Convenzione Internazionale
sui Diritti dell'Infanzia
Gli Stati parti della presente Convenzione:
Considerato che, in conformità ai principi proclamati
nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace del mondo,
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro
fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel
valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale ed un migliore tenore di vita in un' ampia libertà,
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti
internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano
tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua,
religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale
o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,
Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha
diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della
società e quale ambiente naturale per la crescita ed il
benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli,
debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter
assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della
comunità,
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso
sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente
familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,
Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo
ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo
nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità,
di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,
Tenuto presente che la necessità di accordare speciale
protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione
di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione
dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959,
ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili
e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in
particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti
delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali
operanti nel campo della protezione dell'infanzia,
Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa
della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno
di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",
Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi
sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia
con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su
piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea
generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime
delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile
("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea
generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione
delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di
conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale,
del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli
che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che
è necessario accordare loro una particolare attenzione,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale
per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo
ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a
meno che, secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che
sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione
alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere del fanciullo
o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica
o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità,
della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per
assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività,
le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori
o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano
da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali,
autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti
e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi
altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine,
prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e
amministrativo
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni,
i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione
dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle
autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza
e dell'igiene r per quanto concerne la consistenza e la qualificazione
del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata
di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare
attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per
quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati
parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di
cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti
ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia
allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle
usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle
sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari
all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. I1 fanciullo dovrà essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un
nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del
possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti
in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli
obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili
in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo
si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità,
nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza
interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga
sollecitamente ristabilita la sua identità.
Articolo 9
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non
venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà,
a meno che le autorità competenti non decidano, salva la
possibiltà di presentare ricorsi contro tale decisione
all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi
ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria
nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso
può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli
in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza
da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i
genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la
residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo
1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo
separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi
i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse
superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da
uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio,
la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa
sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori
o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta,
fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad
un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative
al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia,
a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti
pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono
accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti
di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o
le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da
un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte
o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà
presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito
umanitario, e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve
avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali,
relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i
genitori. A tal fine e in conformità all'obbligo che incombe
agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
o dei suo genitori di lasciare qualsiasi paese compreso il proprio,
e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi
paese può
essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla
legge, che
risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico. la salute o la moralità pubblica, o i diritti
e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli
altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per
lottare contro i trasferimenti illeciti all' estero di fanciulli
ed il loro mancato rientro (nei paesi d' origine)
2. A tal fine gli Stati parti promuoveranno la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali o l' adesione agli accordi
esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di
formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente
ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il
giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo
la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento
giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente,
sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità
con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere
e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne
dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa
o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal
fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto
a talune restrizioni che però siano soltanto quelle previste
dalla legge e quelle necessarie:
a. al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
b. alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico,
della salute o della moralità pubblica.
Articolo 14
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei
genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle
sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le
proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle
limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico,
la sicurezza, la salute e la moralità pubblica e le libertà
ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunione
pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto
a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che
risultino necessarie in una società democratica. nell'interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell' ordine
pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica,
o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia
nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni
illecite del suo onore e della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l' importante funzione svolta
dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso
a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali
ed intenzionali in particolare a quelli che mirano a promuovere
i suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la
sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
a. incoraggiare i mass media a diffondere un' informazione e programmi
che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo
e che risulti no conformi allo spirito dell'articolo 29;
b. incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere
la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e
di programmi di questa natura provenienti da diverse Fonti culturali
nazionali ed internazionali;
c. incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d. incoraggiare i mass media a prestare particolare attenzione
ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a
minoranze;
e. promuovere I' elaborazione di appropriati principi direttivi
destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi
che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni
degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire
il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori
hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed
allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare
il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo
ai genitori o, all'occorrenza ai tutori Nell'assolvimento del
loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse
superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione gli Stati parti devono fornire un'assistenza
adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle
loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo
e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza
all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare
che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa
abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati
alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti
per usufruirne.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di
natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere
il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità
fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento,
inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela
dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o
di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza procedure
efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è
affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini
di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti
e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di
cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente
del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non
possa essere lasciato in tale ambiente. avrà diritto a
speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma
dl cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro
legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere. tra l'altro.
