Minucci porge il suo libro allimperatore Sigismondo

 

 

 

Frontespizio del De Feudis di Minucci

 

 

 

 

FEUDI FEUDALITA

E LIBRI DEI FEUDI

 

MICHELE E. PUGLIA

 

 

SOMMARIO: FEUDI E FEUDALITA; VERSO LA FORMAZIONE DEI LIBRI FEUDORUM; SFATATA LA LEGGENDA DEI LIBRI MANDATI DAL BARBAROSSA A BOLOGNA; LIMPERATTORE SIGISMONDO INCARICA MINUCCI DEL RIORDINO DELLA MATERIA; LALZATA DI SCUDI DEI COLLEGHI INVIDIOSI; SAVIGNY CRITICA IL TESTO DI MINUCCI E NON RISPARMIA BARTOLO; MACCIONI MNTORE DI MINUCCI SULLE TRACCE DEL DE FEUDIS; CHI ERANO GLI AUTORI DEL LIBRI DEI FEUDI LOMBARDI; I LIBRI DEI FEUDI LOMBARDI SONO ACCOLTI IN TUTTI I REGNI; I GIURECONSULTI DI NAPOLI ACCOLGONO I LIBRI FEUDALI E SUPERANO I COLLEGHI DEGLI ALTRI REGNI; LA SISTEMAZIONE DEI LIBRI FEUDALI DA PARTE DI CUJACIO E LA POSIZIONE DEL DE FEUDIS DI MINUCCI; LA NUOVA IMPOSTAZIONE DEI LIBRI FEUDALI DI CUJACIO; PREMESSA SULLA CAOTICA SITUAZIONE DEL PAPATO; LA PARTECIPAZIONE DEL MINUCCI AI CONCILI DI PISA, COSTANZA E BASILEA.

 

 

 

 

FEUDI E

FEUDALITA

 

 

L

a feudalit (*) di origine franco-germanica si potrebbe far risalire al diritto romano in cui troviamo i beneficia concessi ai milites (soldati a cavallo) e ai veterani, come stanziamenti militari per la difesa dei confini, ai quali erano annessi terreni agricoli ad essi concessi per la loro coltivazione che ne godevano dei frutti, con lobbligo di rispondere alla chiamata in caso di necessit: essi erano assegnati alla parrticolare magistratura militum in ciui erano iscritti questi beneficia era assegnata a un magistrato (Forneri & Conti, Commentatio de Feudis, Leovardiae, 1694).

Essa era fondata su tre istituzioni: il vassallaggio costituito dal godimento che inizialmente Carlo Magno (v. Articoli: Carlomagno e lidea dellEuropa), aveva concesso ai guerrieri che, a loro spese avevano combattuto per lui ed era personale, vitalizio e inalienabile.

Il beneficio con cui i beneficiati divenivano legalmente vassalli del monarca e gli giuravano fedelt, riconoscendolo con lomaggio proprio signore e obbligandosi a prestare gratuitamente il servizio militare, pagare tributi in natura o in danaro, concedergli ospitalit ed altro; successivamente il termine beneficio. usato per i veterani romani, fu sostituito (tra il 1025 e il 1078) da quello di feudum che equivale a praedia civilia fondo civile in libero possesso, libero da servit militari.

Occorre tener presente che Carlo Magno con la personalit che lo contraddistingueva, aveva ben tenuto a bada i suoi comandanti da lui nominati duchi, marchesi e conti (non ancora vassalli o feudatari in quanto il termine arriver successivamente) ai quali aveva concesso parti dei territori conquistati, per amministrarli per suo conto (v. Art, cit. e I primi re dItalia) .

Tali concessioni seppur potessero durare per tutta la vita, erano sempre nella disponibilit del monarca, nel senso che dovevano essere restituiti a sua semplice richiesta, ed erano quindi completamente avulse da qualsiasi concetto di eredit, nel senso che alla morte dellassegnatario il territorio rientrava, senza alcuna formalit, immediatamente, nella disponibilit del monarca.

Ci dur fino a quando a Carlo succedeva il debole Ludovico il Pio e anor pi gli altri discendenti, che si troveranno di fronte alle pressanti e prepotenti richieste degli assegnatari, che poco alla volta otterranno concessioni che li porteranno ad essere pi potenti dei loro re (v. Il disfacimento dellimpero Carolingio e P. II, Gli ultimi Carolingi).

Dal beneficio, congiunto al feudo, concessi con linvestitura, il beneficiato diventava feudatario; con linvestitura il feudatario godeva della immunit ossia diveniva titolare del proprio feudo e in esso esercitava la giurisdizione che spettava al sovrano.

La immunit era stata concessa da Carlo il Calvo (823-877) con il Capitolare di Quiersy (v. in Articoli: I Carolingi e la dissoluzione dellimpero), trasmissibile agli eredi e il feudo diventava cos perpetuo.

Carlo il Calvo aveva fatto anche altre concessioni che rendevano il feudo sempre pi personale, come lesonero del servizio militare, il diritto di battere moneta, di imporre tasse e in questo modo il feudatario potette godere di diritti sovrani; a questo modo, lunico legame con il sovrano era costituito da un vassallaggio solo nominale, che faceva del feudatario un principe autonomo.

Il feudatario a sua volta concedeva benefici ai suoi fedeli, che invece legava a s, con lobbligo di servirlo come soldati a cavallo quando se ne fosse presentata la necessit, con altri obblighi: costoro divenivano cos vassalli (il termine derivava dal celtico Gwas che denotava il ministro), del feudatario, vale a dire valvassori che a loro volta legavano a s, con gli stessi criteri, i valvassini.

Il feudo poco a poco perse la sua principale funzione voluta da Carlo Magno, che era quella di tenere legato il feudatario al sovrano e con le autonomie concesse dai sovrani alle piccole formazioni cittadine denominate Comuni, il feudo and verso il disfacimento, e, con il disfacimento dei feudi, sorsero i Comuni (v. Articoli: Formazione dei Comuni e lotte con lImpero).

Ai capitolari e al diritto cnsuetudinario, segu la legiferazione delle diverse popolazioni europee (Longobardi,Burgundi, Bavari, Franchi, Angli, Goti) primo fra questi (in Italia), lo jus longobardicus, con la redazione attribuita (ma contestata, come si vedr pi avanti) a Gerardo Nigro e Odofredo de Orto, consoli mediolanensi dellimperatore Federico I Barbarossa (1125-1190).

Seguiva il jus feudale francorum e jus germanicum antiquus (formato dai capitolari carolingi) e successivamente (intorno al 1208) al jus Suervicum, Alemannicum e Francicum compilato da Bertoldo conte di Grimmestein, seguito dalla raccolta dellanonimo feudista (v. sotto), seguita da quella disposta da Federico II (1194-1250), aggiunta alle Novelle di Giustiniano (come scrive Schilter, Institutiones jus feudale, Lipsiae 1728) accoppiandolo allallodio, che, in senso stretto, designava il patrimonio indisponibile della famiglia che poteva diventare propriet individuale, quindi feudo, in senso lato, come bene concesso in cambio della fidelitas.

 

 

 

*) Il feudalesimo si pu definire come quel particolare fenomeno di carattere economico, politico e militare che aveva avuto inizio con il capitolare di Qiersy (877) in base al quale Carlo il Calvo concedeva ai vassalli limmunit con cui i feudi maggiori divenivano ereditari. Esso and sviluppandosi con il disfacimento dellImpero che si frantum completamente settantanni dopo la morte di Carlomagno (814) con la deposizione alla dieta di Tribur (887) di Carlo il Grosso (v Art. I carolingi e la dissoluzione dellimpero). Da questo disfacimento nacquero i nuovi Stati indipendenti (Germania, Francia, Provenza e Borgogna, Italia, Spagna).

 

VERSO

LA FORMAZIONE

DEI LIBRI

FEUDORUM

I

l primo accenno a un istituto feudale, fu scritto da Filiberto, Vescovo di Cbartres allinizio dell XI sec. sulla Forma della fedelt ( documento di cui da lungo tempo si sono perse le tracce).

Quando Oberto dall Orto e Gherardo Negro (XIII sec.), Consoli in Milano, compilarono (1216) il Liber Consuetudines Mediolani vi inserirono quattro capitoli di consuetudini feudali, che, comprendendo il solo diritto longobardo, avevano vigore soltanto allinterno della Lombardia che affiancavano quelli del Gius feudale dei Franchi e il Gius Alamannico.

Si ritiene che questo testo accresciuto delle Consuetudini, con altre, riunite nei Libri feudorum (Libri dei Feudi *), da parte di un autore ignoto denominato Feudista, divennero il testo fondamentale dello jus feudale.

Migliorotto Maccioni (di cui parleremo pi avanti), riteneva che Oberto e Gherardo, non fossero gli autori del testo emendato in quanto, in alcuni casi, risultava che le loro opinioni fossero contrastanti, il che si sarebbe ben poco conciliato con la loro paternit del testo, che invece con maggiori probabilit era attribuita a Presbiteri (Ugo di Porta Ravennte 1178) che provvide alla sua integrazione quando Federico I Barbarossa ne aveva chiesto la integrazione alla Universit di Bologna e Ugolino vi aggiunse le Costituzioni di Corrado III e di Federico Barbarossa, con il titolo di Decima Collazione che fu aggiunta alle Novelle di Giustiniano.

Cos questo Gius Longobardico versato nel Libri feudorum, si diffuse in tutte le parti dellEuropa, penetrato nei Fori e nelle Accademie di Germania ebbe il nome di Gius Feudale Comune.

Ma nelle mani di Bulgaro, Pileo da Prata (XI-XII sec), Ugolino, Corradino Vincenzio, Goffredo (v. in Articoli: Il Corpus Juris ecc.: Note) ognuno di essi aveva inseritio glosse esprimendo proprie interpretazioni e opinioni col risultato che non solo essi avevano complicato notevolmente la materia, ma lavevano resa eccessivamente astrusa.

Solo con lintervento di Colombino (anchegli dello Studio di Bologna), con il suo prestigio (come riferiva Giasone del Maino), si mise un freno mise un freno allimbarbarimento della materia e nessuno pi os aggiungere ai Libri dei Feudi ulteriori glosse.

Dopo la met XIIImo sec., Jacopo di Ardizzone fece delle aggiunte alla Glossa e aggiunse ai Libri Feudali una compilazione di cose giudicate (sentenze) che risultarono molto apprezzate dagli studiosi.

Ma con il sistema delle integrazioni si giunse, agli inizi del XVmo sec., come era stato scritto, fatta da persone non molto capaci lintero testo risultava poco soddisfacente per la funzione che doveva svolgere e su di esso si erano levate molte lamentele sulla pessima qualit e la poca fedelt delle stesse parole delle Costituzioni imperiali, ivi riportate.

A questo punto la materia era cos degradata che occorreva correre ai ripari, tanto che Molineo (Charles Dumoulin 1500-1566) in seguito commenter che: in ordine alla materia erano state inserite bestialit che creavano conflitti ed erano state accumulate buone e cattive consuetudini e Oberto e Gerardo (ai quali se ne attribuiva la responsabilit) erano due pecore ( **).

Si era giunti a questo punto, quando limperatore Sigismondo incaricava Minucci di riformare la materia.

 

 

 

*) In questi Libri dei Feudi fatti aggiornare da Federico II, non erano comprese n le leggi feudali normanne n quelle di Federico II riversate nelle Costituzioni di Melfi (1231).

**) Inventi... qui ordinem materiarum in ius observatum, vel neglectum potius, carperent, im quaedam bestialiter ibi conflituta , bonas, & malas consuetudines suiss cumulatas, Obertumque, & Gerardum fuisse duo pecora (in Schilter).

