RIVISTA STORICA
VIRTUALE
SPECCHIO
DELL’EPOCA
IL CORPUS JURIS
L’ABBAGLIO DEI RICERCATORI
SUL CAOS
DELLA
LEGISLAZIONE
GIUSTINIANEA
a cura
di
Michele E.
Puglia
SOMMARIO: Premessa e
implicazioni; In Germania; In Inghilterra: Common law
e Civil law; In Francia; Sviluppi negativi in Italia:
Le incertezze del diritto positivo; E le riforme?; Gli articoli di Verri;
Ragionamento sulle leggi civili (in
nota: Sostituzione del diritto longobardo e decorso degli studi del
Digesto; Le scuole pre-irneriane e pre-bolognesi; Alciato e Cujacio); Di Giustiniano e delle sue leggi.
(per tutti i
riferimenti storici
all’Impero bizantino,
rimandiamo alla
RIVISTA STORICA
VIRTUALE
<www.rivstoricavirt.com>
alla sez. Articoli e
agli argomenti indicati nella pagina relativa ai
“Mille anni
dell’’Impero bizantino” e per i Capitolari di Carlomagno
a quella relativa a
“Carlomagno e l’idea dell’Europa”;
per la situazione
italiana,
rimandiamo alla sez.
Schede, alla Premessa “L’Italia oggi” dell’articolo
“Gli italiani secondo
Leopardi”).
Premessa e
implicazioni
|
N |
el presente studio
riassumiamo due articoli che si possono considerare rivoluzionari, scritti da
Alessandro Verri (fratello del più famoso Pietro e dello stesso, se non maggior
spessore intellettuale), pubblicati nella rivista letteraria “Il Caffè” (1764-1766): “Ragionamento sulle leggi civili” e “Di Giustiniano e delle sue leggi” .
Come si vedrà, il
Verri critica aspramente tutta l’opera di Giustiniano scoperta in Occidente (si
ritiene comunemente ad Amalfi o a Molfetta nel 1135 ma il ritrovamento è
ritenuto leggendario), da considerare, oltretutto, superata rispetto alle
successive elaborazioni e maturazioni operate dagli imperatori, suoi successori.
Secondo Verri, i “glossatori”, dal momento della scoperta
delle Pandette (*) si erano buttati a
capofitto nello studio di un testo (poi diffuso per l’Europa) oramai da
considerare non solo obsoleto, ma
anche artefatto in quanto le vere e proprie leggi romane erano andate tutte
perdute.
Esse infatti
avevano subito, non solo trasformazioni sulla base delle opinioni
degli interpreti e dei giureconsulti (con le “sottigliezze legali” come scrive il
Verri. Si pensi alle obbligazioni che per i romani nascevano da contratto o da
delitto - ex contractu, ex delictu -
mentre i bizantini, abituati alle distinzioni sottili (1) aggiunsero i “quasi contratti” e i “quasi delitti”(ndr.), ma erano anche
superate dalle successive elaborazioni intervenute da Basilio I il Macedone
(812-886) in poi.
Occorre tener
presente, a proposito del diritto romano
originario, che i romani non erano per le disquisizioni: noi invece la mentalità
bizantina (in negativo!) l’abbiamo tanto assorbita che fa ancora parte del
nostro patrimonio genetico, apprezzate e
accettate e per di più
definite “squisite” o
“sottili”, e, come aveva scritto un misconosciuto giurista italiano di fine
settecento (Federico Thibaut) “avevano senso pratico e conciliativo e
risolvevano le maggiori difficoltà conciliando il diritto consuetudinario con le
leggi scritte, temperando il rigore dell’elemento civile con quello più vasto e
umanitario delle leggi e sciogliendo l’ardua questione del passaggio
dall’astratto al concreto e della sua applicazione ai bisogni reali con l’Editto
pretorio emesso dal Pretore, che diveniva diritto consuetudinario”.
Gli esplosivi articoli del Verri, con un
successivo studio del De Simoni (Dei delitti di mero affetto, 1783),
avrebbero dovuto suscitare, nel secolo e mezzo seguito alla loro pubblicazione,
se non una rivoluzione intellettuale, almeno una forte reazione fra i tanti
studiosi che si occupavano specificamente di diritto romano. Ma, a quanto
risulta, non vi fu nessuna
reazione!
Dobbiamo dire però
che un’altra voce si era levata già molti secoli prima del Verri, e si può dire
nell’imminenza della scoperta (intorno al 1150), la prima a quanto è dato
riscontrare, che aveva mosso le sue
critiche al Corpus juris: era
quella di san Bernardo (2), che aveva
definito le leggi di Giustiniano
“non tam leges, quam lites et cavillationes” che avevano reso oscurissime e vane le leggi perché mutilate e tronche e spesso
“battagliantesi” e “contrariantesi” a
vicenda, altre intralciate di sofisticherie, vane sottigliezze e chimeriche
decisioni.
E il De Simoni aggiungeva:
Se non avessimo avuto tanti farraginosi volumi di commentatori,
interpreti, espositori, che sforniti di criterio e senza l’arte di ben pensare,
ammorbarono e corruppero il diritto romano col puzzare di rancido, le leggi di Giustiniano si
intenderebbero meglio.
Ma non è per questo
che non si debba avere in sommo pregio le illustri fatiche di quei valentuomini,
prosegue il giurista, che sulle orme dell’immortale Cujacio (v. sotto) si studiarono rischiarare eruditamente e
dottamente la romana giurisprudenza involta nelle tenebre della storia e degli
oscuri principi della filosofia dei suoi curatori.
Fu così che fu
rivalutato l’intero metodo usato da Giustiniano con i suoi inetti compilatori,
nel far compilare, a fascio e senza criterio e discernimento, senza avvedersi
delle palmari e solenni antinomie che venivano a stabilire, massime nei suoi
informi digesti e il suo imperfetto codice che così tronche e mutilate ed
isolate per lo più mancano del loro vero senso col quale egli aveva fatto il diritto
romano.
Ciò non fece che
eccitare una vera e propria guerra di opinioni tra gli interpreti i quali in
seguito, continua De Simoni, disperati di poter con
tanti testi contraddittori fra essi, fissare alcun sistema dello spirito del
diritto romano, dedotto dalle massime, si sono abbandonati a spacciare a proprio
talento sentenze e opinioni bevute da quelle fecciose fonti derivanti dalla
barbarica e settentrionale legislazione di quei selvaggi sbucati dalle caverne
della Scozia (in effetti si trattava della estrazione del diritto romano dai
territori franchi dove veniva applicato,
come vedremo più avanti ndr.).
E per rilevare il
vero spirito della giurisprudenza romana, oscurata e nascosta tra i rottami
infelici e i ritagli imperfetti
malamente raccozzati da Giustiniano, si dovette impegnare l’ingegno e il
finissimo criterio dei più dotti e sensati professori della scienza legale quali
furono i Cujaci, Alciati,
Gotofredi, Merilli, Noodati, Binderfoechi, Donelli e Duareni.
Ma, precisa De
Simoni,
dedurre da un ammasso e accozzaglia indigesta di tronchi di mutilate
sentenze e di stolte decisioni
quale è la realtà di tanto decantato corpo delle leggi romane raccolte da
Giustiniano, corrisponde a chi in riva ad ampio mare osservando il moto
fluttuante delle onde che s’incalzano e si accavallano l’un l’altra, volesse
imprimere un moto costante e regolare.
E il giurista
conclude e ci lascia ponendo un interrogativo: “Come può essere agevole analizzare un
guazzabuglio e un centone di dette
sentenze e decisioni che riguardano casi per lo più particolari, senza che si
abbia una distinta notizia di quei casi proposti al legislatore o al
giureconsulto, per ravvisarne lo spirito e dedurne il
sistema?”.
Ma, ciononostante,
come detto, nelle scuole italiane, particolarmente in quella di Bologna (v.
sotto, nota 1) del Ragionamento sulle leggi civili) i glossatori su quel “corpus” si buttarono a capofitto
disseminandolo in tutta l’Europa attraverso gli studenti che giungevano da tutti
i paesi dell’occidente e, una volta
addottorati, lo diffondevano rientrando nei paesi di origine.
Esaminiamo ora le
diverse evoluzioni che si ebbero in Germania, Francia e particolarmente nella
sventurata Italia, dove gli sviluppi hanno avuto ai giorni nostri esiti
disastrosi; seguono i due articoli del Verri.
*) In effetti si
trattava dell’intero Corpus juris costituito da
Pandette in 50 libri e Codice (detto repetitae praelectionis
perché pubblicato nl 528), fu riveduto, ampliato e
ripubblicato nel 534 in 12 libri, che costituiscono una raccolta di frammenti
spezzati presi dalle opere di Ulpiano, Papiniano, Gajo, Paolo, Modestino, Giavoleno
e Africano e raccolti sotto ciascuna materia. Le Novelle sono una raccolta di
editti e costituzioni originali promulgate in greco e in latino da Giustiniano e
dagli imperatori precedenti e dopo la sua morte ripubblicate in latino, esse non
costituiscono un sistema ordinato e compiuto in materia legislativa. Le
Istituzioni costituiscono l’opera originale perché modellata sui commentari di
Gajo (successivamente scoperti da Niehbur e Savigy e frammenti
scoperti dal cardinal Angelo Mai nella biblioteca vaticana), costituiscono un
vero e proprio corso compiuto (la pubblicazione avvenne a Costantinopoli nel
533-534).
1) Ricordiamo che in campo religioso si
giunse allo scisma perché i cristiani nel credo avevano aggiunto una “e” “al “figlio”, il famoso “filioque” (si
veda in: I mille anni ecc., cit.).
2) Nel Libro II del trattato
De consideratione , dedicato al papa Eugenio III, che era stato suo discepolo, considerato
un manuale del perfetto
pontefice.
In
Germania
|
T |
oqueville spiega
che alla fine del medioevo il diritto romano divenne il solo studio dei giuristi
tedeschi che formavano la propria cultura nelle università italiane.
Nel medioevo in
Germania era applicato il “diritto
germanico”: con cui si intendeva diritto e istituzioni che traevano origine
dagli usi e costumi della Germania nei tempi anteriori alla introduzione del
diritto romano e del diritto canonico, diviso in due parti: diritto privato (Deutches
privatrecht) e diritto pubblico (Deutches staatrecht). Quest’ultimo
abbracciava a volte anche tutte le altre istituzioni politiche dell’impero
germanico.
T. spiega che in
seguito agli studi, gli studenti tornati in patria col titolo di “dottori”, con le nuove idee acquisite dai
glossatori italici, poiché avevano il compito di interpretare e applicare le
leggi, procedettero alla demolizione del diritto germanico e se non potettero
abolirlo, lo deformarono per farlo rientrare nel diritto romano, applicando le
leggi romane a tutto quanto nelle istituzioni tedesche sembrava avere qualche
analogia con la legislazione di Giustiniano.
Egli richiama
l’esempio originario della contea del Würtemberg
nata come contea nel 1250 fino alla
nascita del ducato (1495), dove la
legislazione autoctona, composta di
consuetudini e di leggi locali fatte dalle corti feudali, aveva subito quel
cambiamento (soltanto nelle cose ecclesiastiche si applicava il diritto canonico, che era straniero), e
dal 1495 il diritto germanico cambia
in seguito alla costante penetrazione del diritto romano.
I “dottori” che avevano studiato diritto in
Italia, scrive T., entrano nel governo e si impadroniscono delle corti di
giustizia, anche se la società politica li combatte. Nella Dieta di Tubinga
(1514) e successivamente, i rappresentanti della feudalità e i deputati delle
città, presentano ogni sorta di rimostranze nei loro confronti attaccando tutti
i giuristi che fanno irruzione in tutti i tribunali e cambiano lo spirito e la
lettera di tutti gli usi e di tutte le leggi
precedenti.