L'affidamento, la "kafala " prevista dalla legge islamica,
l' adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in
idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni,
si terrà debito conto della necessità di garantire
una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del
fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia
e devono:
a. assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo
dalle autorità competenti che verifichino in conformità
alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte
le informazioni pertinenti ed attendibili che l'adozione possa
aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto
ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza le
persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione,
dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari
in materia;
b. riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora
questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria
o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel
suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
c. assicurare, in caso di adozione h1 altro paese che il fanciullo
fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle
esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;
d. prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'
adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non
comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
e. perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la
stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni
sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del
fanciullo in un altro paese venga seguila dalle autorità
o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per
garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato
o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e
procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato
dai genitori o da qualsiasi altra persona la fruizione di un'adeguata
protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti
internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario,
di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine gli Stati parti devono fornire la cooperazione,
che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni
Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con I' Organizzazione delle Nazioni
Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in
simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri
della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere
le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia.
Nei casi in cui non vengano ritrovati ne i genitori né
alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo,
in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi
ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente
o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che
garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia
e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali
ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura
delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli
appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza
di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni
del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di
altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile,
I' assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà
gratuita. ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle
risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del
fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo
disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione,
addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione
ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere
al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale
più completo possibile, ha incluso lo sviluppo culturale
e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione
internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle
cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico
e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo
di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità
e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori
A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta
alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al
godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute
fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative.
Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo
non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione
di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate
per:
a. ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
b. garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure
mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi
sanitari di base;
c. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle
cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche
prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi
e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;
d. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e. garantire che tutti i membri della società in particolare
i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze
di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi
dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la
prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta
loro di avvalersi di queste informazioni;
f. sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori
e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed
appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare
pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare
la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente
la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo.
A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno
tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle
autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico
o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento
e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto
di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni
sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo
diritto venga pienamente realizzato in conformità alla
loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso
lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni
del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento
nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia
per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo
o a suo nome.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo
ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti
delle loro possibilità e delle loro disponibilità
finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei
loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere
i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione
di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire
un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare
per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi
della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo
da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero.
In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso,
gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali
nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di
altri appropriati strumenti.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione
di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono
in particolare:
a. rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per
tutti;
b. promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria
sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili
a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione
della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza
finanziaria nei casi di necessità:
c. rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base
delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d. rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale
disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
e. prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza
scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per
assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando
la dignità umana del fanciullo ed in conformità
alla presente Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione
internazionale in materia di educazione, in particolare al fine
di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo
nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i
bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 29
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che I' educazione
del fanciullo deve tendere a:
a. promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo,
dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto
l'arco delle sue potenzialità;
b. inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali e dei principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite;
c. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali,
nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui
vive, del paese di cui è originario e delle civiltà
diverse dalla propria;
d. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera in uno spirito di comprensione
di pace di tolleranza di uguaglianza tra i sessi e di amicizia
tra tutti popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone
di origine autoctona;
e. inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo
28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà
degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni
educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo
1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita
in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche. religiose o
linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che
appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non
deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale,
di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria
lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del
fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica
ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di
natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo
di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o
che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione
di questo articolo A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni
pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti
devono in particolare:
a. fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
b. stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e
di condizioni di lavoro;
c. stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva
applicazione di questo articolo che l'istruzione istruzione impartita
in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di
carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per
proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e
di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni
internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione
illegale e nel traffico di tali sostanze
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale A tal
fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura
adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a. l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo
in attività
b. lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illecite;
c. lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su
piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento,
la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto
qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del
suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a. nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né
l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire
irrogate per reati commessi da persone in età inferiore
ai 18 anni;
b. nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente o arbitrariamente l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento
di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura
estrema, e per il periodo più breve possibile;
c. qualsiasi fanciullo privato delta libertà debba essere
trattato con umanità e rispetto per la dignità umana,
e secondo modalità che tengano conto delle persone della
sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della
libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno
che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse
superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere
i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza
e visite, salvo circostanze particolari;
d. qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere
il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legate
o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare
la legittimità di tale privazione di libertà davanti
ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente
e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
1. Gli Stati parti s impegnano a osservare ed a garantire
il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili
nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire
che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda
direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze
armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di età
ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno d dare la
precedenza ai più anziani.
