STATUTO ALBERTINO
per il Regno di Sardegna
4 marzo 1848
(recepito nella costituzione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861)
CARLO ALBERTO
per grazia di Dio
re di Sardegna,di Cipro e di Gerusalemme ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo
oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi
sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio,
con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii
che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse
colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente
consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione
di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi
ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative
contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più
sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che
stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove
Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato
di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le
pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice
si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e
saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di
Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del
Nostro
Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e
Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia,
quanto segue:
Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è
la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo.
Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato
dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è
il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e
di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza,
di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse
e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni
opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze,
o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se
non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti
e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne
l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne
le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo
caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed
a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione
di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato,
sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni
compiti.
Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più
prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà
Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.
Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla
Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano,
il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà
la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà
alla Regina Madre.
Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci
giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono
applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica
impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo
del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso
di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finché
egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto
la tutela passa al Reggente.
Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia
beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle
Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati
dal Re.
Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante
il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi
dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi,
ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente
i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto
inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire
la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di
ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re
al Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio,
formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse
in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il
suo Regno. Il Re
può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra
vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle
leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel
rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che
reggono le altre proprietà.
Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo
del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche
prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi
della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle
doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere
riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento
di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e
le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o
grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente
i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili,
e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione
dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se
non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare
può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme
ch'essa prescrive.
Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime
gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici
e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo.
Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono
inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato,
lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in
parte, mediante una giusta indennità conformemente alle
leggi.
Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se
non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello
Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente
e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio
nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è
applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico,
i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a
vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione
e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione,
ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo
tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera
dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati
d'appello, dopo cinque anni di
funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i
Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli
dovranno avere da cinque anni
quel grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni
alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette
anni di nomina;
19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione
pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata
la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione
diretta in ragione de' loro beni, o della
loro industria.
Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto
parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente.
Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati
dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia
con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento,
e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri
accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non
è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli
affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può
essere arrestato se non in forza di un
ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare
dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite,
i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati
al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati
scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla
legge.
Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera,
se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di
trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce
in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non
le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato
cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della
Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno
al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue
funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato
per fare una nuova elezione.
Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del
caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né
tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso
della Camera.
Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per
debiti contro di un Deputato durante la
sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti
e susseguenti alla medesima.
Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri
del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati
cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una
Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale,
e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni prestano il
giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto
e le leggi dello Stato e di esercitare
le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e
della Patria.
Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo
ad acuna retribuzione od indennità.
Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione
delle opinioni da loro emesse e dei
voti dati nelle Camere.
Art. 52 Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci
membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare
in segreto.
Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali
né valide, se la maggiorità assoluta
dei loro membri non è presente.
Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla
maggiorità de' voti.
Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata
dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori
preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta
sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione;
e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno
dei tre poteri legislativi, non potrà essere più
riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di
mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare
da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare
se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo,
mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per
gli opportuni riguardi.
Art. 58. Niuna petizione può essere presentata personalmente
alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar
petizioni in nome collettivo.
Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né
sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii
del Governo.
Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare
della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina
per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale
abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle
Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese
ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in
uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione;
e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò
che concerne al personale.
Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra
Camera se non quando ne sono
membri. Essi vi hanno
sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del
Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un
Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata
in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di
mandamento, sono inamovibili dopo tre
anni di esercizio.
Art. 70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti
sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni
straordinarie.
Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti
in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio,
spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione
dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. E' istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate
dalla legge.
Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra
è la sola nazionale.
Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti
con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in
altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che
vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni
da una potenza estera senza l'autorizzazione
del Re.
Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto
dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà
provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni
secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le
interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora
abolite.
Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva
di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale,
e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in
vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione
e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del
Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo
ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di
Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria, AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze, DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura,
e del Commercio, DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri, E. DI SAN
MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, C. ALFIERI
FINE