In un primo momento
sembra che non riescano a spuntarla in quanto il governo promette che saranno
messi nei tribunali supremi, non i “dottori”, ma solo uomini scelti tra la
nobiltà o nel ducato, e una commissione composta di delegati del governo e di
rappresentanti degli Stati avrebbe elaborato un progetto di codice atto a
servire tutto il paese.
Il tentativo è
inutile: il diritto romano (*)
finisce con lo scacciare completamente il diritto nazionale mettendo radici
ovunque fosse stata lasciata la legislazione nazionale. Nelle università, tranne
il diritto feudale, il diritto romano
sostituisce completamente il diritto
germanico, e sebbene non fosse più insegnato, nel secolo XVImo era stato raccolto tutto ciò che rimaneva delle leggi
franche, alemanne, sassoni e gli “specchi” (raccolte: Sachsenspiegel-Schwabenspiegel) dalla Francia ai Paesi
Bassi, all’Italia e altre parti d’Europa.
Questo trionfo del
diritto straniero su quello nazionale, spiega T., è attribuito dagli storici
tedeschi a due cause: 1. al movimento che trascinava in quel tempo, tutti gli
spiriti verso le lingue e letterature dell’antichità; 2.
all’idea
che aveva sempre
dominato nel medioevo tedesco e che si faceva strada anche nella legislazione di
quel tempo, in base alla quale il Sacro Impero, essendo la continuazione
dell’impero romano, doveva essere anche l’erede delle sue
leggi.
Ciò però, non
spiega, scrive T., come mai lo stesso diritto sia penetrato nella stessa epoca,
contemporaneamente in tutto il continente.
La spiegazione,
scrive T., è che in quel periodo si stava affermando il potere assoluto dei
principi sulle rovine delle vecchie libertà europee, e il diritto romano, diritto di schiavitù, coincideva a
meraviglia con i loro intendimenti.
Il diritto romano,
conclude T., che ovunque ha perfezionato la società civile ha teso a degradare
la società politica perché è stato
principalmente l’opera di un popolo civile e molto
asservito.
I re lo
adottarono con entusiasmo e lo
introdussero ovunque fossero padroni.
In Europa gli
interpreti di quel diritto divennero loro ministri o i loro principali agenti.
All’occorrenza i giuristi fornirono loro l’appoggio del diritto contro lo stesso
diritto.
Vicino a un principe che viola le leggi è rarissimo
che non vi sia un giurista il quale assicura non esserci nulla di più legittimo,
dimostrando dottamente che la violenza è
giusta e che l’oppresso ha torto.
Agli inizi dell’800
si stava facendo strada negli studi del diritto romano medievale Friedrich Karl
Savigny (1779-1861) il quale
stava preparando i volumi della “Geschichte des römischen
Rechts in Mitteralter” (Storia del diritto romano nel Medioevo),
dal Thibaut, in una recensione dell’Allgemeine Literatur-Zeitung (1804) viene elogiato come uno degli
eletti del diritto civile e dallo stesso Thibaut verrà
invitato (1814) a preparare un Codice civile germanico comune, che Thibaut vedeva “modellato sul diritto razionale che
comunicandogli il suo carattere di universalità lo avrebbe reso applicabiole a tutti i popoli e superiore a tutte le
differenze di tempo e di luogo”.
La risposta di
Savigny sarà il celebre “Von Beruf unsrer Zeit für Gesetz-gebung Rechts-wissenshaft”
(Scienza del diritto per la formazione delle leggi) che con l’articolo che
inaugurava la Rivista (1815) “Ueber der Zeitschrift für geshichtliche Rechtswissenschaft
(Sulla Rivista per la scienza storica del diritto), costituirono il manifesto
della “scuola storica” (alla quale si
opporrà la scuola antistorica o filosofica dell’inglese
John Bentham) che si rifaceva
alle fonti, nel senso che “il diritto non si deve dedurre più da principi
astratti, ma da dati normativi, storicamente accertati e interpretati, da cui si
ottengono costruzioni sistematiche”, il cui merito il Savigny lo attribuiva al suo maestro
Hugo.
Una intensa critica
della dottrina della scuola storica fu esercitata da Rudolf von Jhering (1818-1892) nello “Spirito del diritto romano nelle
diverse fasi del suo sviluppo”
(Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung), pubblicato
nel 1865.
Egli infatti
sostiene che l'affermazione di questa scuola secondo cui il diritto romano faccia parte integrante
del diritto germanico contrasta con l'affermazione della nazionalità del
diritto. Il principio supremo del diritto è infatti l'universalità, e non la nazionalità; il diritto romano che è
opera meravigliosa dell'ingegno umano, risponde al requisito della universalità
e questo spiega la sua applicazione in tutti i paesi civili e la sua perenne
vitalità, e in ciò consiste il fondamentale principio della scuola giusnaturalista e la giustificazione del suo atteggiamento
anti-storico.
Seguiranno infine
gli studi sul diritto romano-bizantino condotti da Morteuil e Zachariä von Lingental seguiti da Bernhard
Winscheid (1817-1892), che
portano quest’ultimo a pubblicare il “Manuale del Diritto delle Pandette”
(Lehrbuch der Pandektenrechts), intendendo per Diritto delle
Pandette “il diritto privato comune germanico di
origine romana” di derivazione
però, romano-bizantina, che applicato fino a
quel momento, costituì la base della elaborazione (1874-83) del primo Codice civile germanico (v. in Schede:
Storia della storiografica bizantina), che con i successivi aggiornamenti ha dato risultati che certamente sono
ben diversi da quelli del tutto negativi che, come vedremo, abbiamo avuto in
Italia.
*) Anche il diritto
penale subisce rimaneggiamenti; nel 1532 fu
promulgata a Ratisbona la “Constitutio criminalis”,
rectius, “Capitalibus judicis constitutio” (col nome di “Carolina”, ma l’imperatore Carlo V non
aveva apportato alcun contributo) che è all’origine del diritto penale
germanico.
Questa “Constitutio” era già stata elaborata dai primi del
1500 e fu ricalcata sulla “Constitutio criminalis Bambergensis” (redatto dal barone Johann von Schwarzenberg nel 1507).
Essa era fondata sul
diritto romano e canonico e non fu facile farla digerire
ai principi tedeschi in quanto le leggi in vigore erano fondate sul diritto
germanico che essi stessi applicavano. Una volta però introdotta divenne “comune” e quindi applicabile a tutto il
territorio dell’impero.
Con questa “Constitutio”
cessa il diritto di farsi giustizia da sé, cioè il diritto di punizione per essere stato leso il diritto altrui
e viene introdotto il principio che la punizione del diritto leso spetta allo
Stato che interviene perché è stato leso un diritto pubblico. Alla persona
offesa dal reato spetterà invece il risarcimento del
danno.
Relativamente al
diritto di prova, ai precedenti
metodi di prova previsti dal diritto germanico si sostituirono norme relative a
prove e indizi materiali.
Sulla punizione dei
reati però non si faceva alcun passo avanti: erano previste le precedenti pene
invalidanti come il taglio delle orecchie, del naso, della enucleazione degli
occhi, lo stroncamento delle dita e
delle mani e i supplizi previsti dal diritto canonico e applicate dalla Santa
(!) Inquisizione, come quello della ruota, dell’attanagliare con tenaglie
roventi ed altro, e rimaneva comunque la pena capitale di morte. con la
decapitazione.
In
Inghilterra:
Common Law e Civil Law
|
I |
n Inghilterra
mentre il diritto romano (Civil law) era
considerato solo oggetto di studio e la “Civil law” era
applicata nelle corti ecclesiastiche e in poche altre corti speciali, vigeva la
applicazione della Common Law. Ma non erano pochi gli addottorati in “Civil law” che
uscivano dalle Università inglesi che comunque non potevano competere con Padova
e Bologna.
Common law è il diritto
autoctono e consuetudinario comune a tutti i sudditi inglesi e del Galles e a
tutte le materie trattate nelle corti di giustizia inglesi che si erano andate
man mano organizzando sin dalle origini, unitamente all’istituto della
giuria.
Paul Koshaker riferisce (L’Europa e il diritto romano) che
Lanfranco (arcivescovo di Canterbury e cancelliere di Guglielmo il
Conquistatore), del quale era stato scritto che era “eruditus et in scholis liberalium artium et legum saecolarium”, ebbe
legami con la scuola giuridica di Pavia, per cui alla corte del re certamente si
sapeva qualcosa del diritto romano; e che Vacario,
scolaro dei glossatori, verso il 1139 nella “domus” di Teobaldo, arcivescovo
di Canterbury, che probabilmente aveva insegnato per qualche tempo diritto
romano a Oxford, aveva scritto (1149) il “Liber pauperum”, un
compendio tratto dal Digesto e dal Codex,.
Koshaker precisa che in
quei paesi (il riferimento è all’Inghilterra) “l’idea del diritto imperiale non poteva
avere , e questo già nel XII sec., alcuna forza di
propaganda, giacché in essi l’impero romano occidentale della nazione germanica,
veniva respinto sempre più, sia nella letteratura pubblicistica, sia
nell’opinione pubblica”.
Negli anni ottanta
del 1500, era giunto dall’Italia Alberico Gentili il quale aveva dovuto
allontanarsene, con il padre e il fratello Scipione per motivi religiosi, e,
cultore del diritto romano, aveva ottenuto l’insegnamento di questa materia alla
Università di Oxford.
Egli si era subito
messo in polemica con gli altri insegnati in quanto, contrario allo studio
linguistico e filologico del diritto, sosteneva l’autonomia dell’arte legale
dalle discipline storiche e sermoniali: sosteneva
infatti, contro i cultori della “parola”, il “senso” del testo giuridico, tesi
che aveva trasfuso nell’opera “Dialogi de juris interpretibus sex” (1582).
Originariamente la
giustizia era fortemente centralizzata in quanto, a parte i pochi casi (nisi prius) in cui
il giudice del re decideva che il giudizio si svolgesse sul posto, per il resto
essi venivano celebrati presso la Curia
Regis a Westminster.
Ma il sistema
creava problemi a causa delle difficoltà per le parti e difensori che dovevano
recarsi nella capitale, ed esso fu modificato con l’istituzione degli itinerant justices
(i “missi dominici” istituiti da Carlomagno, che portavano la giustizia del re, poi
imperatore in tutti gli angoli del regno-impero: v. in Riv.: Articoli: Carlomagno e
l’Idea dell’Europa”).
I giudici
itineranti (itinerant justices),
operanti già dal tempo di Guglielmo il Conquistatore (battaglia di Hastings 1077), istituzionalizzati da Enrico II (1154-1180), si recavano con
regolarità, in tutte le parti del regno per amministrare la giustizia del re,
con il compito di trattare le cause civili e penali della Corona, acquistando
poi competenza generale in tutte le controversie pendenti innanzi alla Curia Regis.
Il paese fu diviso
in “circuits” (“county courts”) dove
risiedeva uno “shire- reeve” o “sheriff” (era già presente prima
della conquista normanna, e aveva sostituito l’alderman) al quale era riservato il compito di
eseguire le sentenze, convocare la giuria,
sovrintendere alle elezioni parlamentari,
Le giurie furono
istituite nel XII sec. ed erano costituite da elementi
che non solo conoscevano i fatti che dovevano essere giudicati ma anche le
consuetudini locali che i giudici avrebbero applicato al caso in esame in nome
del re.
I giudici al loro
ritorno a Westminster esaminate e selezionate le varie consuetudini locali,
realizzarono un sistema uniforme di regole valido per tutto il paese, che
costituì la common law. Si passò quindi alla applicazione dello “stare decisis”
che comportava che la regola (rule) che era servita a decidere
una controversia, veniva applicata
dagli altri giudici che esaminavano casi analoghi e in questo modo si andò a
formare la “common law of England” che costituiva la legge comune a tutto
il paese e che nulla aveva a che fare con il diritto
romano.