 

 

 

SFATATA

LA LEGGENDA

DEI LIBRI MANDATI
A BOLOGNA DAL

BARBAROSSA

 

 

P

ietro Giannone nella sua Istoria Civile del Regno di Napoli aveva affrontato la materia dei Libri Feudali, con una completa esegesi in cui aveva distinto, i testi che trattavano la materia in via generale (c.d lombardi), commentati dalla folla dei glossatori (alcuni noti, ma molti altri sconosciuti), che avevano finito per rendere la materia astrusa e incomprensibile; per di pi, in essi era stato usato un linguaggio barbaro (come sar definito da A. Pilati), che possiamo considerare i precursori degli odierni burocrati; per questo motivo li indicheremo... a memoria dei testi che erano stati utilizzati nel Regno di Napoli, che lo storico riteneva differenti dagli altri .

Su queste Consuetudini dei regni di Sicilia e di Puglia, Giannone insiste considerandole diverse dalle lombarde, in quanto egli sostiene, gli abitanti avevano costumi differenti da quelli della Lombardia, ed erano state denominate con termine corrotto, Defetari (come riferiva Ugo Falcando in Historia Siciliae), con la conseguenza che in questi regni non si avvertiva alcuna necessit di ricorrere ai libri lombardi.

Pare che questa compilazione - precisava Giannone - si fosse resa nota ai giureconsulti dei regni del sud dopo lanno 1187, quando il re Guglielmo II per la quiete dei suoi sudditi, aveva concluso le nozze della zia Costanza (tirata fuori dal convento dove si trovava in non pi giovane et! ndr.) dandola in moglie a Enrico re di Germania, per far cessare le occasioni di discordie sugli imperatori dOccidente.

Ma la discordia avvenne ugualmente tra i baroni in quanto alla morte di Guglielmo, essi non accettando Enrico come germanico, elessero loro re Tancredi, il quale ottenne linvestitura del regno, anche da parte del romano pontefice.

I Libri milanesi, cominciarono ad avere vigore, secondo Giannone, nel sud dellItalia nell anno 1194 quando Enrico, dopo aver scacciati i normanni, essendo uscito vincitore, si era reso padrone del regno acquisendo, con il matrimonio, i beni dotali della moglie Costanza dAltavilla.

Relativamente a questi primi Libri Feudali, Giannone risale proprio alla stesura di quei libri che ebbero origine in Lombardia, (dove vigeva il jus romano-longobardico), le cui consuetudini, egli dice, non ancora erano state raccolte in volume, alle quali erano state aggiunte le Costituzioni di Corrado il Salico (990-1039) e di altri imperatori, fino a quando, ai tempi di Federico I Barbarossa, ad alcuni giureconsulti milanesi venne in mente di raccogliere tutto il materiale tenuto cos alla rinfusa.

Questi Libri milanesi, sebbene conosciuti (come decima collzione) non acquistarono alcuna autorir di legge e non lacquistarono nemmeno quando Federico Il, figlio di Enrico, promulg le sue Costituzioni fatte compilare da Pier delle Vigne; n quando, sullesempio delle altre citt dItalia, avendo ristabilita in Napoli lUniversit degli Studi, era stata introdotta la lettura delle Pandette (v. cit. Art. Il Corpus juris civilis: Labbaglio ecc.) e degli altri libri di Giustiniano.

Non infatti da considerare veritiera, precisa Giannone, la costante opinione secondo la quale i libri della decima collazione, con Federico I avessero acquistato forza ed autorit, e che, come detto, fossero stati mandati allo Studio di Bologna, aflinch ivi, si leggessero e si correggessero pubblicamente nelle scuole, e che ci fosse stato fatto per suggerimento di Ugolino, come stato testimoniato da Odofredo (citato da Panciroli fonte di Giannone).

Qual bisogno, si chiede Giannone, vi fosse, mandar questi libri a Bologna, quando in questa citt essi, da molti anni, eran conosciuti e pur letti dai bolognesi?

Anche molto prima, prosegue Giannone, aveva scritto le sue glosse Bulgaro, che per pi anni aveva professato legge a Bologna, sin dai tempi di Federico I, dal quale fu fatto anche prefetto di quella citt? (Panciroli).

Quando era parimenti notissimo in tutte le altre citt di Lombardia, come se vi fosse nato; e molti scrittori dItalia pi antichi di Federico II aveano gi cominciato a commentarli con le glosse come, oltre a Bulgaro, aveva fatto Pileo ed altri indicati da Arturo (Duck) e indicaati anche dal nostro Andrea d Isernia ?

Odofredo non aveva scritto altro, se non che Federico Il aveva mandato ai dottori bolognesi, non gi il Libro de Feudi, ma le sue Costituzioni e quelle degli imperadori dOccidente, che seguirono quelle di Giustiniano, affinch, siccome Irnerio, dalle Novelle, avea inserito nel Codice ci che di quelle gli era parso essersi aggiunto di nuovo o corretto, cos essi potessero fare di quelle Costituzioni aggiungendole al Codice (Corpus juris!), non gi al Libro dei Feudi, sotto que titoli che pareva loro convenire; ed essi, infatti, riuniti a S. Petronio, da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero o adattarono alle leggi del Codice sotto i convenienti titoli.

 

 

 

 

LIMPERATORE

SIGISMONDO

INCARICA MINUCCI

DEL RIORDINO

DELLA MATERIA

 

 

 

I

ntervenne limperatore Sigismondo (1368-1437), che dispose il riordino dei Libri feudali e linserimento e correzioni delle Costituzioni imperiali; per questo lavoro fu incaricato il giurista Antonio Minucci da Pratoveccbio (nel suo testo era indicato Mincuccius, tradotto Mincucci, certamente refuso delleditore al quale allepoca non si potevano addurre immediate correzioni).

Il testo portava infatti il titolo, Antonii Mincuccius de Pratovetere libri sex ex omni veteri Feudorum jure nova ordinatione collecti, ovvero Ordinatio nova feudorum.

Il giurista non solo provvide a riordinare tutta la materia, dividendola in sei parti, riportando le principali Costituzioni Imperiali (di Corrado, Lotario e Federico Barbarossa), secondo il loro ordine, le Consuetudini e gli Usi dei Feudi, ma Minucci adottava una nuova impostazione, eliminando tutto ci che vi fosse di spurio, con un ordine che risultava pi razionale e diverso dai precedenti testi, come riferisce Maccioni; Minucci inoltre ebbe laccortezza di evitare che comparissero glosse interpretative (geminazioni), o testi contrari, n altro che potesse rendere imperfetto l' importante lavoro.

Relativamente alla parte riguardante le disposizioni attinenti ai Feudi, la suddivise in XXVII Titoli, iniziando dalle Persone e Investiture e terminando con i Delitti di lesa Maest e Giudizi Feudali (*) .

Inoltre, sotto i vari Titoli inseriva i richiami alle Costituzioni imperiali riguardanti i Feudi e tutti gli Usi e Consuetudini feudali che si riferivano alla precedente Collezione; fu eliminato, infine, tutto ci che potesse rendere imperfetto il mastodontico e certosino lavoro.

Avendo poi cambiato l'ordine del testo, Minucci riportava in apposita sezione tutte le .Glosse, facendo in modo che non potessero confondersi con il testo, come invece si era verificato in precedenza, per altro contrassegnandole, per distinguerle dalle proprie annotazioni che aveva inserito nel testo.

Apriti cielo! Tutto questo enorme e paziente lavoro aveva creato un subbuglio nel mondo accademico da parte dei malevoli e invidiosi colleghi da parte dei quali vi era stata una unisona levata di scudi (come si sempre verificato in Italia quando si presenta qualche novit,sorgono dieci voci contrarie, come aveva detto un manager italiano residente in svizzera!).

 

 

 

 

*) I Titoli erano i seguenti: Titolo I. Delle Persone e dei modi delle Investiture. II. Del modo di acquistare i feudi. III.. Dello stesso argomento. IV. Dei sommi Imperanti, e degli altri che possono concedere i Feudi. V. Dei modi particolari con cui si danno le Investiture. VI. Del Giuramento e delle forme della fedelt. VII. Delle successioni Feudali riguardo ai Discendenti in via diretta. VIII. Delle successioni dei Discendenti in via collaterale (Trasversali). IX. De Feudi in linea femminile. X. Della vera natura della successione feudale in genere. XI. Delle cose particolari sulle quali si costituiscono i Feudi. XII. Dei Vassalli e loro possessi e diritti. XIII. Dell' alienazione dei feudi. XIV. Dell' evizione Feudale. XV. Dell' ammissione dei Feudi e come questa possa intervenire senza colpa. XVI. Delle cause e delle colpe per le quali i Feudi si perdano. XVII. A chi si devolva il Feudo quando il vassallo ne viene privato. XVIII. Come possa essere privato ancora della propriet. XIX. Dell' agnazione del Feudo. XX. Del Giudice competente. XXI. Dell' ordine del Giudizio Feudale. XXII. Delle prove nei Giudizj Feudali, Testimoni e Giuramento. XXIII. Della necessit di conservare la pace. XXIV. Della pace reclamata col giuramento. XXV. Delle consuetudini per conservare la libert ecclesiastica e del togliere quelle che la distruggano. XXVI. Della pace di Costanza. XXVII. Dei Giudizi di lesa maest.

 

 

LALZATA DI SCUDI

DEI COLLEGHI

INVIDIOSI

 

 

 

L

opera era stata scritta per l'Universit di Bologna e nel Proemio Minucci, si rivolgeva ai colleghi di Giurisprudenza dellAteneo, pregandoli di presentarla con i suoi scritti all'Imperatore Sigismondo, al quale la dedicava, perch con lautorit imperiale se ne potesse fare oggetto di pubblico dibattito.

Ma vi era stata una levata di scudi da parte di tutti i colleghi i quali non solo si scahgliarono contro lo stesso Minucci operando una forma di stalkimg nei suoi confronti con tutte le tribolazioni che gli facevano subire nellambiente universitario e purtroppo dalle generiche accuse non siamo riusciti a distillare le modalit dei loro comportamenti.

Quando Minucci aveva scritto (1481) il Lessico che costituiva un vero e proprio repertorio in cui aveva inserito tutto il corpo civile, con tutti i commenti primari degli interpreti, come si erano sviluppati nei secoli precedenti, lavoro del tutto nuovo che agevolava la ricerca dei riferimenti giurisprudenziali, lopera, che per lepoca era originale, non solo aveva suscitato linvidia degli insegnanti, ma un docente dellUniversit di Siena gli aveva contestato il riferimento a un argomento trattato nelle Pandette, affermando che non esisteva in nessuna parte del Digesto nuovo (*); il Minucci per dimostrare di aver ragione, fece ricorso al famoso Codice pisano (**) che si trovava a Firenze, dimostrando la esattezza di ci che aveva scritto.

Lostinazione degli oppositori giunse fino allimperatore Sigismondo, che non concedeva lautorit (in seguito concessa, come vedremo, da Federco III) e Minucci a causa degli interventi di questi suoi avversari, che screditavano il suo nome e la sua professionalit, decise di lasciare Bologna e trasferirsi a Padova (1429),

Essi sostenevano che lopera fosse del tutto inopportuna, perch gi l'ordine dei Libri Feudali era generalmente riconosciuto e lo attestava il fatto che essa si era cos consolidata nel corso di numerosissimi anni e tutti i dottori avevano accettato quella impostazione data ai commenti delle glosse e alle citazioni ivi riportate, per cui un tale capovolgimento avrebbe turbato ogni suo ordine che avrebbe finito per alterare tutta la giurisprudenza feudale. In effetti essi avendo fissato nellae loro menti la precedente impostazione non volevano sottoporsi allo sforzo mentale di seguire la nuova impostazione, peraltro pi razionale!

Ciononostante a Firenze e presso altre universit lopera ottenne ugualmente un risultato lusinghiero e numerosi consensi (1432).

Non si pu negare, in ogni caso in Minucci, una sua naturale insofferenza a fermarsi in un posto, essendo portato a cambiare spesso sia la sede, sia la materia dinsegnamento.

Invitato a tornare a Bologna, prefer recarsi a Siena a insegnare giurisprudenza (1432) da dove ritorn a Padova (1443) per insegnarvi Giurisprudenza, tenuta in auge in questo periodo dallinsegnamento di molti maestri (***); da Padova, ritorn ancora a Bologna (1456) dove, questa volta rimase fino alla morte (****) .