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù
del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile
durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni
possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli
colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine
di assicurare il recupero tisico e psicologico ed il reinserimento
sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza
di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra
forma di trattamento o punizione crudele. inumana o degradante,
o di conflitto armato tale recupero e reinserimento avrà
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé
e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato
e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere
trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso
di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali altrui. e che tenga
conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare
il suo reinserimento nella società e di fargli assumere
un ruolo costruttivo hl seno a quest'ultima 2. A tal fine, e tenuto
conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali,
gli Stati parti devono garantire in particolare che:
a. nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole
di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che
non siano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel
momento in cui furono commessi;
b. qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la
legge abbia almeno le seguenti garanzie:
I. essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata;
II. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse
a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori,
ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione
e presentazione della sua difesa;
III. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo
giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e
imparziale in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza
del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò
non sia considerato Contrario all'interesse superiore del fanciullo,
ed in particolare in ragione della sua età o condizione,
nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole
interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere
la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in
condizioni di uguaglianza;
V. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale,
presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento
ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività
competente, indipendente e imparziale di grado più elevato,
come stabilito dalla legge;
Vl. avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora
non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
Vll. avere il pieno rispetto della sua "privacy" in
tutte le fasi del procedimento
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di
leggi procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni
riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati
o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in
particolare s'impegneranno a:
a. fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli
devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
b. adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile
per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti
giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali
siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento
e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare,
a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché
a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine
di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato
al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione
sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà
il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole
alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a. nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b. nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti s'impegnano a far conoscere diffusamente i
principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato,
tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù
della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato
sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui
sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità
morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla
presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale,
tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché
dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla
base di una lista di persone designate dagli Stati parti Ciascuno
Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo
non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro
mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle
Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con
l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi.
Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine
alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati
parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati
parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione
degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede
delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della
quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno
elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto
numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli
Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro
anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato
di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà
al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione
i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente
della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni,
o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi
altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà
a designare un altra esperto tra i propri cittadini fino alla
scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la
sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato
deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione
l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata
e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti
della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea
generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà
il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace
adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente
Convenzione.
11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del
Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno
emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità
ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli
Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni).
12.(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo
svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso
il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del
personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi
del paragrafo 10 bis di questo articolo).
Articolo 44
1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite
il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure
da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi
diritti:
a. entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b. successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i
fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli
Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella
presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni
sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa
in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo
non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi
del paragrafo l/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore
informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni
due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione
ai loro rapporti nel proprio paese.
Articolo 45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione
e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato
della Convenzione medesima:
a. Le agenzie specializzate, I'UNICEF ed altri organismi delle
Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione
dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può
invitare le agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro
organismo competente che riterrà appropriato a fornire
pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate
e l'UNICEF a sottoporgli apporti sull'applicazione della Convenzione
nei settori di rispettiva competenza.
b. Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie
specializzate, all'UNlCEF e ad altri organismi competenti qualsiasi
rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi
un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle
osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi
su questa richiesta o indicazioni;
c. Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale
di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome
studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d. Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni
in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma
degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione Tali suggerimenti
e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato
e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente
agli eventuali commenti degli Stati parti.
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione
di qualsiasi Stato Gli strumenti di adesione verranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta
giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il
deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di
tale Stato.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositare
il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà te proposte
di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se
sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati
parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti Qualora
nei quattro mesi successivi alta data di tale comunicazione, almeno
un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza,
il Segretario generate convocherà la conferenza sotto gli
auspici delle Nazioni Unite Qualsiasi emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza
verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
2. qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo
1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea
ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti
della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli
Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano
vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi
emendamento essi abbiano accettato.
Articolo 51
1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà
a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al
momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto
e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti.
Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà
stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione
mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto
la notifica
Articolo 53
Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è
il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
FINE