La regola (rule) che era
servita alla decisione di una controversia aveva però portato a un sistema
processuale rigido, con la conseguenza che il diritto sostanziale era
subordinato al rimedio procedurale per farlo valere, fondato su un formalismo
definito “remedies procede rights” vale a dire subordinato e condizionato dal
“writ”
(ordine di comparizione emesso dalla cancelleria), che veniva concesso
all’attore.
Ma essi erano
limitati in quanto nel medioevo i baroni facevano pressioni sulla corona per
tenerne ristretto il numero, in quanto la maggior parte delle azioni erano
normalmente dirette nei loro confronti.
Essi “writs” erano
limitati al “writ of trespass”
(azione per atto illecito) “writ of debt” (azione per il
recupero di credito) “writ of detinue” (azione per ottenere la restituzione della cosa
mobile detenuta da altri), con la
conseguenza che tutte le altre situazioni rimanevano senza tutela
giuridica.
Un temperamento a
questo sistema, suggerito dalla massima “ubi remedium ibi ius”, fu apportato dallo
Statute of Westminster (1285), per cui quando
l’ufficio del Cancelliere (Chancelor) non rinveniva un
“writ” per
proporre l’azione, ne emetteva un altro basato su casi analoghi ad altri emessi
in precedenza.
Il rigido
formalismo che comportava gravi ingiustizie, portò allo sviluppo della “equity” termine intraducibile che non
corrisponde alla “aequitas” del diritto romano (che
contrariamente alla prima, non costituisce fonte di diritto), col quale si sviluppò un procedimento
parallelo, venendo a costituire fonte sussidiaria integrativa del diritto
inglese.
Infatti, le parti
che si trovavano senza tutela, incominciarono a rivolgere delle suppliche (petitions) al re,
prima fonte di giustizia, che
affidava i casi al Chancelor il quale decideva “secondo coscienza” (equity).
Queste decisioni
diedero luogo alla creazione di una giurisdizione speciale (Chancery
court) distinta e spesso in contrasto con la common law
court, e a un insieme di regole (rules of equity)
separate e a carattere complementare e integrativo della common law:
con la conseguente dicotomia del sistema in common law ed
equity, tra
cui si giunse a una lotta senza quartiere (XVII sec.),
collegata alla contesa tra le tendenze assolutistiche della monarchia che si
appoggiava alle “courts” a lei fedeli (tra le
quali la Court of Chancery), ricorrendosi all’occorrenza anche al sostegno
del diritto romano (assolutista!), e le resistenze del Parlamento (che come si
vedrà in Riv.Storica Virt.,
Articoli: L’Inghilterra dai Tudor agli Stuart, mentre aveva perdonato
l’assolutismo di Elisabetta prima, aveva fatto tagliare la testa a Carlo I),
coalizzato con le “courts” di common law,
non intendeva consentire forme assolutistiche, e alla fine si decise (1612)
che le regole dell’equity dovessero prevalere su
quelle della common law .
Per l’equity in cui era insito il concetto evolutivo
(mentre la common law secondo
i giudici conteneva norme esistite da sempre), si giunse al principio
dell’applicazione della dottrina dei
“precedents”, col risultato che la
Chancery perse completamente il carattere di “corte di coscienza”.
Anche la procedura
seguita presso la Chancery court era diversa o addirittura opposta
a quella applicata davanti alle corti di common law:
questa infatti era orale, accusatoria e pubblica e prevedeva la presenza della
giuria, mentre la prima, a carattere inquisitorio, nel diritto sostanziale
applicava norme di diritto romano e diritto canonico, era segreta e scritta, non
prevedeva la giuria e l’esecuzione della sentenza (la decisione era definita
“decree” e non “judgment”), assicurava
l’imprigionamento del contravventore (gli avvocati ancora oggi spesso sono
distinti in common lawyers ed equity lawyers)
.
Il sistema
giuridico moderno è fondato sui Judicature Acts (1873-75) che aveva previsto due diversi ordini di regole e
di rimedi da parte degli stessi organi giudiziari, con la conseguenza che sono
gli stessi giudici ad applicare i due diversi sistemi. E, nel caso di conflitto
tra le regole della common law e quelle dell’equity, sono queste ultime a
prevalere.
In
Francia
|
L |
e Gallie, prima della conquista romana, non avevano leggi
scritte che furono introdotte dopo la conquista con gli editti dei governatori,
i quali rispettavano il diritto consuetudinario, e quindi il diritto romano fu
successivamente seguito nelle province del sud dove rimasero famiglie romane.
E’ discusso invece
che ciò possa essere avvenuto nelle province del nord dove fin dal 450, dai
franchi fu cancellata ogni traccia di diritto romano.
Nelle contrade
meridionali furono poi applicati i codici Teodosiano e molte altre Costituzioni
posteriori che finirono nella compilazione del Breviarium Aniani o Alarici (Lex romana wisigotorum approvata da Alarico II nel 506).
Si giunse quindi ai
Capitolari di Carlomagno (v. cit. art. Carlomagno e l’idea dell’Europa), che valevano per tutto
l’impero, mentre successivamente alla sua frantumazione vi provvidero i
rispettivi monarchi (capetingi, se non i vassalli che avevano potere legislativo
nei loro domini, ma il diritto romano e canonico non mancavano di avere una
forza sussidiaria (v. Art. I carolingi e il
disfacimento dell’impero).
Con l’avvento di
Filippo IV il Bello (1268-1314), il quale mirava a unificare il regno, si
realizzarono riforme a carattere sia amministrativo sia legislativo (v. in
Articoli: L’Europa verso la fine del medioevp, P.II).
Il monarca aveva
trovato un primo ausilio nel giurista Pierre Dubois
(1255-1312) il quale aveva partecipato alla riscoperta
del diritto romano durante il suo regno, e (sulla base dell’idea della monarchia
universale formatasi nel medioevo, fondata sull’assolutismo romano) aveva
teorizzato la figura del monarca come “D0minus Mundi”, in quanto Dubois credeva che il mondo, per avere giustizia, dovesse
essere sottoposto a un unico governante, individuato, non nell’imperatore
germanico, ma nel re di Francia,
unico discendente di Carlo Magno.
Filippo si servì
proprio dei “dottori”, che furono introdotti in seno
al suo Consiglio (i suoi ministri),
dal quale il re aveva eliminato i nobili e gli ecclesiastici, sostituendoli con
questi nuovi sofisticati giuristi borghesi, espertissimi in diritto.
Essi, scrive Michelet, si servivano della fiscalità imperiale delle Pandette, che
consideravano la loro Bibbia e, a torto o a ragione, la loro risposta era
“scriptum est”, appunto, è scritto nelle Pandette.
Questi
“cavalieri del diritto”, prosegue Michelet,
demolirono il medioevo, il pontificato, il feudalesimo e la cavalleria, ma,
bisogna confessarlo, conclude lo storico, “furono i fondatori dell’ordine
civile moderno”.
I dottori quindi, favorirono
l’accentramento monarchico (che si concluderà nell’assolutismo di Luigi XIV il quale guardando all’assolutismo bizantino, aveva
disposto la raccolta di tutto il Corpus
di studi bizantini, v. in Schede: Lo Stato bizantino), che Filippo IV introdusse mandando nelle province balivi, siniscalchi,
prevosti, procuratori, cioè coloro che saranno i funzionari statali dell’età
moderna (è il caso di ricordare, per quanto diremo più avanti, l’efficienza
della a burocrazia francese che non è impastoiata come quella
italiana).
Dal dodicesimo al
quindicesimo secolo furono raccolti dai monarchi le “Coutumes”
(Consuetudini).
Durante la
Rivoluzione molti furono i progetti di legge realizzati (dal 1792 al 1799) ma
non portati a termine e pubblicati. Fu Napoleone, dopo essere divenuto
imperatore (1804), a realizzare in pochissimo tempo i Cinque codici
(1).
Il Codice civile
che va sotto il suo nome di “Code Napoleone” era stato voluto
dall’imperatore fin da quando era stato eletto “primo console” al quale aveva
dato impulso, anche con la sua personale partecipazione, per la necessità che si
presentava di una legislazione unificatrice in quanto questa risultava
suddivisa, come abbiamo visto, tra la legislazione romana, vigente nelle
province meridionali, e la legislazione consuetudinaria, vigente nelle province
settentrionali (raccolta, come detto, nelle Coutumes), dando luogo a
disparità giuridiche assai gravi nell'ambito dello stesso territorio nazionale.
Napoleone quindi,
riformando la costituzione dello stesso Tribunato, che in particolare ostacolava
il progetto, ebbe ragione di ogni opposizione, affidandone la compilazione a una
commissione formata da soli quattro membri (Tronchet,
Bigot de Préameneu, Maleville e Portalis) che vi
provvidero con grande sollecitudine.
Il progetto così
redatto fu distribuito tra le corti giudiziarie per le osservazioni,
inoltrandolo poi alla discussione delle assemblee legislative, e nel giro di
soli quattro anni dalla sua prima impostazione, il codice fu emanato il 21 marzo
1814, inserendo infine le trentasei successive leggi con le quali esso risultò
approvato dal Corpo legislativo.
Il “codice” fu
decantato per l’ordine della materia, chiarezza delle sue disposizioni,
precisione e facilità espositiva, insomma fu considerato un capolavoro della
produzione umana (ciò che vorremmo poter dire dei farraginosi codici italiani!),
e che fu adottato da molti paesi europei, ad esclusione dei tedeschi dai quali
fu aspramente criticato e addirittura disprezzato in quanto avrebbero sentito la
sua adozione come una imposizione del vincitore. E non fu accettato anche perché
rispecchiava motivi di fondo incompatibili con la mentalità tedesca portata
all’astrazione che in tutte le cose cerca e investiga l’elemento ideale, mentre
quella francese era dotata di spirito fortemente pratico.
1) La Legge sul
Notariato, il Codice Napoleone (Codice civile nella cui redazione si tennero
presenti tutte le fonti precedenti, dalle Ordinanze dei Capeti, ai Coutumes, ai Trattati
di Pothier (1772) tra i quali il Commentario alle
Pandette e una moltitudine di altri trattati, ed altro), il Codice di procedura
civile, il Codice di Commercio, il Codice di Istruzione criminale e il Codice
Penale.
Gli sviluppi negativi
in Italia
|
G
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gli articoli di Verri, come abbiamo
detto, non avevano suscitato
nessuna reazione e gli studi di diritto romano in Italia (per le scuole
medievali v. nota 1 del par. relativo al Ragionamento sulle leggi civili: Le
scuole pre-irneriane e pre-bolognesi), erano proseguiti tranquillamente e senza
scosse, con ampia produzione bibliografica nell‘800 e ‘900 (ricordiamo il Corpus Juris
di Giovanni Vignali 1862,
nella versione latina con traduzione a fronte; gli studi del Betti, De Ruggero e
tantissimi altri), e il diritto romano estratto dalle Pandette ha continuato ad essere
considerato non come diritto bizantino
proveniente dal diritto romano, ma come diritto romano tout-court. Con la precisazione che
l’unico (a quanto è dato sapere), che avesse specificamente richiamato
l’attenzione sull’origine bizantina delle Istituzioni di Giustiniano era stato
il prof. Ortolan (1), docente presso
l’Università di Parigi verso la metà del 1800.
Dobbiamo subito
dire che, come abbiamo visto relativamente alla Germania e alla stessa Francia,
l’applicazione del diritto romano,
seppur bizantino, ha sortito effetti
ben diversi da quelli ottenuti in Italia.