Nel frattempo aveva rimaneggiato ulteriormente il suo testo numerando i titoli con richiami ai capitoli della antica compilazione, in modo da ovviare alle critiche che venivano continuamente mosse al suo nuovo sistema e aggingendo le sue glosse a quelle del Colombino, avendo cura di contrassegnarle col nome dellautore.

Venutone a conoscenza limperatore Federico III dAsburgo (IV come imperatore 1415-1493), succeduto a Sigismondo, richiedeva al Minucci di correggere e riordinare ulteriormente lopera, per poter concedere quella autorit che le avrebbe consentito di esser letta nelle Accademie.

Minucci aveva g apportato delle correzioni e provvide a riordinare la glossa del Colombino e le altre glosse, avendo laccortezza di contrassegnare ogni parte della glossa col nome del glossatore come gi aveva fatto in precedenza, seguitando sempre a farvi nuove aggiunte per renderla ancora pi razionale e di pi facile consultazione.

Invi quindi lopera (avendo imoparato la lezione dai colleghi invidiosi), questa volta direttamente a Federico III accompagnata da una epistola in cui faceva presente di non volere che lopera fosse pubblicata se prima non avesse ottenuto il suo riconoscimento, dopo lesame e approvazione da parte di un collegio accademico.

Limperatore nominava il cardinale Bessarione e Angelo Reatino perch la esaminaessro ed esprimessero il loro parere, e lopera ebbe finalmente lapprovazione dellautorit Imperiale (come riferiva Giovanni Cuspiniano in Vita Federici), stampata da Schilter a Lipsia, nel 1695 (*****) in modo da poter essere letta, secondo i desideri del Minucci, in Bologna e in altre Universit (in particolare in Germania dove ebbe ampia diffusione), come affermato da Erm. Giovach. de Westfalen (cos riportato da Maccioni op. cit.).

Ma, neanche dopo morto Minucci doveva esser lasciato in pace!

Uno strascico di antipatia, cos ci sembrato, doveva emergere oltre un secolo dopo la sua pubblicazione, per merito di Savigny che dallalto della sua celebrit, (che certamente non si pu disconoscere... ma questi grandi personaggi a volte sono turbati dalle loro strane idiosincrasie) aveva considerato il lavoro di Minucci inutile in quanto annullato dalle tavole di Bartolo!

 

 

 

*) Per digestum vetus si intendeva il primo dei cinque volumi di cui era formato il digesto; gli altri saranno trovati successivamentee e formeranno il digestum novum; il vetus era formasto dai libri 1-24.2;, completo, aveva linfortiatum 24.3-38; e il movum 39.50, Codex 1.9; Volumen parvum; Institutiones, Tres libri del Codex e le Novelle.

**) Il Codice Pisano era quasi leggendario e la circostanza che fosse conservato a Firenze invece che a Pisa era fondata sul disprezzo che i pisani avevano per lo studio delle Pandette, come Benckmann aveva scritto nella Storia delle Pandette, contestato dal Maccioni; Benckmann infatti sosteneva che i pisani detestavamo le Pandette in quanto san Bernardo aveva scritto al papa Eugenio III, disprezzando la legge romana; che i pisani le detestavano, per la stima che avevano per san Bernardo e infine il disprezzo per le Pandette era dimostrato da alcune pessime correzioni apportate dai pisani; Maccioni contestava queste affermazioni, dando ragione della stima che i pisani avevano per le Pantette: in ogni caso quel codice si trovava a Firenze!

***) Vi insegnavano Raffaello Fulgosio, sebbene da poco deceduto, era dato per suo concorrente nella materia feudale, tra gli altri giuristi Giovanni Imolense e Paolo o Angelo di Castro, Francesco Capilistio, Benedetto Sala, Bartolommeo Cepolla e Giovanni da Pratoveccbio fratello del Minucci.

****) Di Minucci non si conosce con esattezza neanche la sua data di nascita, indicata da Maccioni intorno al 1380; lo stesso Maccioni non aveva saputo indicare quella di morte, escludendo in ogni caso quella che gli era stata attribuita del 1524 in quanto a questa data, egli aveva scritto, avrebbe raggiunto centoquarantaquattro anni; il Savigny la indica invece a poco dopo il 1468 data in cui Minucci, con i figli che avevano commesso un omicidio, era stato bandito da Pratovetere (particolare che Maccioni evita di riportare).

*****) Un bellissimo esemplare ne ho visto nella biblioteca di Felino Samdeo. scrive Maccioni, che si conserva nella nel Capitolo dei Canonici di Lucca; in questo Codice (e attualmente non sappiamo dove questo prezioso codice sia finito) vi una bellissma miniatura rappresentante lImperatore seduto insieme al cardinale Bessarione (evidentemente diversa dalla riproduzione che presentiamo) che ricevevano dal Minucci il Libro de Fendi (su Bessarione v. in Schede F.: Polemiche Umanistiche tra platonici e Aristotelici e, La polemica umanistica sulle differenze tra Platone e Arisotele continua)

 

 

SAVIGNY CRITICA

IL TESTO DI MINUCCI

E NON RISPARMIA

BARTOLO

 

 

N

el Trattato di Storia del Diritto Romano nel Medio Evo (Geschichte des Rmischen Rechts im Mittelalter), Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), nel IV volume (abbiamo consultato ledizione francese Histoire de droit romaine au moyen age, par Charles Guenoux, Paris 1839 messo a disposizione dalla BNF.), lillustre storico riporta meticolosamente, tutti i giuristi (anche minori) italiani del XIV e XV sec.: tra costoro manca il Mincuccius!

Andando a cercarlo nellIndice, al nome Mincuccius si rimanda a Pratovetere, e quivi, con sorpresa senza alcuna altro riferimento, si trovano direttamente riportati i dati biografici che lo riguardano, le citt in cui aveva insegnato, insomma tutta la biografia, frutto delle ricerche del Savigny, c0mpreso il particolare che Mimicci era stato bandito dalla citt con i suoi due figli, che nel 1468 avevano commesso un omicidio; e a questo punto si precisa che egli era morto poco dopo; e laver riportatoquesta biografica nellindice gi una cosa strana!

Passando alla attivit giuridica del Minucci, Savigny tende a sminuirla e riferisce:

Hanno detto a torto, che Mincucci si era mostrato superiore ai giureconsulti del suo tempo. La sua opera intitolata De Feudis, libri sex, che ha avuto due edizioni la sola che ha conservato il nome di Mincucci fino a noi. E una ricomposizione sistematica del testo dei Libri Feudorum. Repertorio aureum dom ant. de Prato veteri in toto juris scripti opere coadjuvantibus Bartolo nec non in titulus Nicolaus del Neapoli et Dyno in regulis juris libri VI cum aliis additionibus; alla fine si legge Repertorium...super operibus Bartoli de Saxoferrato etc.

In pratica Savigny definiva il testo di Minucci una ricomposizione dei Libri Feudorum inutile in qunto superato dalle tavole apprestate da Bartolo!

Savigny prosegue: Quesopera ha avuto due edizioni e Maccioni, ha scritto due opere differenti (una sul testo e una sulla biografia ndr.); e aggiunge. Le tavole messe in opera da Bartolo, hanno reso inutile il repertorio di Mincucci. Seguono indicazioni relative al testo, consultato dal Savigny, presso la Biblioteca di Francoforte.

Alla fin fine .... il lapidario giudizio di Savigny stato di aver considerato il lavoro del Mincucci ... del tutto inutile, in quanto Bartolo nel suo libro aveva predisposto delle tavole riassuntive !

Rimane innanzitutto inspiegabile la circostanza che Savigny, cime gi abbiamo detto, avesse scritto la biografia di Mincucci nellIndice, che poteva benissimo occupare una delle pagine dedicate agli altri autori italiani, invece di relegarlo sprezzantemente nellindice, perr di pi commentando che le tavole di Bartolo rendevano inutile il testo del Minucci, che aveva fatto un minuzioso lavoro di risistemazione della materia e non aveva niente a che vedere con le tavole eiassuntive apprestate da Bartolo in quanto la impostazione data dal Minucci al suo testo era da r e p e r t o r i o, come attesta lo stesso Savigny, che consentiva la rapida ricerca di un argomento; purtroppo il testo di Bartolo introvabile come in genere i testi di Diritto feudale, nelle librerie antiquarie, salvo le rare copie che si trovano nelle biblioteche di Bologna Minucci e Schilter a Bologna, Firenze e Trieste.

 

Dsponiamo del testo del Minucci, scaricato qualche anno fa gratuitamente - da Google, (seppur con diverse pagine mal riprodotte); attualmente Google ha cambiato orientamento e non consente pi di scaricare gratuitamente i libri, come avevamo entusuasticamente riferito nellarticolo: La grande biblioteca virtuale di Google, pubblicato nella Rubrica Recensioni di questa Rivista.

Ci era sembrato troppo bello ... e, purtroppo le cose belle finiscono presto:

cos che va il mondo!

 

Abbiamo esposto come era stata distibuita la materia del testo del Minucci e non vi alcun dubbio che questo testo, attesti la razionalit della materia, fosse meglio impostato per la ricerca degli argomenti di quello di Bartolo: come abbiamo detto, a volte questi grandi personaggi presi dalle loro bizze, soffrono di idiosincrasie ed evidentemente Savigny aveva cos pensato di liquidare il testo di Minucci che non gli era riuscito digeribile!

Alle volte i grandi personaggi sembra che mangino vipere, accumulando veleno che poi han bisogno di sputare ... ma ci avviene anche con piccoli uomini che si compiaccioni di se stessi per autogratificazione e si comportano come abbiamo riferito nellarticolo I primordi dellaverroismo e la scuola aristotelico-averroistica di Padova che avevamo mandato a quella Universit ma era stato rifiutato da un docente compiaciuto di se stesso che si era sentito di ritenere Rnan, superato (!): e questo un esempio del corporativismo in cui sono chiuse le nostre Universit!.

Tornando al Savigny, da dire che non aveva trattato male solo di Minucci ... ma aveva avuto anche da ridire su Bartolo da Sassoferrato (13141357) e sulla sua fama!

Dopo aver riportato i suoi dati biografici, egli incomincia col mettere in dubbio che Bartolo fosse stato incaricato senza prove della redazione della bolla doro e delle leggi della Boemia, come era stato riferito; poi passa allesame della sua reputazione!

La sua reputazione egli scrive, ha superato tutti i giureconsulti del medioevo, cosa rimarchevole, dal momento che era morto nellet in cui molti giureconsulti celebri cominciavano appena a farsi un nome.

La maggior parte degli autori prosegue Savigmy ne parla con ammirazione, Alciato lo considera il primo dei giureconsulti e rimanda ai suoi commentari, dei cui testi egli non d alcuna spiegazione. Ci nonostante non sono mancate le critiche severe essendo stato accusato di plagio.

A Padova - scive Savigny - era stata creata una cattedra per spiegare il testo e la glossa di Bartolo; la grande reputazione di Bartolo lo ha fatto considerare come il capo di una nuova scuola ed stato detto che per primo egli aveva applicato la dialettica alla scienza del diritto: un errore gi rifiutato in questa opera.

Bartolo, al contrario non ha abusato delle forme della dialettica e qualche volta lo stesso egli se ne servito con vantaggio. Altri hnno sostenuto che prima di Bartolo non esistevano commentari propriamente detti sulle fonti del diritto.

Questa opinione completamente erronea. In effetti esisteva dopo duecento anni, unabbondanza di commentari su tutte le fonti del diritto. Si dir che questi commentari non erano che semplici glosse? Io risponderei che i commentari di Odofredo sono molto pi estesi di quelli di Bartolo.

Si dir che Bartolo stato il primo a commporre dei commentari scritti, tanto che prima di lui non abbiamo che lezioni orali? Ma la maggior parte delle opere di Bartolo non sono che lezioni orali, raccolte dai suoi allievi e da lui stesso ricompensati.

