiudizio per la disamina di ogni questione che costituisce oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte verrà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica di ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.


Articolo 77


1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto di particolari rilevanti della sua giurisdizione che pretendono che i loro diritti individuali stabiliti dalla presente Convenzione sono stati violati da tale Stato parte. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che interessi uno Stato parte che non ha fatto una tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara non ricevibile ogni comunicazione sottomessa in virtù del presente articolo che é anonima o che si considera essere un abuso di diritto di sottomettere tali comunicazioni, o essere incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un particolare in maniera conforme al presente articolo senza essersi assicurata che:
a) la stessa questione non é stata e non è in corso di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento;
b) il particolare che ha esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se, ad avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli, o se sia poco probabile che le vie di ricorso porteranno una soddisfazione effettiva a questi particolari.
4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato porta ogni comunicazione che gli viene sottomessa in virtù del presente articolo all'attenzione dello Stato parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi che seguono, detto Stato sottomette per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicando, nel caso dovuto, le misure che possono essere prese per rimediare alla situazione.
5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo e tenendo conto di tutte le informazioni che gli vengono sottomesse per o per conto di particolari e dallo Stato parte interessato.
6. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo.
7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato parte interessato e al particolare.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ad ogni momento ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro avviene senza pregiudizio per l'esame di tutte le questioni che costituiscono l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; alcuna altra comunicazione sottomessa per o per conto di un particolare sarà ricevuta in virtù del presente articolo sino a che il Segretario generale avrà ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.


Articolo 78


Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione si applicano senza pregiudizio per ogni procedura di regolamento delle controversie o dei reclami nell'ambito della presente Convenzione previste dagli strumenti costitutivi e le convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate, e non impediscono gli Stati parte di ricorrere ad una qualunque delle altre procedure per il regolamento di una controversia in maniera conforme agli accordi internazionali che li legano.

 


PARTE OTTAVA


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 79


Nessuna disposizione della presente Convenzione lede il diritto dello Stato parte di fissare i criteri regolanti l'ammissione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. In quel che concerne le altre questioni relative allo status giuridico ed al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, gli Stati parte sono legati dalle limitazioni imposte dalla presente Convenzione.


Articolo 80


Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come lesiva delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli atti costitutivi delle istituzioni specializzate che definiscono le responsabilità rispettive dei diversi organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate in quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione.


Articolo 81


1. Nessuna disposizione della presente Convenzione lede i diritti e libertà più favorevoli accordate ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia in virtù:
a) del diritto o della pratica dello Stato parte; o
b) di ogni trattato bilaterale o multilaterale vincolante lo Stato parte considerato.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o una persona, un diritto qualunque di dedicarsi a qualsiasi attività o di compiere ogni atto che attenti uno di questi diritti od una di queste libertà enunciate nella presente Convenzione.


Articolo 82


Non si può rinunciare ai diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia previsti nella presente Convenzione. Non é permesso di esercitare una qualunque forma di pressione sui lavoratori migranti e i membri della loro famiglia affinché essi rinuncino ad uno qualunque di tali diritti o si astengano dall'esercitarli. Non é possibile derogare per contratto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati parte prendono le misure appropriate per assicurare che tali principi siano rispettati.


Articolo 83


Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna:
a) a garantire che ogni persona, della quale i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione sono stati violati, disponga di un ricorso utile anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) a garantire che ogni persona che esercita un tale ricorso ottenga che la sua questione sia esaminata e che si decida su di essa attraverso l'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa competente o per tutt'altra autorità competente prevista nel sistema giuridico dello Stato, e per sviluppare le possibilità di ricorsi giurisdizionali;
c) a garantire che le autorità competenti diano seguito ad ogni ricorso che sarà riconosciuto giustificato.


Articolo 84


Ogni Stato parte si impegna a prendere tutte le misure legislative ed altre necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 

PARTE NONA


DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 85


Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite é designato come depositario della presente Convenzione.


Articolo 86


1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. La Convenzione è soggetta a ratifica.
2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Articolo 87


1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi aderisca, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento di questo Stato del suo strumento di ratificazione o di adesione.


Articolo 88


Uno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce non può precludere l'applicazione di una parte qualunque di questa, senza pregiudicare l'articolo 3, escludendo una categoria qualunque di lavoratori migranti dalla sua applicazione.


Articolo 89


1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione, dopo un lasso di tempo di almeno cinque anni decorso dalla sua entrata in vigore nei riguardi di detto Stato, con notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. la denuncia acquisterà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Una tale denuncia non libererà lo Stato parte degli obblighi che lo riguardano in virtù della presente Convenzione per quel che concerne ogni atto o ogni omissione commessa prima della data alla quale la denuncia prenderà effetto; questa non apporterà ostacoli al proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato è già stato investito alla data in cui la denuncia ha preso effetto.
3. Dopo la data nella quale la denuncia di uno Stato parte prende effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna questione nuova concernente questo Stato.


Articolo 90


1. Allo scadere dei cinque anni a contare dalla data di entrata i vigore della presente Convenzione, ognuno degli Stati parte potrà formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà allora tutti gli emendamenti proposti dagli Stati parte alla presente Convenzione, domandando loro di fargli sapere se essi sono in favore della convocazione di una conferenza degli Stati parte a fine di studiare le proposte e di votare in merito. Nel caso in cui, nei quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncerà in favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti sarà presentato all'Assemblea generale per l'approvazione.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati da una maggioranza dei due terzi degli Stati parte, in maniera conforme alle loro rispettive regoli costituzionali.
3. Quando questi emendamenti entreranno in vigore, saranno obbligatori per gli Stati parte che li avranno accettati, gli altri Stati parte restano legati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento anteriore che questi avranno accettato.


Articolo 91


1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte dagli Stati parte al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione.
2. Nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e il fine della presente Convenzione sarà autorizzata.
4. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale informa tutti gli Stati. La notifica prenderà effetto dalla data di ricezione.


Articolo 92


1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale sarà sottomessa ad arbitrato, a domanda di una delle due parti. Se, nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le parti non perverranno ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in maniera conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato parte potrà, al momento nel quale firmerà la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà, dichiarare che non si sente legato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno legati a dette disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato una tale dichiarazione.
3. Ogni Stato parte che avrà formulato una dichiarazione in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ad ogni momento ritirare tale dichiarazione per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Articolo 93


1. La presente Convenzione, i cui testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia conforme certificata della presente Convenzione a tutti gli Stati.
Nel testimoniarlo i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

 

FINE

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