Esso ha costituito
materia fondamentale nelle numerosissime facoltà di giurisprudenza delle università italiane (negli anni passati
il corso era addirittura biennale), ultimamente cresciute a dismisura e sul cui
numero, per mera serietà, occorrerà intervenire con una drastica
eliminazione, e della succedanea di
scienze politiche, tra le facoltà umanistiche (seguita dalle letterarie...ed ora anche da scienza della comunicazione), tanto
affollate quanto oramai improduttive (a scapito delle facoltà scientifiche), e
la materia è da considerare tra le più deleterie per la formazione degli
studenti anche se se Koshaker (L’Europa e il diritto
romano, cit. Ed. Sansoni) ritiene “non
ritengo che il diritto romano sia arrivato al punto di scomparire come
disciplina giuridica; spero di aver dimostrato che vi è ancora la possibilità di farne
una parte vitale della formazione
di ogni giurista, conservandogli così la sua funzione storica che è quella di fare da
intermediario fra i grandi sistemi di diritto privato europeo in quali, in
definitiva si sono diffusi in tutto il mondo”.
In esse sono
forgiate le future classi professionali e dirigenti, e tra costoro, i burocrati dell’apparato amministrativo
dello Stato (in ogni caso il 50% dei laureati in Itala entra nella pubblica
amministrazione), i legislatori e i magistrati, che maturano una mentalità
vetero-bizantina, infarcita di retorica e formalismo: insomma, a dirla in maniera
chiara, i giovani laureati, con gli insegnanti che sono i più vecchi in Europa,
vengono fuori da queste università con una mentalità già vecchia e superata,
veicolata come umanista.
I risultati sono
sotto gli occhi di tutti: con i burocrati
che bloccano tutto il lavoro
amministrativo dello Stato e ciò non permette il necessario sviluppo del paese;
i legislatori (che Montanelli
chiamava legulei...nel senso
deteriore del termine), non sanno dare codici da cui emerga una vera e propria
certezza del diritto e siano tali da
far funzionare speditamente la macchina della giustizia; e i magistrati che scrivono sentenze ottocentesche, spesso indecifrabili, prolisse (2) e
contraddittorie, dove ognuno può prendere a suo piacimento, il dritto o il
rovescio della medaglia.
La incertezza del diritto positivo, costituisce un handicap tutto italiano, fondato su
codici farraginosi, improntati a inutile ed eccessivo formalismo, aggiornati con
novelle apparentemente riformatrici e
semplificatrici, che li complicano
ulteriormente, e si ripercuotono non solo sulla chiarezza ma anche sulla durata
dei processi che con l’intento di abbreviarli, si allungano a dismisura (qui si
trova la chiave del problema che blocca la giustizia, non altrove!), e il più
delle volte si risolvono in una bolla di sapone.
Non sono pochi
infatti i processi che dopo anni di
lavoro e di costi per lo Stato, sono annullati per qualche vizio di procedura
(ricordiamo un importante processo di mafia annullato in Cassazione - dopo tre
gradi di giudizio - perché in un verbale di primo grado non era stato
indicato il nome del Pubblico Ministero... con la felicità dei mafiosi,
tutti assolti!).
Se si vogliono
inserire norme di nullità si deve evitare di pre-costituire l’arma segreta per
far saltare l’intero processo alla fine dell’iter.
Basterebbe
stabilire che le nullità debbano essere
rilevate nella prima udienza successiva al loro verificarsi, dando al giudice la
possibilità di provvedere a eliminarne la causa...disponendo che se non
tempestivamente eccepite, “si hanno per
decadute”. Elementare
Watson!
Ma non ci illudiamo
neanche di sperare in disposizioni elementari, perché in Italia non si arriverà mai ad avere
semplificazioni a causa della
formazione anzi de-formazione
di chi è stato educato a rendere difficile il facile, attraverso
l’inutile!
L’Italia,
considerata retoricamente “la patria del diritto”, in materia di amministrazione della Giustizia ha il
primato del 181esimo posto nel mondo (a livello
dell’Angola), mentre gli altri paesi europei mediamente sono classificati tra i
primi cinquanta; e per la durata siamo al 150mo!
Stiamo vivendo
un’epoca di pieno disfacimento dei valori, morali e di dignità della persona,
incrementato da una TV spazzatura che per aumentare “l’audience” esalta personaggi raccolti
dalle periferie o che acquistano notorietà per aver commesso dei reati
(estorsioni ed altro!), presentati come personaggi di successo... con bell’esempio educativo per le giovani
generazioni!
Il paese è ad alta
vocazione di criminalità, con ampia diffusione di truffe, piccole e grandi, di
reati finanziari, di corruzione e concussione cresciute a dismisura (del 229%
nel 2o1o), e di illegalità che ritroviamo a tutti i
livelli, con infiltrazioni di mafia e camorra nei gangli vitali delle
istituzioni, della pubblica amministrazione e della politica.
In questo poco
edificante contesto, la Giustizia che dovrebbe dare il meglio di se non
funziona, con un arretrato di una diecina di milioni di processi penali e civili
per i quali non si trova di meglio che fare leggine tappabuchi, in negativo,
come sta succedendo con la proposta
del c.d. processo breve (sia chiaro:
visto dall’ottica di un giurista!),
che invece di rendere giustizia, come si dovrebbe in un paese civile, si decide
di eliminarli...solo perché, è stato detto, la loro percentuale è molto bassa
(pari all’1%!)!
Insomma, invece di
offrire i mezzi per abbreviare il processo e renderlo più efficiente e più
spedito, si ricorre alla beffa della eliminazione processo…perché lo Stato non è
in grado di farlo svolgere in tempi
brevi.
E così si
rischierebbe di assolvere malfattori,
imputati di reati finanziari (si pensi ai reati degli amministratori di
note società fallite e banche truffaldine, che hanno lasciato un buco da 5omld.di euro, tolti dalle tasche dei risparmiatori,
azzerati con un colpo di spugna), come se la colpa fosse dei risparmiatori che
hanno investito in quelle società per fare andare avanti l’economia del paese.
Non parliamo della
introduzione della “mediazione” che
non è pubblica, ma resa privata per mancanza di fondi, che si sta
rilevando un vero e proprio carrozzone sia per l’enorme numero degli Organismi di mediazione, (a sfondo
corporativo, in quanto ogni Organismo
avrà i suoi iscritti e tra questi vi sono i privilegiati), sia per il numero
indiscriminato (se ne conteranno centinaia di migliaia) degli iscritti, al quale
occorrerebbe porre un freno quantomeno stabilendo che “l’attività mediatoria sia incompatibile con l’esercizio di altra
attività professionale”!
E’ evidente che
queste sono soluzioni da paese sottosviluppato e non dell’ottava potenza mondiale come si vanta di essere
l’Italia!
E le
riforme? Dietro la parola riforma c’è il vuoto! Tutti le invocano (in via generica!), da destra e da
sinistra, senza però chiarire di quali riforme si tratta: e a volerne fare un
elenco sarebbe senza fine se si vuole arrivare alla modernizzazione del paese!
Tra queste è
evidente che vi è la riforma della Giustizia, riforma che dovrebbe essere a
tutto campo, ma non si parla d’altro che di uno dei suoi aspetti, neanche principale, quello della divisione delle carriere dei
magistrati.
Non si parla invece
di uno degli aspetti più importanti, quello della riorganizzazione e accorpamento degli
uffici giudiziari (che comporterebbe la eliminazione di varie sedi
improduttive), tema mai affrontato dai Governi di qualsiasi colore e non toccata da quella specie di riforma dell’Ordinamento giudiziario fatta dal precedente
governo.
Abbiamo perso ogni
speranza!: non sappiamo se quella in preparazione sarà una vera e propria
riforma, o ne porterà solo il nome, perché vediamo già pronti ad insorgere gli
interessi corporativi, che non permetteranno avvenga alcun cambiamento.
Vi è poi la
necessità di una seria riforma dei codici per i quali non si è ancora
capito che occorre finirla con
l’eccessivo formalismo e con il
regime delle nullità che se inserite
per la garanzia di un giusto processo, si risolvono nella negazione del diritto.
Purtroppo in Italia
quando si interviene per migliorare, l’effetto è sempre contrario (3): se p.es.
prendiamo il codice di procedura
penale in preparazione, da quanto risulta, è ancora più farraginoso
dell’attuale in vigore …e se i risultati sono questi ...sarà meglio lasciare le
cose come stanno.
E certamente i
processi penali neanche si prova a snellirli nelle discussioni finali, dove
tutti gli attori (avvocati, che spesso esordiscono con la solita frase: sarò breve, e poi parlano per ore, e
pubblici ministeri) si beano della propria pomposità, retorica e prolissità
pensando di fare sfoggio di cultura con citazioni a effetto, con riferimenti a
Shakespeare, Nietzsche o Platone, nell’assenza di intervento dei Presidenti che
se li sorbiscono, invece di richiamarli alla sintesi e all’essenziale!
In Italia non si è
mai preso in considerazione il reato di “offesa alla Corte” che troviamo nel
processo nord-americano, particolarmente nei confronti degli avvocati, che
dovrebbe essere inserito nel nostro sistema civile e penale, come offesa al giudice, ma rilevando la
norma direttamente dal processo americano, perché se dovesse elaborarlo il
nostro legislatore chissà quale mostruosità verrebbe
fuori.
Anni fa (1999) si
era persa anche l’occasione del giudizio di “equità” (il diritto del caso pratico) su cui è
fondato il diritto anglo-americano, che si era tentato di introdurre nei giudizi
dei giudici di pace: e sarebbe
servito poi a estenderlo alle altre giurisdizioni, ma il tentativo si è
scontrato con la mentalità umanistica
(!) italiana che tende verso la teorica
dottrinaria piuttosto che verso il caso pratico. Il risultato è quello di
sentenze prolisse che si contorcono intorno alla interpretazione dei vari
articoli di legge.
In proposito è da
dire che il tanto criticato Giustiniano una cosa giusta l’aveva detta: che la legge va applicata non interpretata. Sono le interpretazioni
(non solo dei giudici di pace) (4) che
portano al caos della
giurisprudenza che è sotto gli occhi di tutti.
I codici, per
finire su questo argomento che troviamo poco gradevole, devono essere opera di
pratici del diritto, possibilmente illuminati,
vale a dire, preparati da parte di chi abbia una visione aperta ma nello stesso
tempo chiara delle norme che non possono essere predisposte da teorici del diritto i quali abituati alle distinzioni sottili e a distillare il pensiero, perdono di vista
la realtà e fanno venir meno qualsiasi certezza del diritto. E’ da dire ciò che ha scritto Verri alla fine del
suo saggio sul Ragionamento delle leggi civili: “le leggi non sono soggetto di erudizione e
devono limitarsi all’essenziale in quanto nulla di esse deve essere
inutile”.
Concludiamo
augurandoci che quella in preparazione possa essere veramente una seria e grande
riforma della Giustizia, fatta da ambedue le forze politiche che rappresentano
il paese, di governo e di opposizione, sebbene il clima di astio, di litigiosità
e di lotta tra guelfi e ghibellini (in cui sono ancora divisi gli italiani) che
negli ultimi tempi si è andata sempre più accentuando, non ce lo lasci
molto
sperare.
1) Ortolan scrive (in Spiegazione storica delle Istituzioni di
Giustiniano, Napoli 1856) che le Istituzioni di Giustiniano, non furono che una
imitazione e per lo più una copia di quelle che le avevano precedute. Le
Istituzioni di cui si ha notizia, appartengono tutte ai settant’anni che
dividono il regno di Antonino Pio (86-161) da quello
di Alessandro Severo (205/8-235) e sono: Istituzioni
di Gaio denominate Commentari (in quattro libri); Istituzioni di Fiorentino (in
dodici libri); Istituzioni di Callistrato (3 libri);
Istituzioni di Paolo e di Ulpiano (ciascuna in dodici
libri) e Istituzioni di Marciano (diciotto libri).
Queste secondo Ortolan sono le istituzioni romane nate sul suolo d’Italia
sulle rive del Tevere. Le Istituzioni di Giustiniano che vennero trecento anni
dopo, egli scrive, non sono che bizantine nate su suolo asiatico sulle rive del
Bosforo e l’osservatore illuminato non mancherà di sentire in esse la differenza
d’origine, di popolo e di civiltà.
Di tutte queste Istituzioni solo quelle di Gaio e di Giustiniano sono pervenute
fino a noi e costituiscono, le
prime la parte alta, le seconde la parte bassa della scala.