Aggiungerei che Cino, lo stesso anno in cui era nato Bartolo (1314), aveva pubblicato un commentario scritto sul Codice, tale che non ne esiste alcuno nelle opere di Bartolo.

Pertanto, se Bartolo non l'inventore del nuovo metodo, la sua reputazione non altro che il risultato di un capriccio o del caso; egli non ha fatto altro diversamente dai suoi predecessori, ma lo ha fatto solo molto meglio.

Dopo Accursio l'esegesi del diritto non era che "routine" priva d'intelligenza. Bartolo, come il suo maestro Cino, gli aveva dato una nuova strada; e senza dubbio egli deve una gran parte del suo merito alla pratica giudiziaria dei primi anni.

Lentusiasmo dei suoi primi allievi dovette contribuire a estendere la sua reputazione e linteresse che lispirazione del momento aveva dato alle sue lezioni orali e alle sue controversie risportate nelle sue opere.

Bartolo, malgrado la sua superiorit sui suoi contemporanei non esente dalle manchevolezze del suo secolo. Cos, i vantaggi che gli antichi glossatori avevano trovato nello studio immediato delle fonti, gli sono venute a mancare. Una massa enorme di commentari dal merito disparato, si elevava come una barriera messa davanti ai testi ed egli non aveva saputo resistere a questa funesta influenza.

Ci nonostante, le opere di Bartolo sono importanti da studiare esse stesse a causa dellinfluenza che hanno potuto esercitare fino ai tempi moderni.

Cos Savigny chiude largomento: Come si vede...dando un colpo al cerchio e uno alla botte!

 

 

MACCIONI MNTORE

DI MINUCCI

SULLE TRACCE DEL

DE FEUDIS

 

 

M

igliorotto Maccioni (1732-1811), nel suo libro dedicato a Minucci (*), riconosce che seppur non fosse intellettualmente allaltezza di Cujacio o dellOthmann n avesse la loro cultura, ma riteneva fosse in grado di dare alle leggi romane la giusta interpretazione e avere lacutezza di osservare cose che erano sfuggite ai tempi dellolandese Cornelis Bynkersboeck (1673-1743) che si opponeva a Ugo Grozio (e dellolandese Gerard Noodt 1647-1725).

E in ogni caso Minucci si era inserito nel percorso delle scuole di Bartolo e Cujacio come si evince dal Commentario del Digesto vecchio, in cui riuniva in s la solidit della scuola di ambedue i giuristi.

E, aggiunge, ambedue le scuole del Cujacio e del Bartolo avevano i loro pregi ma anche i loro difetti, e se la scuola di Cujacio aveva portato allintelligenza della Legge romana, aveva caricato linterpretazione dei testi con limmensa farragine di erudizione inconcludente ed affettata, che altro non serve che allimpostura con i difetti che sono quelli dei glossatori e degrado di interpreti barbari(difetti che, come vedremo, saranno presi di mira da Antonio Pilati).

E sullopera di Minucci non mancarono i detrattori.

Tremenda era stata la filippica di Zaccaria Nibusio che nella Prefazione della sua opera Institutiones Juris Feudalis quibus Longobardica & Germanica Jura enucleantur - Lipsiae 1720, si era cos espresso (*) (in libera traduzione): Litaliano di Bologna detto Antonio da Pratovetere aveva tentato di riformare il malato diritto feudale presentando la sua compilazione allimperatore Federico perch fosse approvata e fu acetttata, non per questo, ma perch era abietta e derisa, che feriva i compilatori e commemntatori barbari con insolenza e petulanza e, riformare il diritto feudale non era n il tempo n il luogo.

Di queste Istituzioni di diritto feudale in cui sono enucleati il diritto Longobardico e Germanaico, di 220 pagine (**), Maccioni ne spulcia il testo per metterne in evidenza gli errori; ma a noi preme riportare la sua architettura, in quanto, del libro e dello stesso autore non si hanno motizie!

Esso diviso in tre libri e questi in capitoli in cui fin dalla Prefazione, Maccioni riscontra molti errori di carattere storico come per es. relativamente alla parola feudum fatta risalire al tempo dellimperatore Carlo IV (1316-1378), quando invece risaliva intorno allanno mille; o dei termini ambactus, che presso gli antichi francesi significava servus, quando invece fin del tempo di Giulio Cesare il suo significato era di cliens (cliente); oppure, passando allautore del De Beneficiis, lo attribuiva al Tommasio nel 1709, quando invece era stato stampato a Colonia fin dal 1569, e relativamente al Commentario dei Feudi (Summa feudorum) attribuito a Francesco Duaren (1509-1559), posteriore al Minucci e al Barattieri (mentre autore era stato Jacopo di Ardizzone (vissuto dopo il 1244), quando (Duaren) fioriva pi di un secolo e mezzo oltre (***).

Relativamente ai termini anticamente usati in Germania Das-Mann-Recht che denotavano i giudizi feudali che si svolgevano davanti al Signore del Feudo, con soggetti dello stesso Feudo, quando quelle parole denotano ci che si dice ancora Mann-Lebnrecht, cio il giudizio- feudale che si svolgeva con i Pari della Curia per esaminare le controversie fra il padrone diretto ed il vassallo (vasso significa basso, Schilter), e tanti altri.

Johannes Schilter (oltre che giurista, era editore in Lipsia) aveva intenzione di stampare lopera del Minucci e si era rivolto a Ericio (Erik) Maurizio, professore presso lUniversit di Tubinga, il quale possedeva una copia, arricchita da elegantissimi ornamenti, avuta in omaggio da uno studente, ma ricevette un rifiuto e la cerc altrove (alla morte del Maurizio la copia fu trovata tra i suoi libri).

Recatosi a Parigi incontr Cristiano Guglielmo di Eyben consigliere del duca di Lussemburgo col quale si rec presso la Biblioteca Reale per esaminare dei manoscritti, e vi trov il prezioso Codice che stava cercando.

La scoperta fu comunicata a Tevenot, Bibliotecario Regio, perch la copia del Codice ritrovata fosse prestata a Schmidio (Giovanni Filippo Schmit) che in quel periodo da Strasburgo si era recato a Parigi: ma al rifiuto di darla in prestito a chicchesia, con grande pazienza, egli non solo copi, ma descrisse tutto ci che si trovava nel libro.

Questo Codice di Parigi (***). riposto al n. 5115 dei Manoscritti Giuridici, in folio (di quarta), elegantemente scritto, con molte miniature (del XVmo secolo non troppo inoltrato). Contiene non solo l' Opera feudale, ma altre piccole operette.

Vi nella prima pagina. un'elegante miniatura, con limperatore. seduto sul trono, circondato da alcuni "togati tra quali si vede Antonio da Pratovecchio che reverentemente gli porge il suo libro.

Lo Schilter ne fece intagliare una simile in rame apposta al principio dell'Opera nell' Edizione di Strasburgo dove la fece imprimere nel 1695 con il Codice che stamp del Gius Feudale Alemannico, aggiungendovi una Prefazione in cui riportava una buona storia delle Collezioni Feudali, seguita da molte testimonianze di autori illustri.

 

 

 

*) Osservazioni e Dissertazioni sopra il Diritto Feudale lIstoria e le Opinioni di Antonio Minucci di Pratovecchio, Livorno MDCCLXIV.

**) Tentavit invalide Feudalia Jura reformare quidam Italus Bononiae dictus Antonius de Pratoveteri. Voluit Compilationem suam Friderico Imperatori consignare ut approbaretur sed recepta non tantum non fuit, sed abjecta, & derisa, ut ferebat Compilatoris, & Commentatoris Barbari insolentia & petulantia. Reformare Jura Feudorum non erat illius temporis & illius Loci.

***) Tralasciando gli errori riscontrati dal Maccioni e le sue critiche, il contenuto del testo ci sembra interessante (il diritto feudale lo troviamo affascinante e questo articolo lo abbiamo maturato da tantissimi anni e dentro gli abbiamo messo amche lanima,come daltronde facciamo per gli altri articoli!), come detto del testo e dellautore, dalle ricerche effettuate presso le biblioteche italiane, del Vaticano. e statunitensi non abbiamo trovato notizie.

Ecco il giudizio del Maccioni sul libro del Nibusio.

Lordine del libro adattato in modo da oscurare tutta la materia. Nel Libro I tratta dei modi di costituire e di acquistare i Feudi e riserva poi al Cap. III. del secondo Libro la trattazione dell'Essenza e della Natura de' Feudi, e qui si trovano tutte le Definizioni che possono chiarire l'argomento.

Nei Capitoli IX, X, XI, del Libro II, tratta insieme i Debiti Feudali, e i Modi in cui cessano i Feudi e si perdono. Nel Libro III tratta dell'autorit del Gius Feudale e vi osserva diverse questioni sopra la Convenzione Feudale.

Il cattivo metodo, commenta Maccioni, seguito da una turba d' infiniti errori di giudizio e di fatto e non dice che poche parole dello stile della Curia Feudale nel Libro terzo Cap. IV., e poi impiega molti Capitoli nel Lib. terzo per osservare la coerenza del Gius Comune col Feudale , e in altri luoghi, come nel Libro primo, Cap. VIII va dietro alle Etimologie di vari nomi, e in cos poco spazio si prolunga tanto.

Tralasciando molti altri simili errori, mi soffermo su quelli pi importanti con i quali si confonde tutta la materia feudale, seguendo opinioni false o non comunemente approvate.

Nel Libro primo, Cap. III, dice che lOblazione dell'Enumerazione delle cose Feudali si deve fare dopo linvestitura, quando in effetti si deve seguire il contrario. Nel Libro primo, Cap. IV. scrive che lInvestitura simultanea regolarmente non si rinuova, perch non del genere delle Investiture che si devono rinnovare; e pure noi vediamo che tutti i Dottori sostengono l'opposto (cit. Cocceio).

Nel Lib. secondo Cap. X, afferma che la Donna quando ha perduto la Dote non pu chiedere la porzione Statutaria (e questo un massccio errore). Inoltre nel Libro secondo, Cap. XII, sostiene provenire dal quasi delitto la necessaria conseguenza della privazione del Feudo, poich, stante lequit, dordinario non si perde il Feduo. Nel Libro terzo Cap. II asserisce che con linvesitura non si trasmette altro che il Gius ad rem. Nel Libro terzo Cap. IV, osserva che per patto aggiunto non si pu ottenere la personale immunit. Nel Libro terzo Cap. V, afferma che non possono succedere nei Feudi assolutamente coloro che sono ascritti allOrdine Ecclesiastico. Nel Libro terzo del Cap. IX assume per vero che essendo sede vacante un Capitolo, non possa rimuovere i Feudi sottoposti, prendendo esso equivoco dal non potere il Capitolo concedere un Feudo Nuovo. Nel luogo medesimo crede che i Vicari dellimpero non possano concedere i Feudi dei Conti e dei Baroni.

Infiniti altri errori di questo Autore potrei qui riferire ; ma da quelli che fin'ora si fono notati , si pu arguir che parla a caso, quando non inciampi in qualche scoglio. Eviter pure di notare che quel testo ripieno di solecismi e barbarismi e di tutto ci che pu far degna lopera del del suo Autore, meritando questo impugnatore del Minucci , che ai suoi scritti si renda dal pubblico quell' onore che il Mureto (MarcAntoine Muret 1526-1585) voleva compartire con i Poeti di Brescia.

****) Il libro porta il seguente titolo: Antonii Mincucci de Pratoveteri De Feudis libri sex omni veteri Feudorumjure nova ordinatione collecti. Ad Sacratissimum Principem Sigisundum Romanornm Imperatori nunc prinum ex MS. Codice Bibliothecae Regiae Parisiensis editi dudun. vero ab eruditis desiderati. Argentorati per Fridericum Spoor 1695. in 4a.

 

 

CHI ERANO

GLI AUTORI DEI

I LIBRI DEI FEUDI

LOMBARDI

 

 

 

G

iannone riferisce che il nome di coloro che avevano scritto i libri milanesi non molto chiaro; prima di Cujacio, egli dice, alcuni ricercatori avevano ritenuto che autore della compilazione fosse stato Oberto de Orto, avvocato del senato e console milanese, il quale aveva realizzato lopera con laiuto di Gherardo del Negro altrimenti detto Cacapisto, anchegli console di Milano e giureconsulto .

