I popoli europei, nel creare tra loro un' unione sempre più
stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato
su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana,
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione
si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa
pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento di questi valori comuni,
nel rispetto della diversità, delle culture e delle tradizioni
dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati
membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato
e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone,
dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà
di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili
in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla
luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale
e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati
comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte
sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa,
nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della
Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità
e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità
umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i
principi enunciati qui di seguito.
1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata.
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica
e psichica [3].
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo
le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto
tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene
o trattamenti inumani o degradanti.
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù
o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato
o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che
lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, così come la libertà
di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente
o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica
e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente
in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere
la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Le arti e la ricerca scientifica sono libere.
La libertà accademica è rispettata.
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto
dei principi democratici, così come il diritto dei genitori
di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo
le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare
nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di
lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà
dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne
e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato
della proprietà se non per causa di pubblico interesse,
nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge
nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme
stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal
protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati,
e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata,
in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o
di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale,
il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e
di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni
che li riguardano in funzione della loro età e della loro
maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti
da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora
ciò sia contrario al suo interesse.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre
una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale
e culturale.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale
e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite,
ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario
e dalle legislazioni e prassi nazionali.
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di
conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei
loro interessi, compreso lo sciopero.
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali.
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a
ferie annuali retribuite.
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione
al lavoro non può essere inferiore all'età in cui
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di
lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro
lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne
la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o
sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale,
ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento
per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo
di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
nascita o l'adozione di un figlio.
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione
in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni
sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di
perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e
ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale
e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa
a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo
le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni
e prassi nazionali.
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria
e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte
le politiche ed attività dell'Unione è garantito
un livello elevato di protezione della salute umana.
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile.
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato
di protezione dei consumatori.
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che
gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza
e del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione
in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta
nella stessa lingua.
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione.
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva
amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,
salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali.
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può
essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la
Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo
nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato.
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente
e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso
il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario
per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando
la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad
ogni imputato.
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più
grave di quella applicabile al momento in cui il reato è
stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato,
la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di
una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo
i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto
al reato.
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato
per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla
legge.
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni
e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano
i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti
nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica
le competenze e i compiti definiti dai trattati.
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti
e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati
stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a
quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta
al diritto dell'Unione di concedere una protezione più
estesa.
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione,
dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti
gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività
o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre
a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di
quelle previste dalla presente Carta.