Le Istituzioni di
Gaio erano emerse nel medioevo per
puro caso: la pergamena su cui erano riportate era stata utilizzata nel periodo
delle invasioni barbariche, da un monaco per scrivere le Epistole di s. Gerolamo
e il volume era conservato nella biblioteca del monastero di Verona.
Solo nel 1816 Niebuhr e Savigny fecero la
scoperta e riuscirono a riportare alla luce la precedente scrittura e così si
ebbe conoscenza delle Istituzioni di Gaio nella loro integrità. Si è potuto
constatare che le Istituzioni di Giustiniano erano state copiate in buona parte
da quelle di Gaio, con la stessa distribuzione delle materie e una infinità di
passi identici, ed era stato fatto per essere utilizzato dai maestri che dovevano insegnarlo ai discepoli.
Ciò, scrive Ortolan, che si continua a fare (con
l’insegnamento delle Istituzioni (di Giustiniano!) in Francia), che egli suggerisce di non studiarlo più scolasticamente, ma storicamente.
Aggiungendo:
studiare le Istituzioni di Giustiniano isolatamente e come legge è un
controsenso e una fatica inutile. Esse, suggerisce Ortolan,
andrebbero studiate insieme in quanto in quelle di Gaio troviamo la nazionalità e l’attualità del tempo di
Marco Aurelio, in quelle di Giustiniano la nazionalità e l’attualità di Giustiniano
e riempiendo l’intervallo con la legislazione pervenuta fino a noi, possiamo
ricostruire nelle sue diverse età la società romana.
2) Ricordiamo che
quando negli anni di piombo i brigatisti si rifugiavano in Francia e i giudici
italiani facevano le richieste di estradizione, queste richieste si sviluppavano
in decine di pagine (a detta di uno di quei magistrati),
che per i magistrati francesi
abituati alla sintesi divenivano incomprensibili e le richieste di estradizione
erano tutte respinte! Lo stesso
deve essersi verificato con la bocciata estradizione di Cesare Battisti (genn.
2011) da parte del Corte Suprema del Brasile che ha lasciato attoniti tutti gli
italiani partendo dal Presidente della Repubblica!
3) Di recente sono
entrate in vigore le nuove norme del codice di Procedura Civile, con
l’intenzione di rendere più spedito il processo civile, ma lo è solo nelle
intenzioni: basta la disposizione dell’art. 115 (che stabilisce che il giudice pone a fondamento della
decisione...anche i fatti non specificamente contestati dalla parte che si costituisce). Questa
disposizione che apparentemente vuol dare al magistrato la possibilità di
velocizzare il processo, ha un risvolto negativo, nel senso che il difensore
della controparte si trova a dover contestare punto per punto tutti i fatti
addotti dall’attore ...per non correre il rischio di vedersi riconosciuti quelli
non contestati! Per non
parlare delle complicazioni
introdotte dall’art. 195 relativo alle CTU. che prima
erano più spedite, e ancora le
complicazioni dell’art. 275bis sulla testimonianza
scritta, il cui modello sembra essere stato redatto da un
funzionario dell’ex Unione Sovietica. Ma chi mai studia tali
complicazioni?
4) Il risultato è
sotto gli occhi di tutti, con sentenze dei Giudici di Pace prolisse e linguaggio
curialesco che hanno dello strabiliante, in cui ciascuno cerca di fare sfoggio di scienza
giuridica anche su argomenti
minimi, sentenze che la Cassazione ha definito “risibili” e “bagatellari”, riportando come
esempio il caso di una sposa alla quale il giorno del matrimonio si era rotto un
tacco...la colpa, era stato scritto, era di chi le aveva venduto le scarpe...
che era stato condannato dal GdP. a pagare il risarcimento per il
matrimonio rovinato!
Gli articoli di
Verri
|
T |
ornando al più
piacevole argomento dei due articoli di Verri, come abbiamo detto, la loro
pubblicazione non aveva provocato nessuna reazione - e all’epoca si leggeva e le
idee circolavano! - neanche una scalfittura, da far ritenere che erano stati
completamente ignorati!
Allora, le domande
che sorgono spontanee sono la seguenti: Erano stai ignorati per pigrizia mentale
degli studiosi o peggio, deliberatamente, per mantenere lo status quo oramai stabilizzato, o peggio ancora,
per mancanza di basi intellettuali per poterli
contestare o criticare?
Gli articoli sono
di un certo spessore e la loro lettura non è facile per il modo di scrivere del tempo. Abbiamo cercato di
riproporli, riassumendoli nelle
parti più incisive, con l’intento di una maggior diffusione dell’argomento, che
avrebbe bisogno dopo circa un secolo e mezzo finalmente di essere affrontato -
nel bene o nel male!
E, se il Verri
fosse nel giusto, come molto umilmente riteniamo possa esserlo, sarebbe giunto
il momento di liberarci una buona volta di questo diritto romano-che-tale-non-è, e che tanti danni ha procurato
(nei termini de-formativi innanzi espressi, di distorsione retorica e
formalista), sostituendoli, dal punto di
vista storico, alla luce degli approfondimenti relativi agli sviluppi
successivi a Giustiniano, operati dall’imperatore Basilio I (v. Articoli: cit. I
mille anni dell’impero ecc. Cap. VII) in poi, che
avevano dato luogo a quel corpus
recepito, dopo la caduta di Costantinopoli (1453), dall’impero
ottomano.
E, dal momento che
il passato non si può cancellare e la storia del passato deve servire per il futuro, come maestra di vita, si renderebbe
necessaria una nuova storia del diritto romano sulla base delle Istituzioni di
Gaio oppure una storia del diritto
romano-bizantino...tutta da scrivere!
Ragionamento sulle
leggi civili*
|
E |
’ noto che la
raccolta operata da Triboniano per incarico di
Giustiniano (v. Articoli: I mille anni dell’impero ecc. Cap. III), conosciuta come Corpus Juris è
distinta in Digesto o Pandette, Codice, Novelle e Istituzioni.
Il Digesto raccoglie le proposte di
trentasette giuristi romani vissuti al tempo di Augusto e successivi imperatori
a casi ad essi sottoposti con commenti che essi fecero alle antiche leggi
romane, massimamente agli editti dei pretori che ne costituivano la maggior
parte.
Questi frammenti
dell’antichità sono disposti per titoli, divisi per
materie.
Il Codice raccoglie le costituzioni
degli imperatori da Adriano (56-138) fino a
Giustiniano (n.428 - imp.527- 565), quindi
cinquantaquattro legislatori.
Queste costituzioni
o sono sentenze di casi particolari, come avveniva quando gli imperatori
giudicavano cause private, o sono lettere imperiali dirette ai presidi delle
province, ai prefetti del pretorio e agli altri
magistrati.
Le Novelle sono costituite da sessantt’otto proclami promulgati da Giustiniano dopo la
raccolta, esse mutano, si evolvono limitano, estendono confondono la
compilazione (del Codice).
Le Istituzioni (*) sono l’unico vero
codice in quanto contengono gli elementi del diritto, preso per regole generali
e senza ricorrere a casi particolari.
Vi si spiegano in
massima e vi si danno in stile legislativo i principi per decidere le questioni.
Furono compilate
per l’istruzione dei giovani e sono un
estratto delle Pandette e del Codice. Ecco in cosa consiste la raccolta di
leggi romane.
Queste leggi sono
piene di riferimenti alla religione, al governo, ai costumi dei romani per i
quali furono fatte quindi inadatte o inutili nella massima parte per noi, come
ciò che concerne i servi, i liberti, gli ingenui, le manomissioni, le concubine,
le sepolture, i luoghi sacri, i funerali, le nozze, la giurisdizione del
prefetto, dei vigili, i decurioni, le province, le città i municipi, il censo, i vettigali (proprietà), le gabelle, le imposte statali,
insomma tutto il sistema di governo e di economia, le azioni, le stipulazioni,
le chiamate in giudizio rette da formalismo, la patria potestà le successioni
intestate dalle leggi municipali
ovunque cambiate, ed altre materie che formano una considerevole parte
delle leggi del Codice e del Digesto.
Si comprende
facilmente che questo non è un Codice ma una raccolta di un vasto materiale
traboccante d’inutilità, di lungaggini, di confusione, di contraddizioni e tale
è appunto il codice romano.
Lo stesso dicasi
delle Pandette: Sarebbe un codice ben regolato l’ammasso delle risposte in iure dei nostri avvocati - aggiunto
qualche pezzo di glossa e commenti
fatti dai nostri dottori alle leggi romane?
Eppure il Digesto è
fatto in questo modo.
Un codice dovendo
prendere in considerazione le leggi e stare su principi generali e costanti, non
può mai essere compilato con vari pezzi di legislazione fatta in vari tempi e
per vari casi. Il confuso ammasso di questi frammenti, nati uno ad uno, non
faranno mai un tutto, e un codice
deve esser fatto per formare un tutto; è
giocoforza affermare che a parte le Istituzioni, non abbiamo nulla che assomigli
a un codice.
Questa raccolta di
Giustiniano sostituì le leggi franche, longobarde, borgognone e di altri popoli
che avevano invaso l’Europa.
Il primo a
studiarle dopo il ritrovamento (avvenuto nel 1135/36) non può essere attribuito
a Irnerio a Bologna (come invece ci hanno fatto studiare nelle Università ndr.),
morto nel 1125.
Irnerio a Bologna
iniziò con le glosse sulla legge romana che circolava prima della scoperta (v. in fondo nota
1), seguito dagli
altri maestri Giacomo, Martino, Bulgaro, Rogerio Bossiano (o Bassiano), Piacentino, Ugolino, Balduino, Roffredo che ne fecero tante che fornirono ad Accursio
(1182-1260) il materiale per compilarne una vasta
raccolta.
E così man mano che
cresceva il numero degli scolari, si estendeva l’applicazione di queste leggi da
lungo tempo sepolte. Ad esse si aggiunsero le allegazioni composte in occasione di
cause che costituirono una considerevole parte di legislazione (i cui autori
furono Odofredo, Dino Mugellano, Oldrado, poi Bartolo
detto lucerna juris, Baldo e Saliceto, i due Rafaeli, Comano e Fulgoso, Immola e il Castrense, Socino, Giasone e
tanti altri).
Seguì la turba dei
trattatisti, vale a dire di dottori
che raccogliendo quanto era stato scritto su una materia nel testo, nei commenti
e nei consigli, ne ricavarono dei trattati.
Seguirono i decisionanti che erano altri dottori che prendevano
le decisioni dei tribunali sulle diverse materie, le discutevano e trattavano. A
questi si aggiunsero gli eruditi che vollero distruggere ciò che aveva fatto
l’ignoranza dei loro predecessori.
A quest’opera si
accinsero Alciato e dopo di lui Cujacio (2) il cui scopo fu
quello di dare ai testi il loro senso, di riportare alla luce l’erudizione
romana, di conciliare le contraddizioni, di adoperare una lingua latina meno
barbara.
Ma essi non
riuscirono nella loro opera in quanto si trovarono di fronte a un lavoro immane
di glossatori e consulenti per cui la
legislazione continuò ad essere fondata su quelle opere, col risultato che le
nostre leggi non sono fondate su quelle romane andate disperse, ma sulle
opinioni che si sono ramificate senza fine sulle quali erano fondate le
sentenze dei tribunali, spesso
contraddittorie.
Ma il rimedio fu
peggiore del male perché ogni opera che entra nella folla delle altre
accresce la massa delle
opinioni e non fa una vera riforma
e suscita nuove dispute e nuove disquisizioni e nulla
più.
“Vorrei
concludere”, scrive infine
Verri, “dicendo che le leggi non sono
soggetto di erudizione e devono limitarsi all’essenziale in quanto nulla di esse
deve essere inutile”.