Poi aggiunge, cominciarono ad illustrare questi libri, con semplici glosse, Bulgaro (1085-1166), Pileo da Prata, Ugolino de Presbiteri (1233), Corradino, Vincenzo, Goffredo ed altri (indicati da Guido Panciroli 1523-1591) fino allintervento di Giovanni Colombini (1304-1367) che nel sapere aveva superato tutti - come aveva scritto Giasone dopo di lui niun altro ebbe ardimento di scriver glosse su quei libri.

Cessate le glosse si incominci a scivere le Summae opere pi concentrate che contenevano il compendio della materia, e poi si pass ai Trattati deFeudi che affrontavano lintera materia; tra i primi furono Pileo, Giovanni Fasoli, Odofredo, Rolandino, i due Giovanni Blanasco e Blanco, Goffredo, Giovanni Lettore, Martino Sillimano, Giacomo dArena, Giacomo de Ravanis, Ostiense, Pietro Quessueal e Iacopoo Ardizzone (Giannone cita come fonte per tutti, Panciroli in Thesaurus e De claris legum interpretibus, di queste opere non si trovano esemplari e eanche notizie dellautore), seguiti poscia da Zasio, Rebuffo, Anettone, Rosental seguiti da infiniti altri libri moderni.

Il primo fra questi giureconsulti secondo Giannone, fu Giacomo di Belviso ma fu oscurato da Andrea dIsernia il quale (durante il periodo di Carlo II che mor nel 1309), scrisse cos copiosi commentari sui feudi (Commentaria in usum Feudum), che oscur quanti mai prima di lui si erano accinti in questa impresa.

E, ancora, dopo aver professato quarantasette anni la legge civile, Baldo degli Ubaldi, detto da Perugia (1319/27-1400), discepolo di Bartolo, scrisse i Commentarii sopra i Feudi (Panciroli), oltre ad esseere autore del Corpus juris civilis e delle Decretali di Gregorio IX (e gli sono attribuita altre opere non sue), e poco dopo, Jacopo Alvarotti da Padova (1385-1453), con Commentario ai Libri Feudorum e Giacobino di Giorgio e Francesco Curzio junior.

Ma sopra tutti, precisa Giannone, emerse il nostro Matteo dAfflitto (1447/59-1523), il quale oscurava la fama di costoro (Panciroli). Egli insegnava allUniversit di Napoli (sotto Ferdinando I 1751-1825) con stipendio (gli insegnanti allepoca erano pagati dagli studenti ndr.) dove commentava gli interi Libri Feudali di Isernia, ci che nessuno aveva mai avuto lardire di fare n prima, n dopo di lui, e per questo criticato dal Camerario (Bartolomeo Camerario detto il Temerario 1497-1564), che riteneva che a causa della vecchiaia dAfflitto non avesse ben penetrato la mente di Andrea dIsernia.

Su questa critica insorgeva Giannone che sosteneva che ci non fosse esatto e niente vi sarebbe stato da riprendere, in quanto dAfflitto avrebbe potuto scrivere anche se avesse avuto let di ottantanni, let che aveva quando mor.

Aveva iniziato a scrivere i suoi Commentari nellanno 1475, come egli stesso aveva confermato, quando aveva trentadue anni, in quanto erano stati sollevati dubbi da parte del Camerario, il quale sosteneva che dAfflitto avesse scritto questi commentarii quando era gi vecchissimo e che perci (per mancanza di lucidit mentale) non avesse ben penetrato la mente dIsernia.

Taccia - scrive Giannone - ingiustamente attribuita a quellinsigne giureconsulto, in quanto oltre ad aver scritto nella pi verde e florida et, non vi sarebbe stato nulla da riprendere, se avesse scritto allet di 80 anni nella quale mor.

DAfflitto era morto nel 1523 e fu sepolto n Napoli nella Chiesa di Monte Vergine, ove si legge che carico di anni, in et senle era ancora vigoroso di mente da poter sostenere gli studi fino allultima vecchiaia; ci che i suoi familiari avevano voluto fosse scolpito a causa del livore dei suoi nemici, i quali avevano convinto il re Carlo (limperatore Carlo V) della sua debolezza senile e limperatore (che non aveva molta predisposizione al mecenatismo, come si vedr in Art. Carlo V tra Rinascimento, Riforma ecc.), lo aveva privato della carica di consigliere di Santa Chiara; e, quanto al giudizio sul suo Commentario lo aveva dato Francesco DAndrea che aveva scritto che erano pochi coloro che si potevano paragonare a lui, ma nessuno potesse superarlo.

Sorsero, conclude Giannone, dopo questi lumi della giurisprudenza feudale, fra noi e gli altri autori, Camerario, Sigismondo Lofflredo, Pietro Giordan Ursino, Bammacario, Revertero, Pisananello, Montano e tanti altri, dei quali a volerli indicare tutti, lelenco sarebbe lungo e nessuna menzione potrebbe vantare tanti scrittori in materia feudale, quanto il regno di Napoli (ieri come oggi in cui ve ne sono quanti in tutta la Francia! ndr.).

 

 

I LIBRI DEI FEUDI

LOMBARDI

SONO ACCOLTI

IN TUTTI I REGNI

 

 

 

N

e conseguva che nel Codice, oltre alle Autentiche dIrnerio, erano stati aggiunti estratti di Statuti e Costituzioni di Federico I (ivi indicati); e questa, scrive Giannone, fu lincombenza data da Federico ai professori di Bologna, e non altro.

Ma, Odofredo aveva precisato che successivamente Ugolino, di suo capriccio, al corpo delle Novelle di Giustiniano - gi diviso in nove collazioni, dal che chiamato nona collazione - aggiunse il Libro feudale e, raccolte insieme tutte quelle Costituzioni degli imperatori che riguardavano i feudi, li inser in quel libro, secondo lordine in cui li troviamo oggi, e i nostri chiamarono sin dai tempi di Odofredo, decima collazione; ci che testifica che ai suoi tempi, pochi erano coloro che aveano quelle Costituzioni cos ordinate, come le aveva disposte Ugolino (Schilter, in Prefatio al Mincuccius).

Cos erroneamente i pi eruditi scrittori hanno creduto che Federico II avesse dato autorit e forza di legge al Libro de Feudi, e che sin dai suoi tempi, esso avesse acquistato tal vigore nel nostro e negli altri reami.

Non altrimenti avvenne dei libri di Giustiniano, in modo che il Corpus juris, ora comprendeva anhe il Libro dei Feudi - per luso e consuetudine dei popoli e per connivenza dei principi, i quali permisero che nelle Accademie pubblicamente si insegnasase e sillustrasse con commentari, dai loro giureconsulti; e si allegasse nelle conroversie forensi nei loro tribunali, come ben aveva provato il Molineo (Charles Dumoulin, 1500-1566, Ad Consuet.), reputato il Papiniano della Francia.

Molineo, a torto, scrive Giannone, riprende Odofredo, quasi ehegli avesse data occasione agli altri derrare, quando questo autore non mai disse che Federico avesse dato forza di legge a quel libro, n che quella compilazione di Ugolino si fosse fatta per suo ordine, siccome ancora a torto riprende Bartolo, quasi chegli fosse stato il primo a dare alla raccolta di Ugolino il nome di decima collazione.

Questo nome purtroppo antico e pi di cento anni prima di Bartolo, era cos chiamato nelluso comune, come testimoniato dallo stesso Odofredo e come lo chiamarono tutti gli scrittori prima di Bartolo.

E cos questa decima collazione aveva raggiunto gli altri regni con i Libri feudali milanesi e per il suo uso e consuetudine aveva acquistato vigore nei regni dei principi cristiani e aveva raggiunto una tale autorit da superare e derogare le proprie leggi, quando non erano in contrasto con le proprie leggi e i propri costumi.

Cos avvenne, come attesta Cujacio, nel regno di Francia, che ricev quelle leggi feudali, delle quali si avvale lItalia, ci che non ripugnava alle leggi e costumi di quel regno, come per altro ovunque in cose nautiche si faceva ricorso alla romana lex Rodia.

Come aveva detto il Presidente Charles Giraud, nel suo Eloge de Schilter (in cui sono indicati tutti i suoi scritti, Strasbourg, 1845) il diritto lombardo superando i monti si era propagato in occidente ed era divenuto diritto comune dei feudi in Alemagna come in Francia.

Schilter aveva dimostrato dalle fonti del diritto germanico che vi era un diritto feudale alemannico, un diritto feudale sassone o un diritto feudale franco, tutto comune al diritto feudale lombardo, ciascuno con un carattere proprio; e ciascuna famiglia germanica aveva liberamente incontrato nella sua marcia verso la civilizzazione moderna, una forma analoga al proprio particolare genio.

Il Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine di Schilter (*) scrive Maccioni, ancora un libro prezioso della cui autorit le pubblicazioni moderne non possono fare a meno,

 

 

 

 

*) Titolo completo: Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine, cum commentario ad singula capitula, ac dissertationibus huc pertinentibus et praefatione de ejusdem juris origine, usu auctoritate. Accedunt Antonii Mincuccii de Prato Veteri libri VI de feudis, a biblioth, parisiensi nunc primunm editi; Bartholomaei Baraterii libellus feudorum reformatus, et Antonii D. Alteserrae de origine et statu feudorum pro moribus Galliae liber singularis. Argentorati (Strasburgo) 1697 in 4, 3 part. en 1 vol, in 4; reimprim plus correctement en 1728 Sttrasbourg infol., par les soins de Schertz, qui ajouta une prface et quelques disserations dej imprim, entre autres celle De jure emponematum (Del diritto di miglioria fondiario), al quale da aggiungere Ad jus feudale utrumque germanicum et longobarducum introductio. Strasbug 1695, in 8; it avec des corrections indites 1721 ibid. in 8, 1727 in 8, it, cum adnot.G .Chr. Gebauer, Lipsiae, 1728 in 8; it.cum observat. J.G. Heineccii. Berol. 1742, in 8; it ead. accedunt Schilteri comment. de natura success. feudalis, atque ad eamdem mantissa (tire du trait De Paragio etc. infra n.36) Berol.1750 in 8. Ce livre classique a de plus et lobjet de plusieurs commentaires fort tendus, ecrits en langue allemande.

Oltre a questo testo Schilter aveva riassunto la materia nelle Institutiones Juris Feudalis Germanici et Longobardici; Accedunt De Exoeditione Romana etc.Lipsiae, Ioh. Frid. Gleditschii B. Fil. 1728.

 

 

I GIURECONSULTI

DI NAPOLI ACCOLGONO

I LIBRI FEUDALI

E SUPERANO

I COLLEGHI DEGLI

ALTRI REGNI

 

 

L

a compilazione di questi libri fatta dai giureconsulti milanesi, scrive Giannone, non ebbe nelle nostre provincie nessuna autorit di legge, come non lebbe nelle altre parti dEuropa; ma dopo il corso di molti anni, piuttosto per uso e consuetudine, che per costituzione del principe, acquistarono autorit, ma essa non fu assoluta, accolta solamente per quelle parti che ripugnavano alle leggi e in particolare ai costumi di ciascun regno

Certamente non lacquiostarono da noi quando regnava Guglielmo, e i suoi successori normanni. Quivi si ebbe infatti la compilazione del 1170, come aveva provato laccuratissimo Francesco dAndrea e non dallanno 1152, che fu il primo di regno di Federico I, come aveva scritto Arturo Duck, quando tra il re Guglielmo e Federico ardeva crudele ed ostinata guerra, e quando tra noi ed i Lombardi era interdetto ogni commmercio per le guerre intestine che sin dai tempi di Lotario ebbero sempre i nostri principi con gli imperadori dAlemagna .

La tregua tra Guglielmo e Federico non si concluse prima dellanno 1177 ed avendo questi regni proprie o particolari consuetudini, come abbiamo visto con i libri Defetarii, non vi era la necessit di ricorrere alle leggi dei Lombardi, quando vi erano gi le proprie, con le quali si regolavano i feudi.