1) Sostituzione del diritto longobardo e
decorso degli studi del Digesto. Secondo G.D. Romagnosi l’imperatore Lotario II
(† 1137) dopo il
ritrovamento delle Pandette (1135), aveva dato disposizioni di sostituire nella
scuola di Bologna lo studio delle leggi longobarde con quelle romane ,
Sempre secondo Romagnosi gli studi della giurisprudenza romana, dall’epoca
di Lotario avevano seguito quattro periodi: Il primo dei Ripetitori: il secondo
dei Glossatori; il terzo dei Topico-legisti e il quarto dei
Filologi.
Il periodo dei
RIPETITORI è quello della scuola irneriana (meglio
dire post-irneriana essendo Irnerio morto prima del
ritrovamento ndr.) che nell’insegnamento ubbidiva con tale scrupolo alla
collezione giustinianea che lungi dal pensare a un metodo diverso si conformava
ciecamente alla collezione quasi che Giustiniano avesse anche il diritto di
comandare alla logica. E siccome Giustiniano con un suo editto aveva vietato
ogni sorta di commentari e interpretazioni (a parte i “paratitli” che consistevano in illustrazione dei
titoli) all’infuori delle strette interpretazioni letterarie, così gli irneriani limitarono le loro interpretazioni a brevi sommari
dei titoli e delle leggi e a chiarire vocaboli che avevano un significato
oscuro. Per questo motivo i maestri della scuola irneriana non svolgevano altra funzione di quella di
ripetitori del testo giustinianeo.
Il secondo periodo
è quello della scuola di Accursio,
definito dei GLOSSATORI. Azzo
(Azone) aveva raccolto le summe e le interpretazioni
precedenti e le sue (importanti da tenere sempre a portata di mano onde il
detto: “Chi non ha Azzo non vada a
palazzo”), seguito dal suo allievo Accursio che riformò il corpo delle
glosse e dei commenti fino ad entrare nel merito delle massime della legge e dei
testi, confrontando e conciliando, abituando la mente degli studiosi tessere
combinazioni e a trarre più ampie conseguenze.
Il terzo periodo fu
occupato dalla scuola di Bartolo alla quale R. dà il nome di TOPICO-LEGISTI
in quanto intenti ad estrarre regole generali dal testo giustinianeo e in tal
modo furono intenti ad estrarre luoghi
topici (sistemi di
ragionamento) degli argomenti legali successivamente ampliati dai grandi giureconsulti.
Il quarto periodo è
occupato dalla scuola di Alciato Milanese e di
Ferretto Toscano (oriundo di Ravenna), al quale R. dà il nome di periodo dei FILOLOGI, proseguita da Duareno, discepolo di Alciato,
illuminata da Gaveano, discepolo di Ferretto,
continuata dai celebri professori della scuola di Burges in cui Alciato fondò il
gusto per la schietta antichità,
propagata dalla scuola di Tolosa resa illustre da Cujacio che vi spiegò tutta la sua erudizione. La grammatica
e la filologia coltivate e poste in onore dei Poliziani, Parrasi, Bembi ed Erasmi. venne in aiuto alla giurisprudenza e richiamò la
comprensione dei testi alla loro originaria purezza.
Siamo in epoca
Rinascimentale e l’insegnamento nelle Università (non in tutte in quanto
il metodo fu pesantemente criticato e osteggiato) fu ordinato sulla base degli
studi di Duareno, Donelli,
Cujacio relativi alla spiegazione dei titoli del
Corpus giustinianeo, fu disposto che tre diversi professori, nello stesso anno
si alternassero nella spiegazione delle tre parti, e l’anno successivo i tre
professori scambiavano i ruoli nel senso che il terzo passava a spiegare la
prima, il primo la seconda e il terzo la prima.
Le scuole pre-irneriane e pre-bolognesi. E’ accertato che le
glosse bolognesi ebbero inizio con la
scoperta dei testi giustinianei e successivamente alla morte di
Irnerio.
Ma prima di Irnerio
che aveva promosso la Scuola di
Bologna, e delle glosse diciamo così “giustinianee”, come stavano le
cose?
Successivamente alle
invasioni barbariche che avevano portato la desolazione, tra il VII e IX sec. si ebbero in Italia
scuole ecclesiastiche e laicali di grammatica e retorica in cui, sia come parte
dell’antica letteratura, sia come completamento degli studi del trivio, come seguito della retorica,
e del quadrivio, si insegnavano i
canoni ecclesiastici e le leggi romane.
Da alcuni autori (G.
Salvioli) è quindi negato che lo studio del diritto
romano sia avvenuto dopo il ritrovamento delle Pandette che avrebbe dato luogo a
una sua rinascenza in quanto esso si
studiava già da secoli in particolare nella scuola di Pavia. Le cause, sostiene
Salvioli, di un risorgimento dipendono innanzitutto
dagli uomini, che vi furono, e gli avidi
di sapere, stanchi della teologia, si rivolsero alla poesia e al diritto.
A questo motivo si
aggiunsero cause di ordine politico, sorte dall’orgoglio di sentirsi discendenti dei romani, ed economico, vale a dire derivante dalla
disgregazione dell’ordinamento feudale, non solo, ma anche dalla lotta per le investiture che in
pratica si svolgeva sulle basi della giurisprudenza e della legislazione romana
in quanto da una parte i canonisti
vi cercavano la conferma dei privilegi del clero e delle immunità, i
civilisti invece, i confini entro i quali le pretese esorbitanti degli
ecclesiastici. Intervenne anche il
concomitante sviluppo della economia, della popolazione e della ricchezza
cittadina e l’intensificarsi dei commerci e delle relazioni tra le città nonché
il sorgere di un capitalismo
usuraio e commerciale che non poteva essere regolato dalle antiche consuetudini
ma trovava la sua rispondenza proprio nel diritto romano.
Le antiche scuole
preparavano i notai che imparavano le formule tradizionali della stilistica
romana e facevano circolare quanto del diritto romano bastava per i bisogni
delle popolazioni romane alle quali era concesso di servirsi fra loro della
legge di origine.
Generalmente tale
insegnamento connesso con la grammatica e la dialettica piuttosto che con le
fonti era parte di quelle trattazioni enciclopediche, care al medioevo, fatte
col solo sussidio di glossari e manuali, i più di pessima qualità e di fattura
medievale, e da questi derivavano
le comuni notizie sul diritto romano.
Non erano scuole
organizzate ma libere e la loro importanza, come la natura e profondità degli
insegnamenti dipendeva da chi insegnava.
E’ certa l’esistenza
di quella di Roma nell’XImo sec., erede della
precedente voluta da Giustiniano
che l’aveva arricchita di privilegi. Gli ostrogoti l’avevano mantenuta a spese
del fisco e nei secoli seguenti visse come istituzione privata, anche nel
periodo longobardo e franco fino allo spopolamento di Roma causato da continue
rivolte, che aveva ceduto il posto a quella di Ravenna. Ne esistevano a Pisa, a Firenze (a Mantova, Bologna,
Milano Verona e presso il monastero
di Nonantola, a Benevento e Salerno
dove si insegnava diritto romano e
longobardo) come anche a Pavia.
Nell’Italia
meridionale, invece, si perpetuava una tradizione letteraria “misera” con un basso livello
culturale perché nelle scuole
esistenti presso i monasteri non si
studiavano tutte le arti liberali.
In Francia come
scuola di diritto romano vi era Orleans dal IX all’
XImo sec. Lione dal X all’XImo sec.
A Pavia (ricordiamo
capitale del regno d’Italia) gli insegnanti di diritto romano ebbero il merito
di dare una sistemazione al diritto longobardo applicato dai giudici e causidici
palatini. La scuola di Pavia era frequentata da studenti del mezzogiorno della
Francia, che terminati gli studi, portavano in patria il gusto del diritto
romano e l’uso di manuali giuridici
italiani che rimaneggiati diedero origine al Petri except.- Il libro di
Tubinga.
Di Ravenna si hanno
notizie nell’XI sec., ma la sua esistenza è
precedente. In essa convenivano studenti della Romagna e della Toscana che
trattavano scientificamente il diritto romano, “ratiocinando,
assumendo, colligendo, multimodo, cavillationum argumenta” (Pier
Damiano).
Ravenna era per il
diritto Romano quello che Pavia era per il diritto longobardo, in quanto in
Romagna si erano mantenuti gli usi e le consuetudini e romani erano
l’ordinamento giudiziario e la
procedura.
Da tener presente
che Ravenna ebbe due periodi: uno bizantino e l’altro post-bizantino con
produzione in ambedue i periodi di glosse (clausolae).
La letteratura
giuridica di queste scuole, anteriore al XIImo
sec. era consistita in manuali,
commenti e glosse sulle cui basi si era formata una tradizione scolastica e
letteraria del diritto romano, riconosciuto dai re longobardi (v. in Articoli: La costituzione del
regno d’Italia) che avevano permesso ai notai di redigere gli atti e i formulari seguendo il
diritto romano e il suo uso nei Tribunali e nelle collezioni canoniche.
La conseguenza fu
che buona parte della società italiana, prima del mille, visse secondo un
diritto romano volgare, dal momento che
i romani sotto i longobardi
non furono spogliati del loro diritto che potevano applicare come legge tra di
loro che erano in maggioranza e finì col sopraffare lo stesso diritto
longobardo.
In proposito,
occorre tener presente che, come già detto, in territorio longobardo e tosco vi erano intere
contrade abitate a maggioranza da popolazioni romane e il diritto romano era
applicato come legge territoriale. Il glossatore bolognese Odofredo scriveva: “Ultra Paduam et in Tuscia servatur jus longobadorum” e così Baldo. Ma questa affermazione non
è da prendere alla lettera in quanto Padova fu città prevalentemente romana,
come Genova, Bologna e Modena, Ravenna e le coste adriatiche ove le professioni
di leggi longobarde figurano come deviazioni e diritto locale prevalente. E
romano fu il diritto nelle isolette lagunari di Venezia e quello prevalente a
Roma e nel Lazio. Gli stessi re longobardi proclamarono il diritto romano “lex omnium generalis”.
Per concludere su
Irnerio, quando aveva istituito la Scuola
di Bologna l’aveva evidentemente impostata sullo studio del diritto romano
pre-giustinianeo che era quello di cui si è parlato nel
periodo precedente.
Quanto alla scuola
di Bologna che sarebbe sorta nel
433 per una costituzione di Teodosio, o per opera di Carlo Magno o per influenza
di Matilde di Canossa, si tratta di leggenda sorta nel XIII sec., che comunque conferma l’antichità della scuola
che come altre, non era sorta per atto di autorità, ma spontaneamente, in
seguito a una serie di concause che ne avevano fatto un centro di studi
giuridici quali la questione delle investiture (Federico Barbarossa aveva
concesso nel 1158, con la costituzione “Habita”, agli
scolari di Bologna, una costituzione autonoma,attribuendone la competenza al
loro magister), il fatto che erano
scesi in lizza Irnerio e Lamberti di Fagnano, il primo
per difendere i diritti imperiali, il secondo i diritti della
Chiesa.
Prima di Irnerio a
Bologna aveva insegnato Pepo o Pepone (1106),
non molto stimato da Odofredo che di lui aveva scritto
“quidquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit”, insomma...una
nullità!, da altri considerato un
ciarlatano che insegnava a vanvera...sta di fatto che Pepo aveva posto le
basi della futura grandezza della
Scuola di Bologna. Di altri si son perse le tracce.
Poi giunse Irnerio
(1055/56-1125), lucerna juris,
originariamente magister in artibus ad
inaugurare il periodo delle grandi glosse grammaticali e lessicali e delle discussioni
dottrinali, passando poi alla glossa sulla legge romana che circolava prima del
ritrovamento delle Pandette. Egli ebbe come continuatori, detti per antonomasia
“i quattro dottori”, Bulgaro “os aureum”
(† 1116) Martino Gosia “copia legum” († 1116 c.ca), Jacobo
(† 1178), Ugo da Porta
Ravegnana “ mens legum”
(† 1178).