E da ritenere, prosegue Giannone, che questa compilazione cominciasse ad essere nota ai nostri giureconsulti dopo lanno 1187, quando il nostro re Guglielmo per la pace dei suoi sudditi concluse le nozze di Costanza sua zia con Enrico re di Germania, onde vennero a cessare le occasioni delle discordie con gli imperatori dOccidente.

Ma questo non bast perch non seguissero pi fiere ed ostinate guerre; poich morto poco dopo Guglielmo, i baroni del regno aborrendo la dominazione di Enrico come forastiero, elessero loro re Tancredi, il quale anche dal pontefice romano ottenne linvestitura del regno.

Per la qual cosa da credere che questi libri cominciassero ad esser conosciuti dai nostri dopo che Enrico nell anno 1194, scacciati i normanni, si rese padrone del regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie.

Sebbene fossero presso di noi conosciuti, non acquistarono alcuna autorir di legge; nemmeno lacquistarono quando suo figlio Federico Il promulg le sue Costituzioni fatte compilare da Pier delle Vigne; n quando, ad esempio della altre citt dItalia, avendo ristabilita in Napoli lUniversit degli Studi, introdusse che nelle nostre scuole si leggessero le Pandette e gli altri libri di Giustiniano; poich non vera la costante opinione dei nostri autori, che questi libri da Federico I, acquistassero forza ed autorit, e che questi fosse primo imperatore che li avesse approvati, mandandoli a Bologna aflinch ivi pubblicamente nelle scuole si leggessero; o che egli fosse stato lautore, per ordine dato a Ugolino, della decima collazione, avvalendosi della testimonianza di Odofredo. A torto i nostri scrittori imputano ci ad Odofredo, il quale non mai scriss che Federico mandasse il libro de Feudi in Bologna.

E prosegue Giannone qual bisogno vi era mandar questo libro in Bologna, quando in questa citt da molti anni era conosciuto e non pur letto dai botognesi, ma anche molto prima vi avea scritte le sue g]osse Bulgaro, che per pi anni profess legge in Bologna, sin dai tempi di Federico I da cui fu fatto anche prefetto di quella citt? (Panciroli)

Quando era ugualmente noto in tutte le altre citt di Lombardia, per essetvi nato; e molti scrittori dItalia pi antichi di Federico II avevano gi cominciato a farvi le glosse come oltre a Bulgaro fece Pileo, ed altri rapportati da Arturo (Duck), e notati anche dal nostro Andrea d Isernia ?

Odofredo nel luogo additato non scrisse altro, se non che Federico Il mand ai dottori bolognesi, non gi il libro dei Feudi, ma le Costituzioni sue e degli imperatori dOccidente che furono dopo Giustiniano, affinch, siccome Irnerio dalle Novelle avea inserito nel Codice ci che gli erra parso essersi per quelle di nuovo aggiunto o corretto, cos essi lo stesso facessero anche per quelle costituzioni, laggiungessero al Codice, non gi al libro dei Feudi, sotto quei titoli che paresse loro convenire.

E cos, radunati a S. Petronio, da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero o adattarono alle leggi del Codice sotto i titoli convenienti e quindi il Codice, oltre alle Autentiche dIrnerio, si leggono ancora con le altre aggiunte.

In proposito da osservare che dopo la pubblicazione delle Costituzioni (1231) vi fu tra i nostri giureconsulti grande contestazione nella Gran corte, relativa a questi libri feudali, per quelle parti che non ripugnassero le nostre Costituzioni e che potessero avere per noi forza di legge, come si disput relativamente alla Glossa (in Costitut. De successinibus),

Si tenga a questo punto presente che fin da quando si era incominciato a studiare in Italia con Irnerio, il diritto giustinianeo, questo passava per diritto romano ma tale non era in quanto era stato elaborato a Bizsanzio ed era quindi divenuto bizantino (come abbiamo gi detto in Art. sul Corpus Juris civiis ecc. e ci auguriamo di tornare sullargomento ndr.); in pratica il diritto romano originario era stato elaborato e falsato dal bizantino, con le interminabili disquisizioni che non erano altro che polemiche intorno a un argomento (come era avvenuto in religione per il filioque, su cui si era discusso per secoli!), che servivano a tagliare un capello in quttro: si pensi alle obbligazioni che per i romani nascevano puramente da contratto o da delitto, mentre i bizantini lo avevano diviso in quattro, in quanto vi avevano aggiunto il quasi contratto e il quasi delitto! Ci che sar deleterio per il futuro dellItalia (come abbiamo visto nel citato Corpus Jiuris civilis ecc.) portandola verso la deleteria burocrazia dei nostri giorni!

Tornando al Giannone: Dal che si ritiene, egli scrive, che anche in questi tempi era dubbio se questi libri avessero acquistato forza di legge; e se ci era incerto, per questo stesso motivo non potevano reputarsi di una tale autorit, da poter uguagliare quella delle leggi.

E se Roffredo (Epifanio 1170-1243), nostro beneventano (per Giannone), che fior in questi stessi tempi di Federico II, parlando di queste consuetudini feudali, oppose il servari in Regno Apuliae, nel senso che si dovevano mantenere nel regno, non fosse per altro, se non perch questa sua opinione era opposta agli altri periti del regno, che sostenevano il contrario.

E cos avvenne che in questi tempi e da questo momento, queste consuetudini feudali, si fossero osservate, non gi per autorit di legge, ma di ragione e per quanto non si opponessero e non fossero contrarie alle nostre costituzioni (Franciscus de Andreis in Disputae Feudalis).

Ci tanto vero, prosgue Giannone, che dopo Federico, nei tempi degli altri re suoi successori, e pi di ogni altro, degli Angioini, di ci non si fosse pi disputato, essendo chiaro che avessero acquistato successivamente, nel nostro regno, tutta la loro forza ed autorit, quando non si opponevano alle nostre costituzioni, cos come lavervano acquistata in tutti gli altri regni dEuropa ed anche presso i pontefici romani nei loro tribunali ecclesiastici ai quali diedero pari autorit e vigore.

Anzi nel corso del tempo, lo studio di questa parte di giurisprudenza presso di noi fu tanto coltivato e tenuto in pregio, che i nostri superarono tutti i giureconsulti delle altre nazioni, cos in Italia, come oltre monti; ed oggi giorno questo il particolare vanto del nostro regno ( sempre Giannone, napoletano che scrive! ndr), che in nessuna altra parte si sia saputo e si sappia tanto della dottrina feudale, quanto dai nostr giureconsulti.

Di ci, conclude Giannone, ne abbiamo avuto testimonianza relativamente alla diatriba che si era verificata tra Andrea dIsernia e Baldo, il quale chiamato a Napoli dalla regina Giovanna I (1326-1381) per consulto, si mostr cos ignaro della materia feudale, che non senza discapito della sua fama, bisogn che nella vecchiaia sapplicasse a questo studio per ristorare la sua perduta stima (Cardinale di Luca).

 

 

LA

SISTEMAZIONE

DI CUJACIO

E LA POSIZIONE

DEL DE FEUDIS

DI MINUCCI

 

 

G

iannone, dopo aver elogiato i giurisperiti napoletani, scriveva che dopo questi lumi della giurisprudenza feudale sorti fra noi - non si pu defraudare della meritata lode, fra gli stranieri, lincomparabile Cujacio(Jaques Cuiace, francese 1522-1590).

Fu il primo, egli scrive, che, rifiutando come barbara la parte delta nostra giurisprudenza trattata dagli altri, laccolse e le apparecchi una abitazione con laiuto dei libri pi rari e degli scrittori di quei tempi, le diede altra pi nobile ed elegante apparenza, tanto che gli altri eruditi, che prima lavevano rifiutata come barbara, si invogliarono con il suo esempio ad impiegarvi i loro talenti, come fecero Duareno, Ottomanno, Vulteio ed altri nobili ingegni, col risultato che oggi la vediamo esposta ed illustrata dagli uni come dagli altri professori.

Egli aveva ben provato che Oberto de Orto non fosse lautore del primo libro, in quanto in esso si trovavano delle sentenze che egli stesso aveva riprovato, e poich quelle sentenze si attribuivano a Gherardo del Negro, aveva reputato che quel libro fosse non gi di Oberto ma di del Negro; alcuni per, come il Montano (Giovanni Bonifacio 1547-1635) non erano convinti di questa congettura.

In ogni caso Cujacio, prosegue Giannone, ritenendo che il secondo libro fosse di Oberto, compilato su istruzione del figlio Angelo. saggiamente reput distinguerli, e divise, come abbiamo visto, il secondo libro in quattro, ci che fu accettato dai giurecunsulti che si astennero dal mutarli per tmore che nelle citazioni si sarebbe cagionata confusione sicch trovandosi gi questa compilazione in due libri, volendosi il secondo dividerlo in pi libri, le citazioni non sarebbero state corrispondenti alle precedenti citazioni onde Cujacio, decise di dividere i due libri in quattro, sicch il primo di Gherardo, il secondo fino al Titolo 25mo di Oberto, i rimamenti titoli li divise in due altri libri, cominciando il terzo dal 23 di Oberto de Orto (con lindicazione Anselmo filio suo salutem); il quarto comincia dal titolo 25, ivi, Negotium tale est.

E chiaro, scrive Giannone, dallo stesso titolo 25 che sia stato compilato da diversi e incerti autori e su ci sono dacordo Cujacio e Montano; nel quinto egli un tutte le Costituzioni degli imperatori attinenti ai feudi, su cui si torner ad argomentare.

Prima di Cujacio, Antonio Minucci di Prato Vecchio, aggiunge Giannone, giureconsulto bolognese, per comandamento dellimperatore Sigismondo, intorno allanno 1430 aveva disposti questi libri in altra forma; ed avendoli divisi in sei, li offr allUniversit di Bologna, perch si ottenesse da Sigismondo conferma di questa raccolta; ma non consta che I imperatore lavesse lor data (per i motivi che abbiamo esposti), onde (in momento successivo) i bolognesi richiesero di nuovo conferma all imperatore Federico III, il quale la concesse; onde avvenne che questi libri fossero letti pubblicamente nellAccademia di Bologna, senza acquistare giammai autorit pubblica: la qual raccolta fu da poi data alle stampe da Johannes Schilter.

Successivamente alla sua prima edizione (successiva a quella del Minucci per ordine di et ndr.), conclude Giannone, Cujacio fece un nuovo testo nel quale con somma diligenza diede altro e diverso ordine e ridusse quei libri a miglior lezione, e li commut con amorevole erudizione, spiegando il loro vero significato, e sopratutto accrebbe il quinto libro, di molte costituzioni imperiali, che erano state omesse da Ugolino, dandogli miglior ordine e disposizione.

Delle edizioni di Cujacio comunque non vi traccia nelle Binlioteche collegate con Internet (ndr.).

 

LE COSTITUZIONI

IMPERIALI

ATTINENTI AI FEUDI

E LEGGI DI FEDERICO II

 

 

 

I

l primo a promulgare le leggi riguardanti la successione feudale, espone Giannone, fu eome pi volte si detto, Corrado il Salico, seguito da Enrico IV che ne stabil delle altre, seguito in terzo luogo da Lotario III; ma sopra gli altri imperatori nessuno ne stabili tante quanto Federico Barbarossa e con le Costituzioni di questo imperatore Cujacio termina il suo libro.

Sebbene nelle edizioni volgate se ne leggono anche di Federico Il, queste dovrebbero togliersi, poich di Federico II come imperatore, non si hanno costituzioni attinenti ai feudi; di queste Costituzioni del regno ve ne sono moltissime ma esse non hanno nulla a che vedere con le altre in quanto non sono augustali, ma erano state da lui stabilite come re di Sicilia e solo per questi suoi regni ereditari, non per altri (si tenga presente una volta per tutte che le Costituzioni imperiali raccolte erano anche quelle di tutti gli imperatori bizantini che si erano succeduti sul trono di Bisanzio, che in effetti non avevano nulla a che vedere con i feudi, inesistenti nellimpero fino a quando limpero non fu conquistato (1204) dai cristiani, ndr.).