2) Alciato e Cujacio. Andrea Alciato (1492-1550) insegnò in
Italia e Francia, iniziando la sua attività scientifica a ventidue anni.
Funzione fondamentale dei suoi insegnamenti fu quella di combattere la communis opinio, A
questo scopo fondò la “giurisprudenza culta” con l’intento di migliorare l’esposizione
dialettica tradizionale e riavvicinarsi alle fonti sottoponendole a critica
storica e filologica, fuggendo le inutili prolissità, esponendo concisamente,
chiaramente e con eleganza, cercando di eliminare il degrado in cui erano caduti
i precedenti interpreti e di scalzare l’autorità dei
commentatori.
Queste sue
vedute non solo rimasero
incontrastate fino ai tempi moderni,
ma rimasero inascoltate in Italia (dove furono accolte da un
gruppo di giuristi di grande spessore intellettuale i quali non trovando spazio in Italia,
per la maggior parte andarono a insegnare in Germania) e in un primo momento
anche in Francia, dove però furono accolte in seguito alla loro diffusione da
parte di Cujacio
Jacopo Cujacio (1522-1590) francese di
Tolosa, insegnò a Torino poi a Bourges; si era reso conto che il Corpus juris considerato come un tutto omogeneo, era invece prodotto di tempi, autori e
scuole diversi, pensò di scomporlo
e ricomporlo. riunendo i frammenti e ricomponendoli in base alle opere alle
quali appartenevano. Cercò di ricreare ciò che Triboniano aveva eliminato facendo resuscitare ogni
giureconsulto e mostrando che non vi era unità in una compilazione fatta di
elementi che spesso si contraddicevano. Restituì integrità e commentò quindi con
minuziosa opera esegetica opere di
Papiniano, Paolo, Africano limitandosi alla
restituzione del testo con brevi note. Non compose lunghi commenti, si servì
della storia e della filologia con parsimonia, con stile sobrio e conciso. Fu
insuperabile nelle spiegazioni, nelle analisi e nelle correzioni, riuscendo a scoprire
il senso originale delle leggi e far rivivere con la forza dell’intuizione lo
spirito dei singoli giuristi. Le sue “Observationes” furono considerate incomparabili e divine. Dalla sua scuola
di Bourges emerse il suo “mos gallicus”
antitesi del “mos italicus jus docendi” e suoi seguaci furono Brissonnio, che illustrò le formule romane, Dionisio Gotofredo autore dell’ edizione più diffusa del Corpus juris,
Balduino, storico del diritto, Molineo (Du Moulin) celebre nelle dispute e per la sua violenta
opposizione al feudalesimo.
Si delinearono così
due tendenze, quella derivante da Alciato che volle
essere giurista e formare dei consulenti e quella di Cujacio che
volle essere filologo e i cujaciani vollero emendare e
ricomporre i testi e contro Triboniano facevano valere
più la pompa dell’erudizione che l’amore della scienza, dichiarando falsa una
lezione solo perché contraddiceva le loro opinioni. Da essi derivarono i c.d. flagellatori
di Triboniano che provocarono una reazione capeggiata da Alberico Gentili.
La maggior parte
degli italiani si mantenne estranea ai movimenti derivanti dai due giuristi
rimanendo impigliati nelle pastoie della autorità e dello scolasticismo.
Insomma, i giuristi del ‘500 e ‘600, come gli umanisti e letterati, per amore dell’antichità si mantennero
legati al metodo analitico della casistica
in opposizione al metodo storico-sintetico cadendo nelle infinite
distinzioni e limitazioni e mantenendosi nella tenace osservanza della filosofia
aristotelica, con l’accumulo delle citazioni, con l’abuso del principio
dell’autorità, col risultato che si perse di vista lo spirito critico le cui
ripercussioni negative si avvertono ancora oggi a distanza di secoli.
Giustiniano e le sue
leggi*
|
I |
libri di Giustiniano che formano il Corpus Juris
(Pandette o Digesto, Codice e Novelle), presso i bizantini subirono tali
mutazioni che furono mandati al bando, perché il diritto romano non era più
contenuto in essi ma in altri testi.
Nell’impero
bizantino questa messa al bando, avvenne per due ragioni:
La
prima, a causa delle
nuove costituzioni che furono promulgate dai successivi imperatori (da Giustino
nell’anno 566 a Michele Paleologo, nell’anno 1260) con
le quali cambiando e correggendo ciò che Giustiniano aveva sanato, avevano
introdotto tali cambiamenti e novità che i professori e gli avvocati,
abbandonate le prime, seguivano le seconde come fonti nelle quali era riposto
all’uso del foro ciò che serviva e alla decisione delle cause, non curandosi più
dei Codici di Giustiniano che per il mancato ricorso ad essi, aveva perduto
autorità.
La
seconda, furono le tante
altre compilazioni che seguirono, alcune più ristrette, altre più ampie, fatte
dai successivi imperatori, che oscurarono quelle di
Giustiniano.
Le più
ristrette acquistarono vari
nomi: Prochira ovvero Promptuaria,
Euchinidia,
vale a dire Manualia, Ecloghe o Delectus ovvero collezioni di
parti più scelte dette anche Sinopsis, Epitome, cioé
compendi.
Le più
ampie andarono sotto il nome di Basilici, (non dall’imperatore Basilio I, che fu il primo a comporle,
ma da βαςιλεύς imperiale (1).
Sono dieci gli
imperatori dai quali le nuove leggi furono promulgate (Giustino, Tiberio il
Giovane, Eraclio, Costantino V Pogonato, Leone III Icomonaco, Leone V Armeno,
Teofilo e Basilio Macedone, con il figlio Leone VI e Costantino VIII).
Per quarant’anni
dopo la morte di Giustiniano, sotto gli imperatori Giustino, Tiberio e Maurizio
i suoi libri, così come scritti in latino, ebbero in Costantinopoli e nel foro
la loro autorità e il loro vigore. Ma succeduto Focas (602),
principe inetto, che non seppe reprimere le invasioni subite dal suo impero, né
seppe conservare le leggi e sebbene non fosse venuta meno l’autorità dei libri
di Giustiniano, si videro però trasformati e tradotti in greco e da
giureconsulti greci e considerati come nuovo corpo di legge greca, al quale
erano aggiunte le Novelle che si andavano divulgando in base alle quali i Codici
di Giustiniano cominciavano a perdere l’antico vigore.
Ma ancora una
maggiore scossa il Corpus di Giustiniano lo ebbe con le costituzioni e novelle
che furono emanate dopo Basilio e i suoi figli. Si contarono fino a diciassette
gli imperatori che le emanarono (2).
Le notizie di
queste novelle (aveva scritto Giannone) giunsero a noi
se non dopo secoli, quando gli studiosi di Francia e Italia le portarono poco
alla volta alla luce. Esse comunque non ebbero da noi alcuna autorità in quanto
dappertutto primeggiavano i libri di Giustiniano. Dopo molti secoli gli eruditi
che le rintracciarono provvidero a tradurle dal greco e furono aggiunte nelle
nuove edizioni che si facevano dei codici
giustinianei.
Molte ne riportò
alla luce Edmondo Buonafede, altre Giovanni Leunclavio
e Carlo Labbeo e inserite nel Corpus di Dionisio Gotofredo il quale vi aggiunse le interpretazioni di Enrico
Agileo e di Buonafede.
Esse in ogni caso
non furono mai utilizzate nei tribunali per la decisione delle cause e quindi
non avevano acquistato nessun valore; lo stesso dicasi per i Basilikà. Tra gli imperatori bizantini non ve ne fu nessuno
come Leone VI (886-911)
figlio di Basilio, amante delle lettere che per lo studio e perizia delle leggi,
della storia e della filosofia fu
detto “il filosofo”. Pubblicò 113
Novelle, scrisse libri sull’apparato e disciplina militare, un libro sulla
caccia, Oracoli e vaticini di Roma e Costantinopoli, oltre ad aver dato miglior
ordine e forma ai testi avviati dal padre.
Il primo quindi ad
interrompere il corso delle leggi di Giustiniano fu Basilio che anche con
l’aiuto dei figli, Costantino associato all’impero e Leone e Alessandro nominati
cesari, avviò la compilazione del Prontuario o Procheyron (Introduzione)
contenente norme di diritto da applicare nei casi pratici, nel quale furono
raccolte le principali leggi riassunte in quaranta titoli.
Leone VI non
soddisfatto di aver dato forma migliore al Procheyron paterno e di aver
emanato tante Novelle, pubblicò una
epitome delle leggi che raccoglieva in modo elegante definizioni e regole. Ma il
maggiore impegno lo dedicò ai Basilici. L’opera iniziata dal padre e
compilata intorno all’886 distinta in sessanta libri, in sei
volumi.
L’opera fu
organizzata secondo lo stesso
ordine del Corpus giustinianeo, anche
parte della materia, di cui furono presi tredici Editti e Novelle e quelle degli imperatori
successivi, eliminando tutto ciò che fosse ritenuto superfluo e superato dal
tempo e diversamente dal latino usato da Giustiniano, fu usata la lingua greca.
La disposizione della materia era quella data al Corpus di Giustiniano da Triboniano.
Costantino VIII Porfirogenito (905-959) figlio di Leone VI,, come
suo padre e suo fratello, volendo oscurare la memoria dei libri di Giustiniano,
rimaneggiò i Basilici paterni (detti Priori), con emendamenti e così aggiornati e corretti
(pubblicati nel 920), furono detti Posteriori, ma in ogni caso, la base
fondamentale, seppur depurata e aggiornata era sempre costituita dal diritto
giustinianeo che continuava ad essere applicato dai tribunali fino a quando
(1169) il tribunale imperiale, in una memorabile sentenza, stabilì che le fonti
precedenti ai Basilici erano da
intendersi abolite ed erano le disposizioni contenute nei Basilici che dovevano essere applicate.
Questa nuova
versione pubblicata e conosciuta come Jus greco rimase in vigore fino alla fine dell’impero
bizantino (poi adottato dall’impero ottomano, dopo la caduta di Costantinopoli
ndr.).
Molti furono i
giuristi greci che si dedicarono al commento dei Basilici, e vi furono anche
giuristi latini indicati da Cuiacio nel suo Index (3), che non si sa
bene in quale epoca fossero vissuti, molti dei quali erano omonimi di
commentatori del Digesto.
Giannone fa riferimento al
“coacervatore” di leggi discordanti o antinonìe che fu il patriarca Fozio autore del Nomocanone, diviso in 14 titoli e
pubblicato nell’880.
L’Ecloga dei Basilici, detta Sinopsi, il cui autore sarebbe stato
Romano il giovane, figlio di Porfirogenito, fu
ritrovato in Taranto che faceva parte dell’impero bizantino ai tempi di Romano e
Giovanni Leunclavio la fece stampare a Basilea nel
1576
Antonio Galateo
narra che Niceta, filosofo di Otranto, poi monaco basiliano, raccolse molti codici e ne arricchì la biblioteca
di quel monastero di s. Basilio, non molto lontano da Otranto (i cui libri erano
finiti nella biblioteca del Vaticano). E’ pertanto da ritenere,
scrive Giannone, che a Napoli e in tutte le città
greche ad essa sottoposte, erano applicate le Novelle pubblicate dagli imperatori che erano succeduti
a
Giustiniano.
Mentre in Italia,
gli studi giuridici furono interrotti dalle incursioni dei saraceni, in Grecia
(si noti che Verri non fa nessun accenno ai Basilici) continuarono fino alla Caduta di
Costantinopoli, “studi che si svilupparono sulle materie tratte dai libri di
Giustiniano, dai quali non poco
toglievano e molto vi aggiungevano di ciò che era stato fatto dopo di
lui”.
Avvenne che ai
tempi di Lotario II (1060-1137) sceso in Italia nel 1132 e 1136 (v. Articoli: I
carolingi e la dissoluzione dell’impero), morto mentre
rientrava in Germania (1137) furono trovate ad Amalfi o a Molfetta (1135) le
Pandette.