Quelle costituzioni di Federico II che si leggono alla fine del Libro dei Feudi, secondo lantica compilazione sotto il titolo di Statuti et Consuetudinibus circa libertate Ecclesiae editis, ecc., non hanno niente a che fare con i feudi, onde a torto furono aggiunte e per questa cagione, Cujacio riferisce di non averle unite colle altre feudali,

Per la stessa cagione le altre due di Enrico VII, poste sotto il titolo di Estravagantes, non appartenendo ai feudi, non meritano di trovarsi in quel luogo.

Di questi imperatori nessuno quanto Federico I promulg tante Costituzioni feudali, delle quali ve ne sono otto (*).

Di queste la sesta sotto il titolo di Pace Costantiae, come la quinta che la preceede, appartiene alla pace dItalia e fu stabilita a Roncaglia con i milnesi nella prima guerra che Federico ebbe con loro.

Federico, per questa custituzione, aveva concesso alcune regalie alle citt suddette, e verso altre egli si ritenne Fodrum e Investiturum Consulum et Vassallorum e concesse al marchese Opizo il cognome Malatesta,

Seguono per ultimo dellistesso imperatore, due costituzioni de Jure protomiseos, il quale dritto al sentir di Cujacio (che che ne dica il nostro reggente Marinis), competendo non meno agli agnati che ai padroni dei feudi, egli volle inserirle nel quinto libro dei Feudi; parimenti aggiunse una Novella greca dellimperatore dOriente Romano Lecapeno, che tratta il medesimo diritto, donde Federico prese ci che si vede stabilito nella prima sua costituzione attenente al Jus protomiseos.

Da ci non possiamo tralasciare di notare che questa costituzione Sancimus, de jure protomiseos, con gravissimo errore da nno dei dottori creduta che fosse costituzione di Federico II e sopra tal supposizione disputano se abbia a reputarsi come sua costituzione augustale, ovvero come una delle costituzioni del nostro regno, stabilitta per i regni di Sicilia e di Puglia; ed alcuni sostengono che come tale abbia forza di legge nel nostro regno.

E lerrore nato perch la vedono unita insieme con le altre costituzioni e capitoli del nostro regno; ed anche perch hanno rilevato che il nostro Matteo dAfflitto, che comment le nostre, costui, fece anche sopra la detta costituzione un particolar commento, tratto nella maggior parte da un altro, non impresso, che ne fece prima di lui Antonio Caputo di Molfetta, dal quale, come dice Giovanni Antonio de Nigris, soppresso il nome, Afflitto ne prese tanto, da scrivere quel suo trattato; onde vedendola commentata dai nostri antichi scrittori, la reputarono come una costituzione del nostro regno.

Lerrore gravissimo e indegno di scusa; onde non possiamo non meravigliarci esservi incorso anche il cardinal di Luca, il quale da questa credenza che tal costituzione fosse di Federico II, fa nascere mille qaistioni, le quali cadono per s stesse, come appoggiate sopra un falso fondamento; poich la promulg non Federico II, ma Federico I, il quale non aveava nessuna autorit di far leggi nei reami di Sicilia e Puglia, onde non poteva obbligar con quella i sudditi di Guglielmo ad accettarla.

Acquist essa tanta forza di legge presso di noi, non gi per autorit del legislatore, ma per consuetudine dei popoli, i quali dopo lungo corso d tempo la ricevettero non altrimenti che fu fatto per le stesse Pandette, e per gli altri libri di Giustiniano e ancora di questi libri dei Feudi; ond che oggi abbiano tutto il loro vigore nel regno, ma non gi nella citt di Napoli, ove su questo argomento si procede con particolare e propria consuetudine,

Le altre leggi di Federico I, cos le militari stabilite nel 1158 in Brescia ncllassemhlea dei principi dellimpero, come le civili, non appartenendo punto a feudi n a noi, volentieri tralasciamo, potendo osservarle presso Goldasto (Costituzioni Imperiali) che le raccolse tutte nei suoi volumi,

 

 

 

 

*) La prima sotto il titolo de Feudis non alienandis, ove si prospettano tre o quattro motivi in base ai quali si perde il feudo, proibendosi con maggior rigore, quello stabilito da Lotario: relativamente allalienazione de feudi.

La seconda, sotto il titolo de Jure Fisci, ovvero de Regalibus, ristabilisce in Italia le regalie, le quali per disusanza andavano mancando, di cui si gi detto in precedenza. La terza, sotto il titolo de Pace tenenda, appartiene alla pubblica pace di Gernnnia onde dai Germani volgarmente detta Fried-brief, cio Breve di pace, e fu promulgata in Ratisbona dopo che erano state sedate le lotte intestine tra i principi di Germania, i quali avevano lungamente guerreggiato tra di loro per il ducato di Baviera, tolto dallimperatore Corrado a Enrico il Superbo; e poich in essa si stabiliscono alcune disposizioni attenenti ai feudi, ai baroni e alla pubblica pace, fu annoverata tra le costituzioni feudali di questo principe.

La quarta, sotto il titolo de incendiariis et pacis violatoribns, che Cujacio prese dallabate Uspergense, e che fu pubblicata da Federico nellanno 1187 in Norimberga, parimenti appartiene alla pubblica pace di Germania, e pone alcune norme dei feudi; inoltre, anche se non riguardano direttamente i feudi, i nostri maggiori, come bene osserva Cujacio, han avuto laccortezza di congiungere con i feudi, tutte quelle istituzioni che trattavano della pubblica pace, in quanto essa non potr mai aversi, se non dalla fede e costanza dei vassalli.

La quinta, sotto il titolo Pace componenda cI rctinenda inter suhjectos, appartiene alla pubblica pace dItalia, e fu promulgata in Roncaglia e firmata in Costanza (1183) con i milanesi nella prima guerra che Federico ebbe con loro, poich Federico gi stanco delle tante guerre avute eon i lombardi, volle intimare a tutti una dieta in Costanza, per poter quivi comporre questi affari.

La sesta sotto il titolo de Pace Constantiae, appartiene anchessa alla pace d Italia.

Vi intervennero molti principi e baroni e i deputati delle citt di Lombardia, dei quali detta costituzione si legge in un ben lungo catalogo. Furono in essa accordati molti articoli e stabilite le condizioni delle citt di Lombardia intorno ai servizi che si devono prestare allimperatore, oltre ai quali non potessero esser gravati di alcun vantaggio.

 

 

 

PREMESSA

SULLA CAOTICA

SITUAZIONE

DEL PAPATO

 

 

 

A

lla vigilia del giubileo istituito per la prima volta allinizio del secolo (che riscosse un gran successo di pellegrini), Roma (come riferisce Gregorovius) era turbata da una feroce anarchia, si combatteva (1292) per la nomina di un senatore, si distruggevano palazzi, si ammazzavano i pellegrini, si saccheggiavano le chiese; il nepotismo dei papi aveva dato vita alle due fazioni che dominavano la citt, Colonna e Orsini; in prossimit della Pasqua (1293) erano stati eletti due senatori Agapito Colonna e Orso Orsini, e la morte di questultimo fu causa di ulteriori lotte.

Il Campidoglio era senza senatori, il Laterano senza papa in quanto lanno precedente era morto (1292) il papa Nicola IV e una feroce rivalit tra fazioni, impediva la nomina del nuovo papa: a qulcuno venne lidea di fare il nome di un anacoreta che conduceva la vita delluomo primitivo in una capanna tra i monti degli Abruzzi, sul monteMorrone presso Sulmona; era Pietro di Monte Morrone che da poco aveva fondato lOrdine religioso dello Spirito Santo e da lui aveva preso il nome di Ordine dei Celestini.

Tutti furono daccordo ma la Chiesa fece un salto indietro di secoli; gli sostituirono gli stracci che indossava dellanacoreta, con la lussuosa tiara papale, gli fu dato il nome di Celestino V e fu condotto a Napoli dove fu ospitato in una cella do Catsel Nuovo (Maschio Angioino) costruito dal re Carlo dAngi: per quanto avesse potuto avere grandi doti umane, era assolutamente incapace a goverare la Chiesa.

Alcuni cortigiani si impossessarono del sigillo e gli facevano firmare tutto ci che volevano; si diceva che qualcuno (il riferimento era allambizioso cardinale Gaetani, che mirava a sostituirlo), la notte con un megafono, con una voce che sembrava provenisse dallal di l, lo invitava a dimettersi.

Il sogno di Celestino V, se egli avesse cos immaginato il paradiso, quello in cui si era trovato, era durato cinque mesi; date le dimissioni se ne torn a vivere nella sua capanna; il suo posto lo prese il cardinale Benedetto Gaetani, che assunse il nome di Bonifacio VIII (1294-1303), di tuttaltra levatura del papa che sostituiva.

In questi casi non vi possono essere giustificazioni del tipo del gran rifiuto richiamato da Dante, perch o si capaci di governare o non lo si ; ai giorni nostri di esempi di ministri ( p. es. della Salute, che per impreparazione ha fatto morire migliaia di fragili anziani!) o di sindaci (p. es. Roma, che ha fatto morire la citt, nella indifferenza dei romani!), incapaci, ve ne sono a sufficienza: gente senza pudore e senza dignit, che, con le proprie incapacit non si dimette e rimane imperterrita al proprio posto.

Celestino V aveva avuto il pudore e la dignit di dimettersi e questi sono meriti che la storia gli deve riconoscere.

Bonifacio VIII entrava in conflitto con Filippo IV il Bello (1266-1314), di Francia (il re che aveva annientato i Templari) in quanto Filippo, in guerra con Edoardo I dInghilterra, aveva chiesto danaro alla Chiesa.

Filippo aveva infatti chiesto al clero francese il contributo per le spese di guerra; ma Bonifacio aveva emanato una bolla Clerici laicos (1296) che vietava alle autorit di imporre tasse senza lautorizzazione della santa sede, aggravata con la sanzione della scomunica; Filippo rispose bloccando il flusso di danaro ecclesiastico che dalla Francia era mandato a Roma.

Al momento vi fu una sospensione di questo provvedimento, ma si apr una discussione sulla sovranit che il re-imperatore faceva valere nel proprio regno, come sosteneva Filippo; mentre il papa Bomifacio sosteneva il principio della sovranit assoluta del papa sui sovrani (che equivaleva alla teocrazia: il papa rappresentava Dio sulla terra!), riversato nella bolla Ausculta filii (1302), con la quale il papa indiceva un concilio a Roma dei cardinali francesi che si trovavano in citt.

Filippo a sua volta convocava gli Stati generali ed era pubblicato un documento con accuse mosse contro il papa e per di pi Filippo inviava in Italia Guglielmo di Nogaret e Giacomo Colonna (detto Sciarra perch litigioso) per arrestarlo; il papa si trovava ad Anagni dove fu maltrattato (Sciarra gli avrebbe dato uno schiaffo) e il papa fu portato dalla folla in rivolta a Roma dove mor dopo due giorni (1303) di crepacuore.

Fu eletto papa il francese Bertrand de Got, col nome di papa Clemente V (1305-1314) il quale si trasfer ad Avignone (poi, acquistata da Clemente VI (1348), da Giovanna I di Napoli per 80mila fiorini doro); Avignone divenne cos sede papale fino a quando il papa Gregorio XI, decideva (1377) di trasferirsi a Roma; ma moriva lanno successivo e fu eletto nuovo papa larcivescovo di Bari (Bartolomeo Prignano) col nome di Urbano VI.

Di carattere duro e poco conciliante, la sua nomina non fu accettata da alcuni cardinali i quali riuniti a Fondi, con lappoggio di Carlo V di Francia e Giovanna I di Napoli, elessero (1378) un altro papa, Roberto di Ginevra che prese il nome di Clemente VII il quale si trasfer ad Avignone.