E Verri in
proposito scrive. Questo ammasso di leggi, monumento di una grande opera mal
eseguita, può paragonarsi alle rovine di una grande e informe palazzo; si può
dire che non si fece che distruggere. Non solo bastava ridurre tanti volumi in
uno solo, ma bisognava fissare i principi generali.
E perché mai, si
chiede Verri, raccogliere nelle Pandette
diversi frammenti di Ulpiano e di Paolo?
Perché così venerare alcune
risposte ai casi particolari a segno di volerle mandare alla
posterità?
E risponde: Un
legislatore che per formare un codice non si limita ai principi generali dai
quali dedurre tutte le conseguenze per quanto si può, formerà una vasta
biblioteca di - per lo meno -
inutili volumi. So che il comprendere nelle leggi tutti i casi possibili non è
concesso agli umani legislatori, ma so altresì che migliori saranno quelle leggi
che ne abbracciano la maggior parte possibile; nè
perché in una cosa non si può avere la perfezione che fu sempre bandita dalle
umane vicende, non si deve trascurare di accostarvisi più che si
può.
Non sono certo del
parere di quelli che guardano alle leggi giustinianee con una stupida
venerazione, la maggior parte dei quali non le hanno neppure avute tra le mani
o, se le hanno lette non le intesero in gran parte, ovvero dissimulano il loro
interno disprezzo perché profittano della comune idolatria per le leggi romane,
diventando ricchi a spese dell’altrui cecità.
Triboniano fu incaricato
della compilazione degli infiniti senato-consulti, risposte dei prudenti,
costituzioni imperiali che avevano inondato l’impero dopo le leggi delle Dodici
Tavole, venute dalla Grecia. Il solo progetto di ridurre questa informe
massa in un volume fa capire che non si pensava di dare allo Stato
delle leggi salutari. Era mutato il sistema di governo, la repubblica divenuta
monarchia degenerava in dispotismo e il complesso di leggi fatte in sì
differenti situazioni non poteva essere
che confuso ammasso di assurdità e contraddizioni.
Gli occhi di un
saggio legislatore non avrebbero visto in quella estesa libidine di
giurisprudenza che l’abuso del potere legislativo e un testimone del decadimento
della tirannia.
Se ai giorni nostri
vi fosse un Triboniano incaricato di compendiare
quanto scrissero dopo Giustiniano i repetenti, consulenti, e trattatisti, credete voi che si farebbe
un buon complesso di leggi?
Erano le antiche
leggi sparse in duemila volumi, ora lo sono certo in numero maggiore. Lavorarono
a quest’opera per cinque anni, diciassette delegati dall’imperatore (ed è
difficile, commenta Verri trovarne un tal numero!). In tale spazio di tempo non
era possibile scegliere giudiziosamente alcuni buoni principi, naufraghi di un
mare immenso di ignoranza e confusione. Il pregio dell’opera corrisponde
esattamente alla cura che si adoperò e alle non rare contraddizioni che si
ritrovano nelle leggi delle Pandette.
Così pure nel Codex che oltre alle contraddizioni che ha
fra i suoi testi, contraddice anche ad alcune leggi delle Pandette e queste alle Istituzioni e Novelle, che al resto contraddicono, e
il ritrovarsi perfino dei testi contraddittori a se stessi, e tutte queste parti
che dall’una all’altra derogano e si collidono, bastano per lo meno a farci
dubitare della sapienza di quei legislatori.
“Frutti son questi
delle antiche sette di Atteio e Capitone,
giureconsulti che avevano pareri discordi e che lasciarono dopo di loro uno
scisma che abbandonava alla vanità e alla ostinazione di partito un punto dei
più importanti alla pubblica tranquillità”.
Si possono
riguardare le Pandette come un
ammasso di leggi dove regna ora la ragione ora l’opinione, da cui possono
ricavarsi molti lumi e molte cognizioni per la formazione di un nuovo volume di
leggi, essendovi sparsi di tanto in tanto, tratti di vera
filosofia.
Le Istituzioni sono pure l’unico ordinato
codice di leggi romane, ma ciò non si può dire del Codice giustinianeo in cui sono raccolti
gli editti degli imperatori cominciando da Adriano, fino a
Giustiniano.
A quanta decadenza
fosse giunta e vi propendesse sempre più in questo lasso di tempo la potenza
romana, quanto la tirannia e il dispotismo l’avessero avvilita e oppressa che i
Tiberi, i Claudi, i Neroni i Caligola e altri simili mostri avevano tollerati e
serviti, ce lo insegna la storia, per cui le leggi furono conseguenti alla
corruzione del governo, né più se ne videro ornate dell’antica maestà e miranti
al pubblico bene, ma noiosamente prolisse e impregnate di quel pubblico
disprezzo per gli uomini, finché si arrivò a fare quel fatale paralogismo che molti milioni di uomini fossero
destinati alla felicità di uno solo.
Da tale spirito
distruttore fu redatta quella barbara legge di Arcadio (377-408) e Onorio (384-423) contro
i rei di lesa maestà (deberunt perire supplicio). Con simile legge si stabiliva un vero e
proprio dispotismo, poiché nei governi liberali non si ha tanto timore dei
ribelli, né si puniscono tanto crudelmente.
Quanto fosse
radicato ai tempi di Giustiniano quel male al quale è destinata per natura
l’Asia, chiamato tirannia, lo provano
le espressioni di una stravagante vanità che si trovano nelle sue leggi e
consistono nel comando di “adorare la sua
eternità”, il riferimento alla sua “bocca divina” e al suo “divino
oracolo”.
Costanti e generali
principi di giustizia (che sono alla base di ogni legge) non furono osservati in
quest’opera nella quale oltre a Triboniano ebbe una
parte principale Teodora (come si rileva dalla Novella ottava, cap. I,... in cui
Giustiniano dice:...hic quoque participem consilii sumentes eamquae a Deo data est
nobis reverendissima coniugem).
Con questo sistema,
scrive Verri, si può aver arricchito Triboniano
(presentato come uomo avaro e ben remunerato da Giustiniano per il suo lavoro,
ndr.), e secondare le mire di Teodora, ma non si può fare un codice
per la felicità della nazione.
Eppure queste
sacrosante leggi le abbiamo da lungo tempo adottate, venerate, studiate quasi
idolatrando questa sovrumana sapienza!
Le leggi romane,
scrive Verri, furono perdute dopo il diluvio dei Goti, Vandali e tanti popoli che cambiarono la faccia
dell’Europa.
Lo studio delle
Pandette in Italia era sorto nel XII sec. a seguito
del loro ritrovamento (si ritiene) ad Amalfi (o a Molfetta) sulle quali si
buttarono a capofitto i glossatori di Bologna. E a poco a poco si bandirono le
leggi longobarde, gotiche, saliche e tutte quelle portate dai barbari forse più
disprezzate di ciò che meritavano e si introdusse la giurisprudenza romana
accolta con avida stupidità, credendo di fare una riforma quando si fece solo un
cambiamento.
E così Irnerio,
Accursio, Bartolo (da Sassoferrato,1314-1357) e
Baldo e tanti altri celebri ignoranti, inondarono l’Italia di grossi volumi che
trovarono con nostra vergogna, dei veneratori e di cui riempirono le nostre
biblioteche. Il decadimento accompagnò le sottigliezze legali e fummo circondati
di libri di giurisprudenza senza leggi.
Se il codice è
chiaro, i commenti sono inutili o sono un abuso, se invece è oscuro i commenti
sono tutt’al più un rimedio parziale: conviene a questo punto rifonderlo e
abolirlo. Questa cogente verità conclude Verri, fu tenuta presente dallo stesso
Giustiniano.
1) Quando Basilio
aveva preso il potere, nell’impero era in vigore la legislazione giustinianea
(v. cit. I mille anni ecc., Cap. III) e si utilizzava
l’Ecloga di Leone III (ibidem v. Cap. VI). Basilio raccolse una commissione di
giuristi usciti dall’università di
Bardas (ibidem v. Cap. VI) perché raccogliesse e
riorganizzasse le leggi, che andranno sotto il nome di “Anacatarsis ton palaion nòmon” (Purificazione delle antiche leggi).
Nel frattempo
pubblicò con il suo none e quello del figlio Leone co-imperatore un codice, “Procheiron nòmoi”,
manuale pratico per i giudici. contenente le principali norme di diritto civile
e canonico, con l’elencazione delle pene da applicare ai vari reati redatto
sulla base delle Istituzioni di Giustiniano e della bistrattata Ecloga di Leone III, (alla quale non si dava riconoscimento ufficiale e
considerata “non una summa, ma un
pervertimento del diritto”, però ugualmente utilizzata nella pratica) che
rimarrà in vigore fino alla fine dell’impero. Il Procheiron sarà tradotto, come lo era stata l’Ecloga, in slavo e sarà utilizzato da
slavi, russi e
bulgari.
Sotto Basilio I è
anche redatta l’Epanagoghe (879) che costituisce
la introduzione ai Basilici che
saranno pubblicati da Leone VI (ibidem Cap.VII), in
cui si nota l’influenza di Fozio che fa una chiara
distinzione tra potere civile e potere ecclesiastico, con le rispettive sfere di
competenza.
L’opera giuridica di
Basilio, Leone e Costantino VIII avrebbe dovuto
oscurare la fama di Giustiniano, ma non fu così sebbene fossero queste le leggi osservate a Bisanzio,
non solo fino alla caduta dell’impero ma successivamente riprese dai turchi. Non
solo, ma ciò era avvenuto ugualmente nonostante, come attestato dal Giannone, in
Italia vi fossero stati commentatori come Genziano, Erveo e Annibale Fabrotto, mentre
in Grecia ve ne furono numerosissimi (Giannone riprendendoli da Cujacio, li elenca tutti) che tolsero al Corpus di
Giustiniano tutto ciò che era inutile e tutto ciò che era andato in desuetudine
e aggiunto tutto ciò che era stato disposto dai successivi imperatori, pur
mantenendosi la disposizione delle materie così come era piaciuto a Triboniano.
L’opera di
aggiornamento proseguì con Costantino VIII che
aggiornò i Basilici, che così com’erano furono detti Priori, mentre quelli elaborati da Costantino furono
detti Posteriori.
2) Costantino VIII Porfirogenito, Romano Lecapeno, Romano Porfirogenito,
Niceforo II, Foca, Basilio
il giovane, Romano IV, Argiropulo, Zoe, Isacco Comneno,
Michele VII Ducas, Niceforo Botoniate, Alessio Comneno, Giovanni Comneno (detto
Colagiovanni), Emanuele Comneno, Alessio III Comneno, Isacco Angelo, Giovanni III Ducas che regnò in Asia minore
e Nicea e Michele Paleologo che scacciò i Latini e
recuperò Costamtinopoli.
(3) Essi erano Stefano (omonimo del giurista el periodo di Giustiniano) , Niceo, Taleleo (omonimo del
giurista del periodo di Giustiniano), Isidoro e Teodoro (ambedue anche omonimi
dei precedenti del periodo di Giustiniano), Eustazio,
Eudossio, Calociro, Sesto,
Callistrato, Lione, Foca, Modestino, Domnino, Gobidas, Cumno, Giovanni, Agioteodoreto, Doxapater,
Gregorio, Caridas Bestes,
Bafio e Teofilo, ai quali Freero aggiunse Patzo, Teofilitzeo, Fobeno, Teodoro, Ermopolita, Demetrio e Cartofilace
*) Per chi poi volesse approfondire gli
articoli originali, sono pubblicati
nei due volumi de “Il Caffé” a cura di G. Francioni e S. Romagnoli editi da Bollati-Boringhieri
Ediz. 1998: Giustiniano e le sue leggi, 1° vol.
pag. 177; Ragionamento
sulle leggi civili, 2° vol pag. 571,
FINE