Si ebbero cos due papi, ognuno con i propri sostenitori che eleggevano i successori; e cos a Roma furono eletti papi: Bonifacio IX (1389.1404); Innocenzo VII (1404-1406) e Gregorio XII (1406-1407); ad Avignone dopo Clemente VII, fu eletto laragonese Pedro de Luna, col nome di Benedetto XIII (1394-1423).

La situazione era caotica e un gruppo di cardinali per mettere ordine indisse il Concilio di Pisa, ma Gregorio XII ne indisse uno a Cividale del Friuli, mentre Benedetto XIII lo indisse a Perpignan.

A Pisa i due papi furono deposti (1409) e fu eletto, come unico papa, larcivescovo di Milano, Pietro Filargo (1409) col nome di Alessandro V, che ebbe un solo anno di pontificato e come successore fu eletto Giovanni XXIII (1410-1415): ognuno di essi rimaneva al suo posto (secondo il detto hinc manebumus optime).

A Pisa si trovava limperatore Sigismondo, re dUngheria, nominato re dei Romni il quale persuase Giovanni XXIII a convocare un Concilio a Costanza (1414-1418) dove gli altri due papi, Gregorio XII e Benedetto XIII non si presentarono; il Concilio impose allantipapa Giovanni XXIII di deporre la sua nomina e questi accett (1415); Gregorio XII lo segu, rinunziando al papato nella speranza di far cessare lo scisma, mentre Benedetto XIII, che insisteva nel non voler riconoscere il Concilio, fu sottoposto a processo e fu deposto (1317).

Si procedette quindi alla nomina del nuovo papa con ventitre cardinali oltre a venti elettori nominati dal Concilio; risult eletto papa Oddone Colonna col nome di Martino V (1417-1431), il quale fu riconosciuto dallantipapa Giovanni XXIII, non da Benedetto XIII appoggiato dallAragona (dove furono eletti due successori Clemente VIII e Benedetto XIV).

Il papa Martino V succedeva al legittimo papa Gregorio XII il quale rimaneva a Firenze i primi due anni e nel 1420 si trasferiva definitivamente a Roma che da questo momento ritornava sede papale.

Poich il Concilio ribadiva il principio della propria superiorit sul papa, Martino V fissava i due Concili di Pavia-Siena (1423-1424) e Basilea (1431) dove ebbe luogo un ultimo strascico della nomina degli antipapi; Eugenio IV era deposto (1447) e nominato Felice V (Amedeo di Savoia), il quale, riconosciuta la irregolarit della propria posizione, abdicava spontaneamente (1449) chiudendo la serie degli antipapi.

A causa della peste (v. in Art. Le epdidemie nella storia), il Concilio si trasfer a Firenze (1439). In proposito da dire che gi dagli anni precedenti erano stati posti i presupposti, tra papa Martino V e limperatore di Bisanzio, del Concilio per la Unione delle due Chiese; definito il Comcilio di Basilea se ne doveva aprire uno a Bologna esclusivamente per lUnione; a causa della peste scoppiata a Bologna, il Concilio fu trasferito a Firenze e di questo Concilio ne parliamo negli Articoli dedicati ai Mille anni dellImpero bizantino.

 

 

 

 

Concile de Constance

 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE

DI MINUCCI AI

CONCILI DI PISA

COSTANZA E BASILEA

 

 

 

C

ome scrive Miogliorotto Maccioni, Minucci si era recato al Concilio di Pisa (1409) dove vi erano turbolenze dovute ai due papi, ciascuno dei quali sostenuto da un forte partito; a questi due papi (come abbiamo visto), se ne era aggiunto un terzo che aveva turbato ulteriormente lunit dellimpero dOccidente in quanto ciascuno dei diversi paesi partecipava per un proprio papa.

Dopo la morte dellimperatore Carlo IV del Lussemburgo, era stato eletto re dei romani, il figlio Venceslao il quale non si era recato a Roma per essere incoronato imperatore, ed essendo di carattere indolente, inetto, instabile e non avendo le capacit di governare era stato imprigionato e deposto e gli elettori ecclesiastisti avevano eletto Ruperto-Roberto (elettore palatino) il quale per moriva lanno successivo (1410).

Era quindi eletto re dei romani Sigismondo (sul quale si era abbattuto il movimento ussita della Boemia), ultimo della casata del Lussemburgo, che aveva mandato al Concilio come suoi rappresemtanti il cardinale Bessarione, Enea Silvio, Ambrogio Camaldolense, Leonardo' Aretino, Cristofaro Landino, Andrea Vicorati e Francesco Aretino, i quali non ricevettero lattenzione dei padri che dirigevano il Concilio, essendo sorte turbolenze e contrasti sui poteri del papa e dellimperatore; da una parte, infatti, si sosteneva la superiorit della volont del papa rispetto al Concilio, tesi appoggiata da alcuni giureconsulti, mentre altri tra i quali Minucci al contrario, sostenevano la superiorit dellimperatore.

Con il comune consenso di Giovanni XXIII e dellimperatore Sigismondo ers stato covocato il Concilio di Costanza (1414.1418) dove Minucci fu inviato come rappresemtante dellimperatore, in compagnia del conte Francesco da Campo; sfortunatamente Minucci si ammalava per due mesi e limperatore lo aveva ricoperto di onori (nominandolo conte e Consigliere dellimpero); venuto poi a conoscenza dei suoi studi nel campo degli usi e cosuetudini feudali, gli chiedeva di emendare i Libri feudali di Oberto dellOrto e Gherardo del Negro (di cui abbiamo gi parlato).

Gi da tempo si pensava al Concilio di Basilea (1431-1439) per i contrasti sorti a causa degli ussiti (invitati al concilio per esporre la loro religione) ed era stato eletto papa Eugenio IV per riparare in parte i danni che subiva la Chiesa e le varie turbolenze che si agitavano; lo avevano messo nella necessit di iniziare la sessione di apertura nel mese di dicembre, invece che nel mese di marzo e si doveva discutere anche della superiorit del Concilio nei suoi confronti.

Il papa, non volendo saperne di questo argomento, aveva emesso una bolla con la quale scioglieva il Concilio, ma lassemblea non accettava la bolla e nella Sessione XXXIV, si pass alla sua formale deposizione, dichiarandolo contumace, sinoniaco ed eretico; ma con lintervento pacificatore di Sigismondo i lavori del concilio proseguirono negli anni successivi (1431-1443).

Furono molti i principi che intrevennero al Concilio e molti gli oratori e i giureconsulti inviati, fra i quali si distinsero Lodovico Romano e labate Panormitano (*) ed altri di fama.

Vari erano gli argomenti che si discutevano in Concilio; da parte dellImperatore Sigismondo, si sosteneva che il Concilio era stato convocato con suo editto e il Minucci sosteneva che solo allImperatore apparteneva il diritto di convocare il Concilio, a causa della superiorit delle ragioni che riguardavano i diritti dell'Imperatore, che si dovevano ritenere superiori a quelle sostenute dal pontefice nel Comcilio, come confermavano molti giureconsulti, per provare la preminenza del Concilio sul Pontefice. e Minucci, per conto dellimperatore sosteneva le ragioni imperiali, che consistevano appunto nel diritto dell imperatore a convocare il Concilio (in proposito Enea Silvio nella sua Storia di Boemia riteneva Sigismondo di cuore facilmente pieghevole operando molto in favore e contro il Concilio, danneggiando la Chiesa).

Oltre a questa incombenza che riguardava limperatore Sigismondo, Minucci ne aveva altre che riguardavano il re Alfonso dAragona e altra ancora per la Repubblica di Venezia; mentre infatti il re Alfonso. impugnava la qualit feudale del Regno di Napoli, e ne contestava linvestitura fatta dalla Chiesa romana; la Repubblica di Venezia disputava di alcuni Feudi col patrarca di Aquilea.

Era stato appena eletto il papa Eugenio IV (veneziano Gabriele Condulmer 1431-1434) dalle turbolenze che agitavano il Concilio, ne era intimorito e procur di unirsi a Sigismondo (come abbiamo detto egli era solo re dei romani in quanto non era stato ancora incoronato, e fu incoronato imperatore a Roma proprio dal papa Eugenio 1433, ma mor allimprovviso il 1437 (**)); Sigismonodo era di carattere accomodante e con il papa si trovarono daccordo in modo che tutto si accomod tra i Padri adunati in quell' assemblea.

Il re Alfonso era apertamente contrario al pontefice, approfittava del Concilio per contestare il potere del papa rispetto a quello del Concilio e aveva sollecitato molti giureconsulti a scrivere contro l'autorit del Papa e sostenere appunto la superiorit del Concilio su di lui.

Per sostenere le ragioni di Alfonso, a Basilea era stato mandato il Minacci, il quale era ritenuto contrario ai diritti del papa, a causa di un vecchio risentimento nei confronti del patriarca di Alessandria, sorto quando il conte Francesco di Poppi durante unassenza del patriarca si era impadronito del Borgo S. Sepocro nel Casentino, che apparteneva alla Chiesa e la Repubblica fiorentina aveva dovuto mandare Alessandro Alessandri con lesercito per risolvere questione.

Minucci era molto stimato per la sua dottrina e in grado di sostenere la tesi contraria a quella sostenuta dal papa, sulla quale si discuteva gi dai tempi di Clemente IV (***) che il Regno di Napoli si riteneva fosse feudo della Chiesa.

La tesi del Minucci, era che il Papa non aveva alcun diritto di vassallaggio sul regno, non tanto perch non avendolo mai posseduto, non poteva neanche trarsferirlo, quanto perch le Consuetudni Feudali non accordavano tali diritti, se non all'Imperatore; e se (tali diritti) erano stati praticati, non potevano produrre alcun effetto per il decorso del tempo, in quanto sostenuti dalla mala fede: dal che derivava che la prescrizione non poteva aver luogo, sia perch si richiedeva la buona fede fin dall'origine, sia perch questi diritti non ptevano essere prescritti, n si poteva ottenere con la forza ci che sia per le leggi, sia per le consuetudini dei feudi era riservato all' imperatore.

A causa dello strepito, della confusione e della discordia e dei gravi disordini che regnavano nel Concilio, su questo argomento non vi fu alcuna risposta!

 

 

 

 

*) Labate Panormitano, Nicol Tedeschi (1386-1445), tedesco di origine, aveva scritto un Trattato fopra la superiorit del Concilio, e poi scrisse in favore del Pontefice contro il Concilio, e quindi nuovamente impugn le ragioni del Papa per sostenere la Giustizia de Padri di Basilea. Similmente Nicol Cusano che avea tenute le parti del Concilio, per la speranza del cardinalato si indusse a sostenere le parti d'Eugenio (Richer, Historia Concili)

**) Queste morti improvvise di imperatori o grandi personaggi che dal Nord si recavano a Roma erano spesso dovute al clima pestifero di Roma che provocava la malaria, dalla quale non erano colpiti coloro che vivevano nel territorio in quanto ne erano naturalmente vaccinati.

***) Clemente IV 1265-1268) era il papa che aveva offerto il regno di Napoli a Carlo dAngi ma la questione del vassallaggio dei re del regno di Napoli risaliva a oltre due secoli prima quando Roberto il Guiscardo dopo la battaglia di Civitella (18.6.1053) era stato acclamato duca dai suoi soldati, titolo che il papa Nicola II gli confermava al Concilio di Melfi (1059); sin da allora era stato stabilito un censo di dodici denari per ciascun paio di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno quanto arar ne possa in un giorno un paio di buoi; censo che rimarr, cambiando nel tempo le modalit del suo versamento; con il giuramento Roberto assumeva la difesa della Chiesa romana e della persona del papa, attesi i pericoli ai quali (specie in quel periodo) era esposto.

Ruggero II, con la bolla del papa Anacleto (antipapa), del 1130, aveva ricevuto coronam regni della Sicilia, Calabria, Apulia oltre al principato di Capua e ducato di Napoli che neanche gli spettavano.

Si trattava di un abuso del papato che si considerava proprietario di quei territori, abuso che era comunque acecettato con la contropartita del censo, per la convenienza che avevano i re a ricevere la corona sulla propria testa da parte dei papi.

 

 

 

FINE